Ecobonus, vademecum ENEA aggiornati: nuovi requisiti tecnici e blocchi automatici per i lavori dal 4 febbraio 2026

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha pubblicato la versione aggiornata dei vademecum dedicati all'Ecobonus, adeguando i testi alle prescrizioni introdotte dal decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulle energie rinnovabili. L'intervento, che riguarda tredici schede tecniche presenti sul portale dell'agenzia, segna uno spartiacque per i cantieri avviati a partire dal 4 febbraio 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026, anche se il provvedimento è divenuto pienamente operativo il 3 agosto successivo.

Per gli interventi iniziati prima di quella data continuano ad applicarsi i criteri precedentemente in vigore.

Il blocco informatico sulle pratiche non conformi

La modifica dei documenti informativi ha fatto seguito a un aggiornamento strutturale della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati necessari a usufruire dell'agevolazione fiscale. Il portale è stato riprogrammato con algoritmi bloccanti che verificano la data di avvio del cantiere: nel momento in cui il tecnico inserisce una data di inizio lavori successiva allo spartiacque normativo, l'interfaccia web rende obbligatoria la compilazione dei campi dedicati ai nuovi indicatori energetici, impedendo l'inoltro di pratiche prive dei requisiti richiesti.

Tra i parametri che il sistema controlla figurano il coefficiente di prestazione stagionale, il rapporto di efficienza energetica stagionale e l'efficienza stagionale in funzione della tecnologia impiegata. Non si tratta di un semplice adempimento formale, poiché il blocco scatta automaticamente e preclude la trasmissione della scheda descrittiva.

Le nuove specifiche per pompe di calore e scaldacqua

Per quanto riguarda le pompe di calore, i vademecum distinguono espressamente i due regimi temporali. Gli interventi avviati prima del 4 febbraio 2026 devono rispettare i valori minimi di coefficiente di prestazione e di efficienza energetica stagionale previsti dall'Allegato F del decreto ministeriale 6 agosto 2020. A partire da quella data, oltre ai precedenti valori, entrano in gioco le condizioni relative al coefficiente di prestazione stagionale, al rapporto di efficienza energetica stagionale e all'efficienza stagionale, con riferimento alla zona climatica "average".

Resta ferma la condizione che l'intervento consista nella sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, anziché in una nuova installazione. Per la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con apparecchi a pompa di calore, il vademecum richiede un coefficiente di prestazione superiore a 2,6, misurato secondo la norma tecnica di riferimento; per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 è richiesta anche una classe energetica A o superiore.

Sistemi ibridi e microcogeneratori

I sistemi ibridi, che comprendono una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, devono rispettare requisiti differenziati per le due componenti. Per la pompa di calore si aggiungono ai valori minimi di coefficiente di prestazione i requisiti di coefficiente di prestazione stagionale e di rapporto di efficienza stagionale. Per la caldaia a condensazione fino a 400 kW è richiesta un'efficienza stagionale superiore al 90 per cento, mentre per gli apparecchi oltre 400 kW il rendimento a carico nominale deve superare il 98 per cento.

Resta invariato il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e quella della caldaia, che non deve superare 0,5. Per i microcogeneratori, il nuovo requisito impone che l'impianto sia alimentato da fonti rinnovabili in conformità al decreto legislativo.

Lo stop alle conversioni da gas a biomassa

La modifica più incisiva riguarda il comparto delle biomasse da riscaldamento. Il sistema informatico è stato configurato per respingere le conversioni da fonte fossile a pellet: selezionando come generatore sostituito una caldaia a gas metano o a GPL, il portale disabilita automaticamente la possibilità di scegliere una stufa a pellet o a legna come nuovo impianto.

Il limite emissivo di particolato primario pari a 1 mg/Nm³ introdotto dai decreti estivi si traduce in un blocco informatico totale, confinando l'incentivo per le stufe di classe ambientale 5 stelle alle sole sostituzioni di gasolio, carbone o vecchie biomasse. Per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026, inoltre, l'edificio deve essere già dotato di un impianto di climatizzazione invernale preesistente e non sono più ammesse integrazioni o nuove installazioni, essendo consentita unicamente la sostituzione.

Le categorie non toccate dallo spartiacque

Gli aggiornamenti ai nuovi requisiti per gli interventi avviati dal 4 febbraio 2026 riguardano esclusivamente gli impianti. Per gli interventi edili di coibentazione delle strutture opache, come pure per la sostituzione di serramenti e infissi, le schermature solari, gli interventi sulle parti comuni condominiali e l'installazione di sistemi di building automation, non si registrano novità relativamente alla data spartiacque.

Due schede restano presenti sul portale soprattutto come riferimento per spese pregresse: il Bonus Facciate, non più agevolabile per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, e le caldaie a condensazione a gas, escluse dall'agevolazione dal 1° gennaio 2025.

Il dibattito sulle aliquote future

Sul fronte delle aliquote, la normativa attualmente in vigore prevede che dal 2027 la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico scenda dal 50 al 36 per cento per le prime case e dal 36 al 30 per cento per le seconde case, in assenza di interventi correttivi in legge di Bilancio. Nelle scorse settimane, durante un incontro con la giunta esecutiva di Confartigianato, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha prospettato un possibile ritorno dell'Ecobonus al 65 per cento, sfruttando i margini concessi dalla clausola di flessibilità europea in materia di energia.

Si tratta tuttavia di un'ipotesi priva di copertura normativa, poiché al momento non esiste alcuna norma approvata che modifichi le aliquote in vigore.

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