Congedo parentale, dal 2026 si può chiedere fino ai 14 anni del figlio: la guida alla domanda INPS
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Redazione Interno
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L’orizzonte temporale entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono organizzare la cura della prole si allarga sensibilmente, e questo grazie a una modifica normativa di sostanza inserita nella legge di Bilancio 2026. Dal primo gennaio di quest’anno, infatti, l’astensione facoltativa dal lavoro, quel periodo che tecnicamente chiamiamo congedo parentale, può essere richiesta e fruita non più soltanto entro i dodici anni di vita del bambino, ma fino al compimento dei quattordici anni. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con il messaggio numero 251 dello scorso 26 gennaio, ha diramato le istruzioni operative per dare attuazione alla proroga, chiarendo contestualmente i confini della misura, le categorie interessate e le modalità, esclusivamente telematiche, per inoltrare la domanda.
La novità, che rappresenta un allungamento di due anni del periodo di fruibilità, non va tuttavia confusa con un incremento della durata complessiva del congedo spettante. I plafond individuali e di coppia rimangono quelli consolidati dal Testo Unico sulla maternità e paternità: la madre e il padre, anche adottivo o affidatario, hanno diritto ciascuno a un massimo di sei mesi di astensione, per un totale complessivo che non può eccedere i dieci mesi, tetto che si innalza a undici nel caso in cui il padre eserciti il proprio diritto per un periodo non inferiore a tre mesi. Ai nuclei monogenitoriali, o in caso di affidamento esclusivo, spetta invece un limite massimo di undici mesi. L’ampliamento della finestra d’accesso, pertanto, consente una gestione più flessibile e diluita nel tempo di questi mesi, permettendo a madri e padri di distribuirli lungo un arco di crescita del figlio che ora arriva fino alla soglia della scuola superiore.
Le nuove regole e i destinatari dell’estensione
È cruciale sottolineare come il beneficio dell’estensione fino ai quattordici anni non sia universale, ma circoscritto con precisione a una specifica platea di lavoratori. Le istruzioni INPS, infatti, sono chiare nel ribadire che la modifica normativa si applica esclusivamente ai genitori con un rapporto di lavoro dipendente, sia del settore privato che pubblico. Per tutte le altre tipologie contrattuali, i termini restano quelli previgenti. I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, ad esempio, continuano a poter fruire del congedo parentale entro il limite dei dodici anni di vita del figlio, mentre per i lavoratori autonomi la possibilità di astensione rimane ancorata al primo anno di vita del bambino o al primo anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione.
Per quanto concerne gli aspetti economici, l’indennità continua a essere riconosciuta al trenta per cento della retribuzione per la maggior parte dei periodi fruiti. Rimangono in vigore, e vanno maneggiate con cura, anche le maggiorazioni previste dalle precedenti manovre finanziarie: quei tre mesi di congedo, da collocarsi però obbligatoriamente entro il sesto anno di vita del bambino, che vengono indennizzati all’ottanta per cento. Un aspetto, questo, che richiede una pianificazione attenta, perché la semplice estensione del limite anagrafico non trascina con sé l’innalzamento della soglia per l’indennità piena.
Come presentare la domanda all’INPS
Sul versante procedurale, la richiesta di congedo parentale va inoltrata esclusivamente per via telematica, accedendo al portale dell’INPS tramite le proprie credenziali SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. All’interno del sito, la procedura da utilizzare è quella denominata “Domande di maternità e paternità”, che l’Istituto ha provveduto ad aggiornare con i nuovi limiti normativi a partire dall’8 gennaio 2026. La legge impone, di norma, che l’istanza sia presentata in via preventiva rispetto all’inizio del periodo di astensione, con un preavviso di almeno cinque giorni al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva urgenza.
L’INPS, nella sua circolare, ha voluto rassicurare coloro che hanno fruito di giorni di congedo nei primissimi giorni di gennaio, tra l’entrata in vigore della legge e l’aggiornamento del sistema informatico. Per i periodi di assenza collocati in quella finestra temporale, sarà possibile presentare domanda in un secondo momento, anche in via retroattiva, e le strutture territoriali dell’Istituto sono state istruite per accettare le richieste, tenendo conto dell’impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo di presentazione preventiva. In ogni caso, per districarsi tra i conteggi dei giorni residui e le diverse opzioni di indennizzo, rimane valida la possibilità di rivolgersi a un patronato o a un consulente del lavoro, figure che possono assistere i genitori nella corretta compilazione e nell’invio della pratica.




