Bonus casa 2026, aliquote al 50% solo per l’abitazione principale

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo

Redazione Economia Redazione Economia   -   La legge di Bilancio per il 2026, ormai in vigore da alcune settimane, ha riscritto le regole per chi intende ristrutturare casa, introducendo un meccanismo selettivo che premia la prima casa e stringe il cerchio attorno alle agevolazioni per gli immobili secondari. Il vecchio sistema, quello che concedeva detrazioni sostanzialmente uguali per tutti, è stato definitivamente accantonato per lasciare spazio a un modello cosiddetto a “doppio binario”. Per le spese sostenute nell’arco di quest’anno, chi è proprietario di un immobile e lo adibisce a dimora abituale, quella dove risiede anagraficamente, potrà ancora contare su una detrazione Irpef del 50% calcolata su un importo massimo di 96mila euro. Per tutti gli altri casi, invece, che si tratti di una seconda casa, di un immobile locato o concesso in comodato, l’aliquota scende al 36%.

Non si tratta, però, di una semplice differenza percentuale da annotarsi per compilare il modello 730. La scelta del legislatore, infatti, ha implicazioni pratiche non indifferenti, specie per chi vive in condominio. La comunicazione che gli amministratori devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di quest'anno, contenente i dati delle spese per i lavori effettuati sulle parti comuni, richiede ora un livello di dettaglio superiore. Per ogni condòmino, infatti, occorrerà specificare non solo il codice fiscale e l’importo, ma anche la tipologia di diritto vantato sull’immobile – se piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto o altro – e, sebbene in via ancora sperimentale e non obbligatoria, è richiesto di indicare se quell’unità immobiliare sia o meno l’abitazione principale del beneficiario. Un passaggio, quest’ultimo, che se omesso potrebbe rendere meno accurata la dichiarazione precompilata, scaricando sul contribuente l’onere di verificare e correggere i dati.

Ecobonus e caldaie a gas, un connubio ormai concluso

Il pacchetto di agevolazioni per l’efficientamento energetico, l’Ecobonus, segue le stesse sorti del bonus ristrutturazioni: aliquota al 50% per l’abitazione principale e al 36% per gli altri immobili. Tuttavia, la manovra introduce un vincolo tecnico di non poco conto, destinato a orientare le scelte di chi deve sostituire un vecchio impianto. La detrazione, a prescindere dalla destinazione dell’immobile, non spetta più per l’installazione di caldaie alimentate esclusivamente a gas. L’obiettivo, dichiarato o meno, è quello di spingere i contribuenti verso soluzioni ibride o verso tecnologie che sfruttano fonti rinnovabili, come le pompe di calore. Chi, dunque, avesse in programma un semplice cambio caldaia con un modello tradizionale, dovrà fare i conti con questa preclusione, a meno che l’intervento non riguardi parti condominiali o non rientri in casistiche particolari legate alla sostituzione di impianti comuni.

Bonus mobili, una proroga con paletti e un’importante eccezione

Tra le misure confermate figura anche il bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, un’agevolazione che permette di detrarre il 50% della spesa sostenuta, calcolata su un tetto massimo di 5.000 euro. La condizione per accedervi rimane invariata: i beni devono essere destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente. La novità più rilevante, però, riguarda l’ambito di applicazione. A differenza del bonus ristrutturazioni o dell’Ecobonus, per i quali la distinzione tra prima e seconda casa è determinante, il bonus mobili mantiene l’aliquota agevolata del 50% anche per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Una precisazione, questa, contenuta nelle guide aggiornate dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce come l’agevolazione sugli arredi non segua il criterio del “doppio binario”. Per i grandi elettrodomestici, inoltre, è obbligatorio rispettare specifiche classi energetiche: classe A per i forni, E per lavatrici e lavastoviglie, e F per frigoriferi e congelatori.

Superbonus e altre misure al capolinea

Il 2026 segna anche la definitiva messa al bando di alcune misure che hanno caratterizzato gli anni passati. Il Superbonus, salvo che per gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, non è più operativo. Allo stesso modo, cessa di esistere il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che prevedeva una detrazione del 75%, e il bonus verde, non più in vigore già dall’anno scorso. Per chi, invece, possiede immobili regolarizzati tramite i condoni del 1985, 1994 e 2003, arriva una possibilità in più: la manovra equipara questi edifici a quelli costruiti regolarmente ai fini dell’accesso alle premialità volumetriche previste dalle leggi regionali, un’apertura che riguarda soprattutto ampliamenti e piani casa.

Puoi condividere questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.