TFR al Fondo di Tesoreria, le Sezioni Unite: resta retribuzione differita

TFR al Fondo di Tesoreria, le Sezioni Unite: resta retribuzione differita
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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il trattamento di fine rapporto conserva la sua natura di retribuzione differita anche quando le quote maturate devono essere trasferite al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale che si trascinava da anni e che aveva generato incertezze rilevanti tanto per i lavoratori quanto per gli istituti previdenziali chiamati a intervenire in caso di insolvenza datoriale.

Il caso all'origine della pronuncia

La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di un lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con una cooperativa subentrata a una precedente società nell'ambito di un trasferimento di ramo d'azienda, non aveva ricevuto integralmente il TFR maturato. Nonostante un decreto ingiuntivo rimasto ineseguito e alcuni pagamenti parziali ottenuti anche attraverso il Fondo di Tesoreria, l'ex dipendente si era rivolto al Fondo di Garanzia dell'INPS per recuperare il residuo di 1.769,06 euro.

L'Istituto aveva negato la prestazione, sostenendo che le quote destinate al Fondo di Tesoreria costituissero ormai una competenza esclusiva di quest'ultimo. Tribunale e Corte d'appello di Reggio Calabria avevano però dato ragione al lavoratore, e l'INPS aveva proposto ricorso per cassazione.

Il contrasto giurisprudenziale

La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava gli effetti prodotti dalla legge n. 296/2006, che dal 1° gennaio 2007 impone ai datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti di versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturande non destinate alla previdenza complementare. Due orientamenti si erano contrapposti nella giurisprudenza di legittimità. Un primo indirizzo, espresso dalla sentenza n.

25035/2023, aveva attribuito natura contributiva ai versamenti destinati al Fondo e natura previdenziale alla prestazione erogata, individuando nell'INPS l'unico soggetto obbligato al pagamento anche in assenza dei versamenti datoriali. Un secondo orientamento, rappresentato dall'ordinanza n. 10082/2025, aveva invece ribadito la persistenza della natura retributiva del TFR e la permanenza dell'obbligazione in capo al datore di lavoro per le quote non effettivamente trasferite.

La qualificazione giuridica del TFR

Le Sezioni Unite hanno aderito a quest'ultima interpretazione, osservando che la riforma del 2006 non ha modificato l'articolo 2120 del codice civile né gli elementi costitutivi del trattamento di fine rapporto, ma ha introdotto esclusivamente un diverso sistema di finanziamento e gestione degli accantonamenti. Il Fondo di Tesoreria, hanno precisato i giudici, è semplicemente gestito dall'INPS per conto dello Stato e non è allocato presso l'Istituto, mentre l'oggetto dell'erogazione resta il medesimo TFR disciplinato dal codice civile e non una prestazione previdenziale equivalente.

La Corte ha inoltre rilevato che il Fondo provvede alla liquidazione limitatamente alle quote effettivamente versate, senza che trovi applicazione il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali previsto dall'articolo 2116 del codice civile.

Le conseguenze per i lavoratori

La qualificazione retributiva produce effetti concreti quando il datore di lavoro omette il versamento al Fondo di Tesoreria. In tale ipotesi, il lavoratore conserva il proprio credito nei confronti dell'impresa e può domandarne l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale, con il riconoscimento del privilegio previsto per i crediti retributivi. Rimane inoltre operativa la tutela del Fondo di Garanzia dell'INPS, istituito dalla legge n. 297/1982 proprio per proteggere i dipendenti dall'insolvenza datoriale.

I due Fondi svolgono funzioni complementari: il Fondo di Tesoreria interviene sulle quote effettivamente accreditate, mentre il Fondo di Garanzia copre gli importi rimasti nella disponibilità del datore insolvente.

L'esonero contributivo e la parità di trattamento

La pronuncia chiarisce anche il meccanismo dell'esonero dal contributo al Fondo di Garanzia, che opera in misura proporzionale alle quote di TFR effettivamente conferite al Fondo di Tesoreria. Per le quote non versate, invece, permane l'obbligo contributivo datoriale.

Secondo i giudici, questa interpretazione consente di ricondurre a unità il quadro normativo ed evita disparità di trattamento tra lavoratori di imprese con almeno cinquanta dipendenti e dipendenti di aziende di dimensioni inferiori, assicurando l'unicità della natura giuridica del trattamento di fine rapporto indipendentemente dalla dimensione aziendale. La sentenza ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: «Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 c.c. costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. Che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto».

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