Circolare 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate detta le regole per gli Ets tra test di non commercialità e nuovi regimi forfettari
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Redazione Economia
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 19 febbraio 2026, la tanto attesa circolare n. 1/E, un documento di prassi di oltre cento pagine che fornisce i primi chiarimenti organici sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore -1. Il provvedimento, che recepisce anche alcuni dei contributi pervenuti durante la consultazione pubblica conclusasi lo scorso 23 gennaio, si rende necessario per interpretare le modifiche apportate al Codice del Terzo settore dal decreto legislativo n. 186 del 2025, con l’obiettivo dichiarato di garantire un’applicazione omogenea delle norme su tutto il territorio nazionale -1-2. Con l’avvio del nuovo regime fiscale, che per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare decorre dal 1° gennaio 2026, il documento di prassi affronta i nodi cruciali legati alla qualificazione fiscale delle attività e alla determinazione del reddito imponibile, chiudendo definitivamente l’era dell’Anagrafe delle Onlus -3.
Il test di non commercialità e la clausola di tolleranza del 6%
Uno dei chiarimenti più significativi riguarda il nuovo criterio per distinguere le attività istituzionali da quelle commerciali ai fini Ires, un tema che negli anni aveva generato non poche incertezze interpretative. La circolare stabilisce che le attività di interesse generale, elencate dall’articolo 5 del Codice, si considerano non commerciali quando vengono svolte a Titolo gratuito oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi, dove per tali si intendono quelli diretti, indiretti, generali, finanziari e tributari, con esclusione dei soli costi figurativi. Il legislatore ha introdotto una clausola di tolleranza particolarmente attesa dagli operatori: l’attività conserva la natura non commerciale anche se i ricavi superano i costi, ma a condizione che lo scostamento non ecceda il 6% e che tale situazione non si verifichi per più di tre periodi d’imposta consecutivi. Il superamento di questa soglia, o il ripetersi dell’avanzo per il quarto anno consecutivo, determina invece la riqualificazione dell’attività in senso commerciale, con tutte le conseguenze del caso in termini di tassazione. Per gli enti di dimensioni più contenute, quelli con ricavi inferiori a trecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate concede una semplificazione procedurale importante, consentendo loro di valutare la non commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività di interesse generale svolte, senza dover ricorrere a una segmentazione analitica che sarebbe eccessivamente onerosa.
Il regime forfettario riservato ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato
La circolare dedica ampio spazio al regime forfettario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore, un’agevolazione riservata esclusivamente alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nelle apposite sezioni del Registro unico nazionale, a prescindere dalla loro natura commerciale o non commerciale. L’accesso a questo regime speciale, che prevede coefficienti di redditività ridotti all’1% per le organizzazioni di volontariato e al 3% per le associazioni di promozione sociale, oltre a significative semplificazioni ai fini Iva, è subordinato al mancato superamento della soglia di ottantacinquemila euro di ricavi commerciali nel periodo d’imposta precedente. Per quanto riguarda il primo anno di applicazione, il 2026, e per gli enti di nuova costituzione, il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia che consente l’accesso al regime sulla base di una previsione di non superamento del limite, con la precisazione che per le attività iniziate in corso d’anno la soglia va proporzionata ai giorni effettivi di attività. Nel computo del plafond rientrano tutti i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, dalle attività diverse esercitate in forma d’impresa e dalle raccolte fondi continuative che comportano cessione di beni o prestazioni di servizi, mentre restano esclusi i proventi occasionali qualificati come redditi diversi e le componenti straordinarie come plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi attivi e proventi immobiliari, che seguono le regole ordinarie di tassazione.
La chiusura dell’Anagrafe Onlus e le scadenze per l’iscrizione al Registro unico nazionale
Con la cessazione dell’Anagrafe delle Onlus, avvenuta il 31 dicembre 2025, gli enti che erano iscritti a tale registro e che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore devono presentare domanda di iscrizione al Registro unico nazionale entro il prossimo 31 marzo 2026, pena la perdita dei benefici fiscali e l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale realizzato durante il periodo di iscrizione all’Anagrafe. La circolare ribadisce che l’iscrizione ha effetto costitutivo e rappresenta una condizione necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Codice, e che in caso di accoglimento della domanda la qualifica viene acquisita senza soluzione di continuità con effetto retroattivo dall’inizio del periodo d’imposta 2026. La documentazione da allegare all’istanza, che va presentata in modalità telematica tramite il portale dedicato, comprende l’atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore e gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli ministeriali. Particolare attenzione viene dedicata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, una volta iscritte al Registro unico, potranno accedere ai regimi agevolativi specifici, ma dovranno anche rispettare gli obblighi previsti in materia di organo di controllo qualora abbiano superato determinati parametri dimensionali.
Il trattamento fiscale dei contributi pubblici e delle raccolte fondi
Altro aspetto di rilievo affrontato dalla circolare riguarda il regime di esenzione previsto per i contributi pubblici erogati a favore degli enti del Terzo settore. L’articolo 79, comma 4, lettera b) del Codice stabilisce infatti che tali contributi non concorrono alla formazione del reddito Ires, ma la circolare precisa che il beneficio spetta solo a condizione che l’ente si qualifichi soggettivamente come non commerciale sulla base del test previsto dal comma 5 dello stesso articolo. L’Agenzia specifica inoltre che l’esenzione opera indipendentemente dalla natura del contributo, sia esso erogato a fondo perduto ovvero abbia natura corrispettiva, purché l’ente risulti iscritto al Registro unico e abbia superato positivamente la verifica sulla non commercialità. Quanto alle raccolte fondi, la circolare distingue nettamente tra quelle occasionali, effettuate in concomitanza con celebrazioni o campagne di sensibilizzazione, che non concorrono alla formazione del reddito purché se ne dia conto in un apposito rendiconto, e quelle continuative con cessione di beni o servizi, le quali possono invece assumere natura commerciale secondo i criteri generali del Testo unico delle imposte sui redditi. Le attività diverse, quelle cioè non ricomprese nell’elenco delle attività di interesse generale, devono essere espressamente previste dallo statuto, risultare secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali e rispettare i limiti quantitativi fissati dalla legge, che non possono superare il trenta per cento delle entrate complessive dell’ente oppure il sessantasei per cento dei costi complessivi.




