Ecobonus, i nuovi vademecum Enea e le regole per gli impianti domestici

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Enea ha pubblicato tredici vademecum aggiornati dedicati agli interventi di efficientamento energetico che possono accedere all’ecobonus, recependo le novità normative introdotte dal D.M. 26 ottobre 2025 e dal D.Lgs. 5/2026. Le guide, curate dal Dipartimento Efficienza Energetica, sono state riviste anche nella veste grafica per agevolare la consultazione dei requisiti tecnici, delle spese ammissibili e degli adempimenti a carico di cittadini, progettisti, installatori e asseveratori.

Il punto di svolta riguarda gli impianti: per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 scattano nuove condizioni, mentre per gli interventi edili come la coibentazione delle strutture opache, la sostituzione di serramenti e schermature solari restano in vigore le regole precedenti. La piattaforma telematica per la trasmissione dei dati è stata riprogrammata con controlli automatici che bloccano le pratiche prive degli indicatori energetici richiesti.

Pompe di calore e sistemi ibridi, cosa cambia per le detrazioni

Per le pompe di calore il vademecum distingue nettamente in base alla data di avvio del cantiere. Prima del 4 febbraio 2026 restano validi i valori minimi di COP e GUE previsti dall’Allegato F del D.M. 6 agosto 2020, con l’aggiunta dell’EER per gli apparecchi che assicurano anche la climatizzazione estiva. Per i lavori successivi allo spartiacque normativo, l’Enea richiede il rispetto delle condizioni relative a SCOP, SEER e SPER, oltre ai requisiti di efficienza stagionale stabiliti dall’Allegato IV del D.Lgs. 199/2021 e successive modificazioni.

Resta ferma la condizione che l’intervento si configuri come sostituzione, integrale o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, e non come nuova installazione. Per gli scaldacqua a pompa di calore, dal 4 febbraio 2026 è richiesta anche la classe energetica A o superiore.

I sistemi ibridi devono continuare a essere costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, progettate per funzionare in abbinamento. Per i lavori avviati dalla data chiave, alla pompa di calore si applicano i valori minimi di SCOP e SPER, mentre per la caldaia a condensazione fino a 400 kW è richiesta un’efficienza stagionale superiore al 90 per cento. Il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e quella della caldaia deve restare minore o uguale a 0,5.

Resta confermata la possibilità di accedere alla detrazione anche con sistemi ibridi a biomassa, nel rispetto dei rispettivi requisiti tecnici.

Biomasse e microcogeneratori, le nuove condizioni di accesso

Il comparto delle biomasse è quello che ha subito la stretta più severa. Per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 il generatore deve appartenere alla classe ambientale 5 stelle o superiore, e l’intervento deve essere realizzato in sostituzione di apparecchi alimentati a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio. La sostituzione di generatori a GPL o gas naturale è ammessa soltanto se il nuovo generatore a biomassa garantisce emissioni di particolato primario PP10 non superiori a 1 mg/Nm³.

Non è più contemplata, per gli interventi successivi alla data chiave, la possibilità di configurare l’installazione come integrazione o nuova installazione in un edificio esistente: il vademecum riserva espressamente questa opzione ai lavori iniziati prima del 4 febbraio 2026. Il portale informatico, di conseguenza, oscura la selezione di una stufa a pellet o a legna quando il generatore sostituito indicato è una caldaia a gas metano o GPL.

Per i microcogeneratori resta il requisito del risparmio di energia primaria pari ad almeno il 20 per cento e la necessità che l’energia termica prodotta sia destinata alla climatizzazione degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria. Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026, tuttavia, l’Enea specifica che l’impianto deve essere alimentato da fonti rinnovabili, in accordo con il D.Lgs. 5/2026: una condizione che restringe ulteriormente il perimetro rispetto al passato, quando i microcogeneratori erano ammessi anche se alimentati da combustibili fossili.

Il quadro fiscale e le alternative al credito d’imposta

Le detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico sull’abitazione principale restano fissate al 50 per cento per le spese sostenute nel 2026, con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e scenderanno al 36 per cento nel 2027. Per le seconde case l’aliquota è del 36 per cento nel 2026 e del 30 per cento l’anno successivo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la maggiorazione spetta ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, compresa la nuda proprietà, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Il familiare convivente e il detentore, come il locatario o il comodatario, possono applicare l’aliquota ordinaria. Dal 1° gennaio 2025 sono escluse dagli incentivi le spese per la sostituzione o la nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, mentre restano agevolabili le pompe di calore, i sistemi ibridi, i generatori a biomassa e i microcogeneratori, questi ultimi anche se alimentati da combustibili fossili purché rispettino i requisiti tecnici richiesti.

In alternativa alle detrazioni fiscali, il Conto Termico 3.0 mette a disposizione una dotazione annua di 900 milioni di euro, erogata dal Gse come contributo in conto capitale fino a un massimo del 65 per cento delle spese ammissibili. Il meccanismo non richiede capienza fiscale e prevede l’erogazione del contributo dopo la presentazione e l’approvazione della domanda.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo Conto Termico amplia il perimetro dei beneficiari e delle tecnologie incentivabili, include gli interventi di efficienza realizzati da soggetti privati su edifici del terziario e consente l’accesso tramite configurazioni di autoconsumo o partenariato pubblico-privato. Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la quota incentivata può arrivare al 100 per cento della spesa per interventi su edifici di proprietà utilizzati dall’ente.

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