Forfettari, l’Agenzia cambia idea: con i compensi erronei e restituiti non si perde il regime

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il confine dei famosi ottantacinquemila euro, quella soglia che per chi opera in regime forfettario rappresenta un limite invalicabile, può essere sfiorato o superato per le ragioni più disparate, ma cosa accade quando lo sforamento dipende da un errore altrui? Una circostanza, questa, che aveva trovato una prima, rigida interpretazione nelle settimane scorse e che ora, invece, viene ridisegnata da un nuovo intervento del fisco. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello numero 68 del 6 marzo 2026, ha ufficialmente rettificato il proprio orientamento, stabilendo un principio di civiltà fiscale non scontato: se il professionista supera il tetto degli 85.000 euro a causa di compensi che gli sono stati erogati per errore dal committente, e che lui ha poi integralmente restituito, quelle somme non vanno conteggiate. Ne consegue che non si decade dal regime agevolato.

A fare da apripista a questo cambio di rotta era stato un caso concreto, quello di un medico di medicina generale che nel corso del 2024 si era visto riconoscere dall’Azienda sanitaria provinciale compensi più elevati del dovuto, frutto di un inquadramento sbagliato come pediatra. Scoperto l’errore, la professionista aveva provveduto a restituire l’intero ammontare delle somme non spettanti nel 2025, ma la Certificazione Unica continuava a riportare l’importo lordo percepito, facendo così scattare il superamento della soglia e, a cascata, la potenziale esclusione dal regime. La prima risposta dell’Amministrazione finanziaria, la numero 26 del 10 febbraio, era stata categorica nell’affermare la piena vigenza del principio di cassa: ciò che conta è l’effettiva percezione materiale del denaro, indipendentemente dalla sua natura e dal suo successivo riversamento al committente, con la conseguenza che l’uscita dal forfettario sarebbe stata comunque inevitabile.

E invece, a distanza di meno di un mese, arriva la rettifica. L’Agenzia, dopo aver valutato con maggiore profondità gli elementi probatori forniti nell’istanza, ha operato un significativo revirement, spostando l’angolo visuale dall’aspetto meramente formale dell’incasso a quello sostanziale dell’effettiva spettanza del compenso. Le somme indebitamente percepite, recita ora il nuovo parere, non devono essere considerate nel computo del limite di ricavi, a patto che sia inequivocabilmente dimostrato l’errore del committente e l’avvenuta restituzione integrale delle somme. Questo significa, in termini pratici, che se il professionista resta entro la soglia considerando i soli compensi che gli sarebbero realmente spettati, la sua posizione nel regime forfettario rimane perfettamente valida, senza interruzioni.

Le modalità per recuperare l’imposta versata sull’indebito

Oltre alla questione della permanenza nel regime, l’altro nodo cruciale riguarda il destino dell’imposta sostitutiva già versata su quei denari poi restituiti. Anche su questo fronte la nuova risoluzione apre scenari più ampi e favorevoli per il contribuente. Mentre nella prima interpretazione l’unica strada percorribile sembrava essere quella dell’istanza di rimborso, con tutti i tempi e gli oneri burocratici che ciò comporta, ora l’Agenzia delle Entrate delinea una doppia via. La prima, che appare la più lineare, è la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi, con cui si indica il minor imponibile al netto delle somme restituite, generando così un credito d’imposta per la maggiore imposta sostitutiva versata. La seconda alternativa, percorribile in alternativa alla prima, rimane l’istanza di rimborso all’ufficio competente, da presentare entro i termini di legge e corredata da tutta la documentazione che attesti l’errore e la conseguente restituzione.

La necessaria prova documentale dell’errore e della restituzione

Un aspetto, questo, che introduce un elemento di riflessione sulla delicatezza dell’onere della prova in capo al professionista. Non basta, evidentemente, invocare un errore del committente per vedersi automaticamente sterilizzare gli effetti del superamento del tetto; occorre, piuttosto, che l’interessato sia in grado di produrre un corredo documentale solido e inequivocabile. La comunicazione via PEC all’ente erogatore, la documentazione contabile che attesti i bonifici di restituzione o le trattenute subite, la corrispondenza con il committente: tutti questi elementi diventano tasselli fondamentali per dimostrare all’Amministrazione finanziaria la natura non dovuta delle somme e l’avvenuta loro restituzione, condizione imprescindibile perché scatti l’applicazione del nuovo e più favorevole orientamento.

Il definitivo superamento del principio di cassa assoluto

Questa inversione di marcia, che giunge a così poca distanza dalla precedente presa di posizione, ha il sapore di una piccola rivoluzione copernicana nell’interpretazione delle regole del forfettario. Non si tratta, beninteso, di un cedimento sull’importanza del rispetto dei paletti normativi, ma di un adeguamento della lettura della norma a quelle situazioni di errore involontario e non imputabile al contribuente. Il principio di cassa, cardine del regime, viene così declinato in una accezione più matura, che guarda alla sostanza economica dell’operazione piuttosto che al mero flusso finanziario, impedendo che un errore altrui si trasformi in un danno permanente per il professionista.

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