Regime forfetario, l'Agenzia cambia idea: non si esce se la restituzione avviene l'anno dopo
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Redazione Economia
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L’Agenzia delle Entrate ha compiuto un deciso dietrofront in materia di regime forfetario, un voltafaccia che porta la data del 6 marzo 2026 e il numero di protocollo 68, con cui i tecnici del dipartimento legale hanno sostanzialmente riscritto un principio che sembrava ormai consolidato, rettificando di fatto l’orientamento espresso appena un mese prima, il 10 febbraio, con la risposta a interpello numero 26. La questione, com'è facile intuire, ruota attorno alla delicata interpretazione del principio di cassa che governa il regime agevolato e al suo impatto sulla permanenza all'interno del sistema forfetario per i contribuenti minori, e il nuovo indirizzo chiarisce che le somme incassate per un errore materiale del committente e poi restituite per intero nell'anno successivo non vanno a incidere sul computo del fatidico tetto degli 85.000 euro.
Il caso concreto, che aveva originato la prima istanza di interpello e che ora viene rivalutato alla luce di questa nuova posizione, riguardava una professionista, un medico di medicina generale, la quale si era vista recapitare dall’Azienda sanitaria provinciale, nel corso del 2024, compensi più elevati rispetto a quelli effettivamente maturati a causa di un erroneo inquadramento della stessa come pediatra, un disguido amministrativo non imputabile alla dottoressa. L’errore era emerso solamente a gennaio del 2025 e la contribuente, con tempestività, aveva provveduto a restituire all’ente l’intera somma indebitamente percepita, in parte tramite un bonifico e in parte attraverso trattenute operate direttamente in busta paga. Il nodo problematico, però, era rappresentato dalla certificazione unica relativa ai redditi del 2024, la quale riportava l’ammontare complessivo dei compensi erogati, comprensivi cioè di quella parte poi restituita, facendo così scattare il superamento della soglia degli 85.000 euro e, di conseguenza, determinando l’esclusione dal regime agevolato a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
Con la risposta numero 26, l’amministrazione finanziaria aveva inizialmente offerto una lettura estremamente rigorosa, per non dire formalistica, della normativa, sostenendo che, in assenza di una specifica deroga legislativa, ogni somma materialmente incassata nel corso del periodo d’imposta dovesse concorrere a formare il reddito e, soprattutto, a determinare il superamento della soglia rilevante per la permanenza nel regime, a prescindere dalla sua successiva restituzione. In quell’occasione, l’Agenzia aveva sottolineato come il regime forfetario si basi su un principio di cassa puro, e dunque l’unico elemento dirimente fosse l’effettiva percezione del denaro entro il 31 dicembre; la restituzione avvenuta nel 2025, per quanto doverosa e integrale, non poteva avere efficacia retroattiva, con la conseguenza che la professionista era tenuta a uscire dal forfetario e a passare al regime ordinario, potendo semmai presentare istanza di rimborso per la maggiore imposta sostitutiva versata.
Ora, con la risposta numero 68, i funzionari dell’Agenzia hanno compiuto un’inversione a U, precisando che se il superamento della soglia è determinato esclusivamente da somme erroneamente percepite e successivamente restituite in toto, quelle stesse somme vanno espunte dal computo, neutralizzando così l’effetto espulsivo che altrimenti si sarebbe prodotto. Questa nuova interpretazione sembra sposare una logica più sostanzialistica, che guarda all’effettiva disponibilità del denaro e all’assenza di un arricchimento, seppur temporaneo, del contribuente, il quale si è limitato a fare da tramite tra l’errore altrui e la restituzione di quanto non dovuto. Il meccanismo, per come viene descritto nella risposta, implica che le somme in questione non concorrano alla formazione del reddito imponibile né tantomeno al calcolo del limite dimensionale, ma solo a patto che la restituzione sia integrale e avvenga nel corso dell’anno successivo a quello di percezione, una finestra temporale che appare cruciale per beneficiare di questa sorta di clausola di salvaguardia.




