Il parere dell’Avvocato generale: il protocollo Italia-Albania può funzionare, ma solo con tutte le garanzie
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Redazione Interno
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Bruxelles, o meglio Lussemburgo, ha parlato. L’Avvocato generale Nicholas Emiliou ha depositato le sue conclusioni nella causa C‑414/25, e per il governo Meloni – che pure deve ancora attendere la sentenza definitiva dei giudici – è già una vittoria di Pirro o forse solo il primo tempo di una partita destinata a durare a lungo. L’alto magistrato, come si legge nei documenti diffusi il 23 aprile, ha infatti stabilito un principio destinato a fare epoca nel diritto amministrativo europeo: il diritto dell’Unione non vieta a uno Stato membro di istituire centri di trattenimento e rimpatrio al di fuori del proprio territorio nazionale. In buona sostanza, l’intesa siglata tra Roma e Tirana il 6 novembre 2023 – quella che autorizza l’Italia a gestire strutture in territorio albanese pur mantenendole sotto la propria giurisdizione – non è di per sé illegittima.
Tuttavia – ed è un however che pesa come un macigno – questa compatibilità non è incondizionata. Leggiamo le carte: il protocollo è compatibile “a patto che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati”. E qui il dettaglio si fa so, perché l’Avvocato generale elenca una serie di garanzie che, se non fossero rispettate, farebbero crollare l’intero impianto come un castello di carte. Stiamo parlando della necessità di garantire accesso effettivo all’assistenza legale, che non è una cortesia ma un diritto sostanziale. Parliamo del supporto linguistico per comprendere le procedure, del mantenimento dei contatti con i familiari e, cosa ancora più delicata, della tutela integrale per i minori e le persone vulnerabili, che in un centro extraterritoriale rischiano di vedere compressi i propri diritti all’istruzione e alle cure mediche.
Il parere che non è una sentenza
C’è un elemento procedurale che andrebbe chiarito subito, per evitare facili entusiasmi o altrettanto facili drammatizzazioni. L’Avvocato generale, lo ricordiamo sempre quando scriviamo di cronaca giudiziaria europea, non è il giudice. Le sue conclusioni – per quanto autorevoli e spesso seguite dalla Corte – non sono vincolanti. Emiliou ha risposto ai due quesiti che la Cassazione aveva sollevato un anno fa, quelli relativi alla possibilità di trattenere i richiedenti asilo in un Paese terzo come l’Albania mentre la loro domanda è pendente. La sua risposta, giuridicamente ineccepibile su molti fronti, è un sì condizionato.
E qui arriviamo al punto dolente. Perché se è vero che l’Unione non impedisce la delocalizzazione dei centri, è altrettanto vero che lo Stato membro (l’Italia, in questo caso) non viene sollevato dai propri obblighi. Anzi. La direttiva rimpatri e la direttiva procedure continuano ad applicarsi a distanza. Tradotto in parole povere: se un migrante trattenuto a Gjader ha bisogno di un avvocato o di un interprete, l’Italia deve provvedere come se lui fosse a Milano o a Roma. La stessa Corte d’appello di Roma, che aveva negato la convalida dei trattenimenti in passato, aveva espresso dubbi proprio su questo punto, ritenendo che trasferire fisicamente una persona in Albania equivalesse a privarla del diritto di restare sul territorio nazionale durante l’esame della richiesta.
L’Avvocato generale ha risolto la questione con una distinzione sottile ma cruciale. Ha osservato che il diritto a rimanere nello Stato membro – sancito dalla normativa Ue – non si traduce automaticamente nel diritto a essere fisicamente riportati su quel territorio. I richiedenti asilo possono restare “a disposizione” delle autorità italiane anche stando in Albania, purché le condizioni logistiche e organizzative lo permettano.
La reazione politica e il contenuto tecnico
Nelle stanze del potere, la premier Giorgia Meloni ha subito parlato di “due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate”, rivendicando la bontà di una strategia che punta a disincentivare i flussi illegali e a gestire i rimpatri in strutture dedicate. Ed è vero che il parere le ha dato ragione sul punto di diritto generale. Ma è altrettanto vero che i giudici di Lussemburgo, quando si riuniranno per la sentenza definitiva tra fine maggio e inizio giugno, potrebbero anche discostarsi da queste indicazioni. E anche in caso di conferma integrale, sarà poi la magistratura italiana a dover verificare, caso per caso, se le condizioni materiali dei centri albanesi rispettino davvero quegli standard elevati.
D’altra parte, il caso specifico da cui è partito tutto riguarda due migranti (un tunisino e un algerino) che, trasferiti a Gjader, avevano presentato domanda di protezione internazionale. La Questura di Roma aveva emesso un nuovo ordine di trattenimento, la Corte d’appello lo aveva bocciato, e la Cassazione aveva chiesto lumi all’Europa. La vicenda, insomma, è un perfetto esempio di come il diritto vivente proceda per continui aggiustamenti tra norme astratte e realtà concrete.
Le condizioni per la sopravvivenza del modello
Dunque, qual è lo stato dell’arte a poche settimane dalla sentenza? Se volessimo sintetizzare il pensiero dell’Avvocato generale, dovremmo dire che il diritto Ue non pone un veto geografico ai Cpr. Si possono fare anche in Albania o, in teoria, in qualsiasi altro Paese terzo disposto ad accoglierli. Ma si possono fare solo se chi li gestisce è disposto a sostenere i costi – non solo economici, ma anche amministrativi e logistici – di una tutela piena dei diritti.
Questo significa assicurare a ogni trattenuto un colloquio con un legale, la possibilità di comunicare con la famiglia, l’assistenza di un mediatore culturale, e per i minori l’accesso a un’aula scolastica. Significa anche prevedere un meccanismo di riesame giurisdizionale rapido, perché se il giudice accerta l’illegittimità del trattenimento, quello deve cessare immediatamente e il migrante va riportato in Italia. Non ci sono sconti.
La partita, quindi, non è affatto chiusa. L’Avvocato generale ha dato il via libera al “modello Albania” come architettura, ma ha consegnato ai giudici nazionali il compito di fare la manutenzione quotidiana di quell’edificio, stanza per stanza, mattone per mattone. E se qualche mattone dovesse risultare crepato o mancante – se cioè le garanzie non fossero effettive – l’intero protocollo potrebbe rivelarsi incompatibile nella pratica, anche se non lo è sulla carta.




