Prima casa, agevolazioni anche per immobili collabenti F/2
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Redazione Economia
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Le agevolazioni “prima casa” possono essere riconosciute anche per l’acquisto di immobili collabenti censiti nella categoria catastale F/2, purché il fabbricato sia concretamente destinabile ad abitazione e venga recuperato entro tre anni dall’acquisto. Il chiarimento arriva con la risposta n. 108 del 25 maggio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che interviene sull’applicazione del beneficio fiscale per unità immobiliari in stato di forte degrado. La classificazione catastale F/2, da sola, non viene più considerata un ostacolo automatico all’accesso alle agevolazioni previste dalla nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa.
Il nuovo orientamento dell’Amministrazione finanziaria riguarda gli immobili collabenti, cioè fabbricati inagibili o inutilizzabili al momento del rogito. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il beneficio può spettare anche quando l’immobile non è immediatamente abitabile, a condizione che sia recuperabile e che la destinazione abitativa venga effettivamente realizzata entro il termine triennale previsto per l’attività di accertamento. L’elemento centrale diventa quindi la concreta possibilità di trasformare il fabbricato in abitazione, non lo stato materiale dell’immobile al momento dell’acquisto.
Il cambio di orientamento dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta pubblicata il 25 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate modifica l’impostazione seguita in precedenza e recepisce il recente orientamento della Cassazione. La nuova interpretazione parte da un principio già riconosciuto dal sistema fiscale: se l’agevolazione “prima casa” è ammessa per edifici ancora da costruire, allora può essere riconosciuta anche per immobili già esistenti ma degradati, purché recuperabili e destinati a diventare abitazioni. Il riferimento riguarda quindi la finalità abitativa futura dell’immobile e non esclusivamente le sue condizioni al momento della compravendita.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il requisito essenziale resta la concreta suscettibilità del fabbricato a essere destinato a uso abitativo. Non basta quindi la semplice classificazione catastale o l’intenzione dichiarata dall’acquirente. L’immobile deve poter essere recuperato e la destinazione abitativa deve essere effettivamente realizzata entro il limite temporale di tre anni dall’acquisto, periodo entro cui l’Agenzia può esercitare il potere di accertamento previsto dalla normativa.
Agevolazioni prima casa anche per fabbricati inagibili
La risposta dell’Agenzia delle Entrate amplia così l’ambito di applicazione delle agevolazioni “prima casa” anche ai fabbricati collabenti censiti nella categoria F/2. Si tratta di immobili spesso caratterizzati da condizioni di forte degrado e privi di concreta utilizzabilità immediata, ma che possono essere oggetto di interventi di recupero. Il beneficio fiscale viene quindi collegato non all’effettiva abitabilità al momento del rogito, ma alla possibilità di restituire all’immobile una funzione abitativa attraverso lavori di recupero.
Il chiarimento assume rilievo soprattutto nei casi in cui l’acquirente intenda intervenire su edifici deteriorati per trasformarli in abitazioni principali. La categoria catastale F/2 non esclude automaticamente il beneficio, purché l’immobile sia concretamente recuperabile e il progetto di destinazione abitativa venga completato entro il termine previsto dalla normativa fiscale. L’Agenzia delle Entrate conferma quindi che le agevolazioni “prima casa” possono applicarsi anche a fabbricati inagibili, se destinati a diventare abitazioni entro il periodo di accertamento.




