Conto termico 3.0, il nuovo incentivo per il riscaldamento che esclude il fotovoltaico per i privati
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Redazione Economia
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Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via ufficiale al cosiddetto Conto Termico 3.0, la cui disciplina è stata definita dal decreto ministeriale del 7 agosto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 dello scorso 26 settembre. Questo provvedimento, che andrà a sostituire l’impianto normativo precedente, si inserisce in un più ampio quadro di azioni finalizzate alla decarbonizzazione e al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore civile, perseguendo obiettivi di lungo periodo attraverso un meccanismo di incentivi economici. L’intero sistema, che sarà operativo a partire dal 25 dicembre 2025, data dalla quale sarà possibile presentare le istanze, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 900 milioni di euro annui. Di questa somma, 400 milioni sono riservati agli enti pubblici, mentre i restanti 500 milioni sono destinati ai soggetti privati, ai quali viene riconosciuto un contributo che può coprire fino al sessantacinque per cento delle spese sostenute per interventi sul riscaldamento.
Le incompatibilità con le agevolazioni fiscali
Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto riguarda l’impossibilità, per i privati, di cumulare l’incentivo del Conto Termico con le detrazioni fiscali dell’ecobonus. Per alcuni specifici lavori di riqualificazione energetica degli edifici, infatti, potrebbero in teoria applicarsi entrambi i benefici: da un lato la detrazione Irpef o Ires disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63 del 2013, e dall’altro il contributo a fondo perduto del nuovo Conto Termico. La normativa, tuttavia, impone una scelta obbligata tra le due forme di agevolazione, escludendo espressamente la loro compatibilità. L’ecobonus, che rimarrà in vigore per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2027, continuerà a rappresentare un’alternativa percorribile, sebbene di natura differente poiché si tratta di uno sconto fiscale ripartito in più anni e non di un contributo immediato.
La procedura per accedere ai contributi
L’accesso alle risorse del Conto Termico 3.0 è subordinato a una procedura amministrativa che richiede la presentazione di una domanda ufficiale al Gestore dei Servizi Energetici, il GSE, il quale svolge un ruolo centrale nella gestione operativa dell’intero meccanismo. I richiedenti, che siano privati cittadini o amministrazioni pubbliche, hanno la facoltà di inoltrare la richiesta in autonomia oppure di avvalersi della consulenza e dell’assistenza di figure professionali specializzate. Tecnici abilitati, progettisti e rivenditori qualificati possono infatti farsi carico dell’iter burocratico, garantendo che la documentazione sia completa e conforme a quanto previsto dalla legge, un aspetto non secondario considerata la complessità tecnica della materia.
Gli interventi ammessi e le esclusioni
Il ventaglio di interventi che danno diritto all’incentivo è piuttosto ampio e comprende, in linea generale, tutte quelle azioni finalizzate a incrementare l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria. Tuttavia, il testo del decreto opera delle distinzioni precise, stabilendo cosa può essere finanziato e cosa, invece, ne resta escluso. In questo contesto, si colloca l’esclusione dell’installazione di impianti fotovoltaici per i privati, i quali, nonostante la crescente diffusione di questa tecnologia per l’autoproduzione di energia, non potranno beneficiare del contributo del Conto Termico per questo tipo di investimento. La misura, che pure rappresenta un importante sostegno alla spesa per il riscaldamento, dimostra quindi di avere un perimetro di applicazione delimitato, orientandosi verso specifiche tecnologie e lasciando ad altri strumenti, come il superbonus ormai cessato, il compito di sostenere le fonti rinnovabili per la generazione elettrica.




