Fondo di tesoreria e silenzio-assenso, il Cub si prepara alla battaglia contro la previdenza obbligatoria per i neoassunti
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Redazione Economia
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La riforma del trattamento di fine rapporto, incardinata nella legge di Bilancio 199 del 2025 e destinata a dispiegare i suoi effetti più pervasivi a partire dal primo luglio, presenta due nature distinte eppur complementari: da un lato l’ampliamento, per certi versi drastico, della platea dei datori di lavoro obbligati a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS; dall’altro l’introduzione, per i neoassunti del settore privato, del meccanismo del silenzio-assenso che di fatto – salva una esplicita volontà contraria espressa entro sessanta giorni – convoglia l’intera liquidazione maturanda verso i fondi pensione complementari. È su questo secondo pilastro della manovra che si addensa la nuvola più scura, quella sollevata dalla Confederazione Unitaria di Base, la quale ha già annunciato una campagna di contrasto che si annuncia dura e argomentata su basi strettamente econometriche.
La replica del sindacato di base e l’anomalia del lavoratore silente
La posizione del Cub, resa pubblica nelle ultime ore, non si limita a una rituale dichiarazione di dissenso, ma affonda le radici in una analisi comparata – che l’organizzazione promette di divulgare capillarmente – tra la rendimento del TFR lasciato in azienda, con la rivalutazione annuale agganciata all’inflazione, e la performance, non sempre cristallina né garantita, dei fondi pensione integrativi esposti alle oscillazioni dei mercati finanziari -1. Il sindacato, va ricordato, contesta alla radice la filosofia della norma: essa, pur presentandosi come strumento per scongiurare l’emorragia pensionistica delle generazioni venture, trasferirebbe di fatto al singolo lavoratore – e alla sua capacità di risparmio, già compromessa dalla precarietà e dai salari compressi – l’onere di costruirsi una rendita integrativa, alleggerendo lo Stato da una responsabilità che il Cub ritiene invece doverosamente ancòrata ai principi costituzionali -1. Non è richiesta alcuna competenza finanziaria specifica, sostengono dalla Confederazione, per comprendere che, a parità di lavoro frammentato e di partite IVA involontarie, l’addizionale del sette per cento sulla retribuzione annua non produrrà miracoli, bensì ingrasserà probabilmente i portafogli della speculazione finanziaria -1.
Il nuovo perimetro del Fondo di Tesoreria e il dinamismo dimensionale
Parallelamente, e quasi in sordina rispetto al dibattito sul silenzio-assenso, l’INPS ha diramato la circolare numero 12 del 5 febbraio, con la quale fornisce le coordinate operative per orientarsi nel nuovo criterio di individuazione dei datori di lavoro soggetti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria -2-8. La novità sostanziale, qui, risiede nell’abbandono del criterio statico legato esclusivamente al primo anno di attività: viene introdotto un principio di verifica dinamica, parametrato alla media annuale dei dipendenti in forza nell’anno solare antecedente a quello del periodo di paga considerato -3-6. Si tratta di una modifica tecnica dalle conseguenze pratiche rilevanti, perché impedisce alle imprese di adagiarsi su una situazione dimensionale cristallizzata al momento della costituzione; chi cresce negli anni, superando le soglie previste, si vede recapitare ex post l’obbligo contributivo. Per il biennio 2026-2027 la soglia d’accesso è stata fissata a sessanta addetti medi nell’anno precedente, per poi scendere a cinquanta nel quadriennio 2028-2031 e infine attestarsi a quaranta a partire dal gennaio 2032 -2-5. I datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R” – magari perché avevano singoli dipendenti con rapporti peculiari – sono comunque chiamati a riverificare la propria posizione alla luce dei nuovi parametri dimensionali, estendendo l’obbligo di versamento alla generalità dei lavoratori subordinati, fatta eccezione per quanti abbiano già aderito a forme pensionistiche complementari -2.
Il computo dei dipendenti tra part-time e periodi di sospensione
L’Istituto previdenziale, con l’usuale meticolosità, ha specificato nel dettaglio le modalità di calcolo della media occupazionale, ed è interessante notare come la circolare ponga l’accento sull’effettività dell’attività aziendale. Per determinare il superamento delle soglie, infatti, si devono considerare esclusivamente i mesi in cui l’impresa è stata realmente operativa, escludendo i periodi di sospensione dell’attività -3-10. I lavoratori part-time, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, vengono computati in proporzione all’orario ridotto, sommando mensilmente le ore individuali e rapportandole al parametro del tempo pieno, con arrotondamento all’unità per le frazioni che eccedono la metà dell’orario normale -3. Per le aziende di nuova costituzione, invece, sopravvive il regime transitorio che mantiene il vecchio criterio dei cinquanta dipendenti medi raggiunti già nell’anno di inizio attività, senza beneficiare della soglia più alta dei sessanta prevista per il biennio -10. L’INPS ha inoltre reso disponibile il modello SC34 per la dichiarazione del requisito dimensionale, dichiarazione che i datori di lavoro rientranti nella nuova disciplina sono tenuti a rilasciare per consentire le verifiche successive -3.
La finestra temporale dei sessanta giorni e la questione della reversibilità
Se per i datori di lavoro la riforma si traduce in adempimenti dichiarativi e flussi Uniemens da ricomporre, per i lavoratori – specialmente quelli al primo impiego – la scadenza del primo luglio 2026 segna il confine tra un regime di adesione esplicita e uno di adesione tacitamente presunta. Il legislatore ha concesso un lasso di tempo di sessanta giorni dalla data di assunzione per esercitare l’opzione contraria, ma chi lascia decorrere inutilmente questo termine si vede destinare il proprio TFR al fondo pensione individuato dalla contrattazione collettiva -4-7. I sindacati confederali, pur non assumendo la postura radicale del Cub, hanno fatto notare come la scelta, una volta orientata verso il fondo pensione, divenga sostanzialmente irrevocabile: non è prevista, nel testo normativo, una clausola di ripensamento che consenta il ritorno in azienda del TFR -4. Per i lavoratori non al primo impiego, invece, l’obbligo di una nuova manifestazione di volontà scatta a partire dalla stessa data, con le aziende chiamate a consegnare un’informativa dettagliata e a raccogliere una dichiarazione esplicita; in assenza di questa, anche per i veterani scatta l’automatismo adesivo -4. A compensare, solo parzialmente, la compressione dei tempi decisionali interviene un lieve ritocco verso l’alto – da 5.164,57 a 5.300 euro annui – del tetto di deducibilità fiscale per i contributi versati volontariamente, una misura che appare però più un adeguamento tecnico all’inflazione che un vero incentivo strutturale -4.




