Iper-ammortamenti e credito 4.0: i nuovi scenari fiscali per le imprese

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La possibilità di usufruire della disciplina agevolativa relativa agli iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati a partire dal 2026, i cui criteri sono stati recentemente ridefiniti, deve essere attentamente valutata dai soggetti che hanno aderito al cosiddetto concordato preventivo in bianco, i quali si troverebbero, allo stato attuale, esclusi dal beneficio. L’articolo 16 del decreto legislativo 13 del 2024, infatti, non prevede esplicitamente la deduzione del maggior ammortamento dalla base imponibile del reddito concordato, circostanza che renderebbe necessaria una modifica normativa ad hoc per colmare questa lacuna e riconoscere il vantaggio anche a chi è già sottoposto a un piano di risanamento.

Credito 4.0 e investimenti incompiuti

Tra le imprese che hanno pianificato investimenti in beni 4.0 a cavallo tra il 2025 e il 2026, emerge un tema rilevante, legato a situazioni in cui l’iter per fruire del credito d’imposta per la Transizione 4.0 è stato avviato ma non è mai stato portato a compimento. Può accadere, per ragioni che spaziano da cambi di strategia a intoppi burocratici, che la comunicazione preventiva al ministero delle Imprese e del Made in Italy sia stata regolarmente trasmessa, ma che il bene non sia mai stato interconnesso, che la perizia non sia mai stata redatta e che, di conseguenza, il credito non sia mai maturato. In questi casi, secondo l’interpretazione che sta prendendo piede, nulla osterebbe all’accesso al nuovo iperammortamento, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, aprendo così uno spiraglio per recuperare risorse su investimenti altrimenti non valorizzati.

Il settore agricolo e le esclusioni

La legge di Bilancio per il 2026 introduce, per contro, un credito d’imposta 4.0 applicabile agli investimenti effettuati fino al 28 settembre 2028 e riservato specificamente alle imprese agricole, le quali non possono beneficiare del nuovo iperammortamento. L’accesso a quest’ultima agevolazione, d’altronde, richiede che l’attività agricola generi reddito d’impresa, escludendo di fatto le imprese individuali e le società agricole che operano nei limiti dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sul reddito e dichiarano reddito fondiario, oltre a tutti i soggetti che hanno optato per il regime forfettario. Una demarcazione netta, questa, che rispecchia la volontà di indirizzare gli incentivi verso specifiche tipologie di conduzione.

Il dibattito sull'origine dei beni

Uno degli elementi che ha suscitato maggiori perplessità nella nuova formulazione dell’iperammortamento 2026-2028 è la limitazione del perimetro agevolativo ai soli beni prodotti nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Una scelta, questa, che risponde principalmente alle pressioni esercitate dai costruttori nazionali ed europei di beni strumentali, i quali da tempo denunciano la concorrenza, spesso giudicata sleale, dei produttori orientali, e che ha l’effetto collaterale di ridurre in modo significativo l’onere per le casse dello Stato. Sono in discussione, tuttavia, emendamenti che mirano ad allargare, seppur di poco, il campo d’azione, includendo anche i beni fabbricati nei paesi del G7 per poche e specifiche merceologie, in un tentativo di mediazione tra le esigenze di tutela del mercato interno e quelle di una filiera produttiva ormai globale.

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