Concordato preventivo biennale, la guida congiunta di commercialisti ed Entrate per il biennio 2026-2027

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Redazione Scienza e Tecnologia Redazione Scienza e Tecnologia   -   La guida operativa sul concordato preventivo biennale diffusa il 16 settembre 2026 con l'Informativa CNDCEC n. 116/2026 nasce da una collaborazione inedita tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Agenzia delle Entrate. Il documento riepiloga la disciplina dell'istituto sia per i contribuenti che aderiscono per la prima volta al patto fiscale per il biennio 2026-2027, sia per quanti, avendo già sottoscritto l'accordo nel 2024-2025, intendono rinnovare l'opzione.

Le novità del decreto Omnibus fiscale

La guida recepisce le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, il cosiddetto decreto Omnibus fiscale, che interviene sulle cause di cessazione e decadenza dal concordato e sulle premialità riconosciute a chi rinnova l'adesione. Tra le novità principali figura la disciplina del ravvedimento speciale per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023, accessibile esclusivamente ai contribuenti che confermano il patto per il nuovo biennio.

L'adesione al concordato in assenza dei requisiti previsti dalla normativa è priva di effetti, con l'obiettivo di evitare le conseguenze penalizzanti che scattavano in caso di decadenza. Il decreto ha recepito diverse proposte migliorative formulate dal Consiglio nazionale in sede di interlocuzione preventiva con l'esecutivo, finalizzate a limitare l'operatività delle cause di decadenza e cessazione.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

L'accesso al concordato resta riservato ai titolari di partita IVA che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il periodo d'imposta precedente alla proposta, non presentano debiti tributari o contributivi definitivamente accertati di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino alla decadenza dei relativi benefici.

Sono esclusi dal patto fiscale i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, in presenza dell'obbligo di adempiere, e coloro che hanno riportato condanne per i reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nei tre periodi d'imposta antecedenti.

Restano fuori anche le partite IVA che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

Il meccanismo dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito

Il decreto legislativo n. 108/2024 ha introdotto un regime di tassazione agevolata per i maggiori redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate e accettati dal contribuente, articolato su tre aliquote in base al punteggio ISA: 10 per cento per i punteggi tra 8 e 10, 12 per cento per quelli tra 6 e 8, e 15 per cento per i punteggi inferiori a 6. Il decreto correttivo n. 81/2025 ha previsto una limitazione all'applicazione della tassazione ridotta: in caso di superamento della soglia di 85.000 euro di reddito incrementale, si applica un'imposta sostitutiva del 43 per cento, pari al 24 per cento per i soggetti IRES.

La proposta dell'Agenzia delle Entrate viene elaborata sulla base dei dati ISA, delle dichiarazioni pregresse e delle banche dati disponibili. La metodologia approvata dal decreto ministeriale dell'11 maggio 2026 prevede una gradualità del 50 per cento sull'eventuale aumento di reddito proposto per il 2026 rispetto a quanto dichiarato nel 2025, con la stessa modulazione valida ai fini IRAP.

Il decreto fiscale del 2026 ha inoltre introdotto tetti massimi all'incremento della proposta: 30 per cento per i punteggi ISA pari o superiori a 6 ma inferiori a 8, e 35 per cento per i punteggi da 1 a 6.

La posizione del Consiglio nazionale

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha definito la pubblicazione «un esempio significativo di questo metodo di lavoro: mettere a disposizione di professionisti e contribuenti strumenti chiari e operativi per accompagnare l'attuazione di istituti complessi e favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari».

Il vicepresidente con delega alla fiscalità, Vincenzo Moretta, ha aggiunto che la collaborazione tra Consiglio nazionale e Agenzia delle Entrate «vuole rappresentare un modello di leale cooperazione istituzionale, nel quale l'autorevolezza delle rispettive funzioni si accompagna alla capacità di ascolto e alla ricerca di soluzioni operative».

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