Autovelox non omologati, la Cassazione cambia passo: multe valide anche senza omologazione
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Redazione Interno
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La confusione, bisogna dirlo, non ha mai smesso di avvolgere la giurisprudenza in materia di rilevazione della velocità; eppure, proprio quando gli automobilisti italiani si erano abituati all’idea che un autovelox soltanto «approvato» – e non anche «omologato» – producesse verbali automaticamente nulli, ecco che la Cassazione, con un improvviso quanto netto scossone, ribalta le aspettative. Era stato l’aprile del 2024, con l’ordinanza 10505, a segnare uno spartiacque: per la prima volta la Suprema Corte aveva chiarito che approvazione e omologazione non coincidono, aprendo di fatto le porte a una valanga di ricorsi contro le multe rilevate da apparecchi sprovvisti del secondo, più stringente, requisito. Ora, a due anni esatti di distanza, un nuovo pronunciamento – l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 – rimette tutto in discussione. O forse no, perché se da un lato i giudici della Seconda Sezione Civile hanno rigettato il ricorso di un automobilista pescarese multato nell’aprile 2021, dall’altro hanno ribadito un principio destinato a far discutere: l’omologazione resta obbligatoria, ma la sua assenza non invalida automaticamente la sanzione.
Il caso concreto e la decisione della Cassazione
Il ricorso, presentato da un conducente fermato sulla pubblica via dalla polizia locale di Pescara, contestava una multa elevata tramite un autovelox Velocar Red&Speed Evo, dispositivo che – come tanti altri in circolazione – risultava soltanto «approvato» dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza aver mai ottenuto l’omologazione prevista dal codice della strada. La difesa, forte dell’orientamento nato dall’ordinanza 10505 del 2024, sosteneva che quell’apparecchio fosse di fatto illegittimo, e che la rilevazione effettuata nell’aprile 2021 non potesse produrre effetti. La Cassazione, però, non ha accolto la tesi. Con l’ordinanza 7374, depositata il 27 marzo scorso, i giudici hanno stabilito che il verbale resta valido perché l’apparecchio, pur non omologato, era stato regolarmente tarato. Ed è proprio su questo punto – la taratura periodica – che si gioca la partita: a differenza dell’omologazione, che è un atto amministrativo complesso e preliminare alla messa in commercio, la taratura certifica la corretta funzionalità nel tempo, e per la Cassazione, in questo specifico caso, è stata ritenuta sufficiente a garantire l’affidabilità della misura.
Le reazioni contrastanti: chi esulta e chi invita alla prudenza
Non poteva mancare, a questo punto, la presa di posizione del mondo politico locale. Il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino, ha subito esultato – e non a caso, visto che proprio nel suo comune un analogo contenzioso sugli autovelox non omologati aveva acceso il dibattito – spiegando in una nota che «la Cassazione ha stabilito che le multe per eccesso di velocità restano valide anche senza omologazione, se il dispositivo è stato regolarmente tarato». Parole che suonano come una doccia fredda per migliaia di automobilisti che, negli ultimi due anni, avevano depositato ricorsi sperando nell’annullamento automatico dei verbali. Dall’altra parte, le associazioni dei consumatori invitano però a leggere l’ordinanza con attenzione, senza abbandonare la strada dei ricorsi: perché la Cassazione, nel rigettare il ricorso del pescarese, ha anche ribadito – ed è un passaggio cruciale – che l’omologazione resta un obbligo di legge. Tradotto: un autovelox senza omologazione non è a norma, ma la multa che produce può comunque essere considerata valida se tarato. Una sottigliezza che, per i giudici di merito, si tradurrà in una casistica fittissima.
Gli effetti sui contenziosi in corso e il caso di Savona
L’eco della sentenza, insomma, si sta già allargando a macchia d’olio. Basti pensare a quanto accade nella provincia di Savona, dove la recente ordinanza della Cassazione ha indotto la Provincia stessa ad avviare una serie di ricorsi: non più contro le multe, ma a difesa dei verbali. L’obiettivo, per gli enti locali, è blindare le contravvenzioni già emesse negli anni scorsi, evitando che una lettura estensiva dell’obbligo di omologazione metta a rischio milioni di euro di accertamenti. I tecnici comunali, dal canto loro, si trovano ora a fare i conti con una giurisprudenza che definire «ballerina» sarebbe un eufemismo: da un lato la Cassazione dice che l’omologazione è obbligatoria, dall’altro conferma le multe anche in sua assenza. Un paradosso solo apparente, perché il nocciolo della questione è tutto nella differenza tra vizio formale dell’apparecchio (l’omologazione mancante) e sostanza della rilevazione (la taratura che ne garantisce la precisione).
Il quadro normativo: omologazione sì, ma non più decisiva
A fare chiarezza – per quanto possibile – è lo stesso testo dell’ordinanza 7374, laddove i giudici scrivono che «l’omologazione costituisce un requisito di legalità dell’apparecchio, ma la sua assenza non determina l’automatica nullità della sanzione ove risulti comunque accertata la corretta funzionalità del mezzo attraverso la taratura periodica». Una frase pesante, destinata a orientare le prossime decisioni dei giudici di pace e delle prefetture. Per l’automobilista medio, però, la situazione rimane opaca: se fino a pochi mesi fa bastava controllare se l’autovelox che lo aveva multato fosse omologato, oggi quella verifica non è più sufficiente. Occorre invece entrare nel merito della taratura, delle scadenze, dei certificati rilasciati dalle officine autorizzate. Un lavoro certosino che pochi – tra chi ha ricevuto una multa – sono in grado di fare da soli.




