AI Act, al via gli obblighi di trasparenza: cosa cambia dal 2 agosto 2026
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Redazione Economia
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Dal 2 agosto 2026, data in cui diventa applicabile la maggior parte delle disposizioni del Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act, una serie di nuovi obblighi sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale entrerà nel vivo e andrà a interessare tanto i fornitori di sistemi di IA quanto i soggetti che li utilizzano, i cosiddetti deployer.
La Commissione europea, con l'obiettivo di fornire un quadro chiaro e agevolare la conformità a queste norme, ha pubblicato in data 20 luglio le linee guida relative all'articolo 50, un documento che definisce con maggiore precisione l'ambito di applicazione e le modalità pratiche per adempiere agli obblighi di trasparenza, integrando il Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, elaborato con il contributo degli Stati membri, dell'AI Board e dei portatori di interesse tramite una consultazione pubblica.
Gli obblighi per i fornitori e i deployer di sistemi di IA
L'articolo 50 dell'AI Act distingue chiaramente i doveri dei fornitori, coloro che sviluppano e immettono sul mercato un sistema di IA, da quelli dei deployer, i soggetti che utilizzano questi sistemi per le proprie attività professionali.
Per i primi, gli obblighi si sostanziano principalmente in due direttrici: da un lato, quella di progettare sistemi di IA, come chatbot o avatar, in modo che le persone fisiche siano sempre esplicitamente informate quando interagiscono direttamente con un sistema di IA, e non con un umano; dall'altro, quella di marcare gli output generati, siano essi audio, video, immagini o testi, con un marchio leggibile dalla macchina che ne permetta il rilevamento come contenuto artificialmente generato o manipolato.
Quest'ultimo obbligo, che mira a rendere i contenuti sintetici identificabili a livello tecnico, prevede un periodo di grazia fino al 2 dicembre 2026 per i sistemi di IA generativa già immessi sul mercato prima del 2 agosto, come modificato dall'AI Omnibus.
Le responsabilità di chi utilizza l'IA: deepfake e interesse pubblico
Ai deployer, invece, spetta l'onere di informare il pubblico sull'origine artificiale dei contenuti, un compito che assume contorni diversi a seconda della tipologia di output.
In particolare, devono dichiarare in modo chiaro e percepibile quando le persone sono esposte a strumenti di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica, a contenuti deepfake, ovvero immagini, audio o video che ritraggono persone o eventi esistenti facendoli apparire autentici, e a pubblicazioni testuali su questioni di interesse pubblico che non hanno subito una revisione umana o un controllo editoriale sostanziale.
La definizione di deepfake, così come il perimetro di ciò che costituisce un testo su materia di interesse pubblico, sono stati chiariti nelle linee guida, che forniscono esempi pratici per orientare i soggetti obbligati. Per i testi, l'obbligo di etichettatura decade se il contenuto è stato sottoposto a un esame sostanziale da parte di un umano, come una revisione tra pari o una validazione professionale, e se esiste un responsabile editoriale che se ne assume la responsabilità.
Il Codice di condotta e gli strumenti per la conformità
Per dimostrare il rispetto degli obblighi di marcatura ed etichettatura, le linee guida indicano la strada maestra nell'adesione al Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, uno strumento volontario redatto da un team di esperti indipendenti e riconosciuto dalla Commissione e dall'AI Board, al quale hanno già aderito importanti attori del settore come OpenAI.
I fornitori e i deployer che scelgono di non firmare il codice dovranno invece dimostrare la conformità attraverso mezzi alternativi equivalenti, un percorso che potrebbe esporli a un controllo più rigoroso da parte delle autorità competenti. La Commissione, inoltre, ha messo a punto anche tre icone facoltative, scaricabili in vari formati, che gli utenti possono apporre per indicare che un contenuto è stato realizzato in tutto o in parte con l'IA, un gesto che aiuta a rendere la trasparenza immediatamente riconoscibile.
Vigilanza e sanzioni: un regime da non sottovalutare
La responsabilità di far rispettare queste norme è distribuita tra diverse autorità: le autorità nazionali di vigilanza del mercato, l'Ufficio per l'IA, che esercita una supervisione diretta su determinati sistemi, e il Garante europeo della protezione dei dati, quando sono le istituzioni UE ad agire come fornitori o deployer.
Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di trasparenza sono tutt'altro che simboliche, con multe che possono arrivare fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato annuo mondiale dell'esercizio precedente, a seconda di quale importo sia maggiore. Un quadro normativo, quindi, che punta a costruire un ecosistema informativo più integro e affidabile, ma che richiede alle aziende e ai professionisti coinvolti una rapida messa a punto dei propri processi per evitare di incorrere in pesanti conseguenze economiche e reputazionali.
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