Pubblicato il decreto che modifica il Runts, via libera ai regimi forfettari per gli Ets

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Redazione Economia Redazione Economia   -   È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il decreto ministeriale del 13 gennaio scorso che, come era stato anticipato negli ambienti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, modifica il precedente decreto 106/2020, ovvero il provvedimento che fino a oggi ha disciplinato il funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore, meglio noto come Runts. L’intervento normativo, che arriva dopo un lungo confronto con le rappresentanze di categoria e gli uffici tecnici, non stravolge l’impianto originario del registro – non c’è stata mai questa intenzione – ma si concentra su una serie di correzioni operative e chiarimenti che gli operatori del settore attendevano da tempo. In particolare, il nuovo testo mira a snellire i rapporti tra gli enti iscritti e gli uffici preposti alla tenuta del registro, sciogliendo alcuni nodi applicativi emersi con la prassi in questi primi anni di vita del Runts.

Accesso ai regimi forfettari e il nuovo perimetro della non commercialità

Uno dei passaggi più rilevanti, e che sta già catalizzando l’attenzione dei consulenti fiscali e dei commercialisti, riguarda la definitiva operatività dei regimi forfettari per gli Enti del Terzo settore. Per gli Ets iscritti al Runts, infatti, si materializza la possibilità concreta di accedere a determinate forme di tassazione agevolata, un aspetto che fino a oggi era rimasto in parte sospeso in attesa di queste indicazioni attuative. A ciò si aggiunge la precisazione fondamentale contenuta nel provvedimento – e ribadita in queste ore dai primi commenti tecnici – relativa alle raccolte fondi: quelle svolte abitualmente, quando siano prive di uno specifico scambio commerciale diretto, non devono essere considerate nel cosiddetto “test di commercialità” previsto dall’articolo 80 del D.Lgs. 117/2017. Si tratta di una distinzione cruciale per la sopravvivenza economica di molte associazioni, perché evita che introiti destinati alla mera raccolta di risorse possano alterare la qualificazione fiscale dell’intero ente.

Il cambio di paradigma nelle attività degli enti

La partita, però, è molto più ampia di un semplice aggiornamento tecnico. Il decreto si inserisce in un contesto di transizione radicale per il Terzo settore, dove il criterio di distinzione tra attività commerciali e non commerciali ha subito una vera e propria inversione di rotta rispetto al passato. Se fino a qualche anno fa prevaleva una logica legata allo statuto – per cui a determinati enti, in virtù della loro qualifica formale, era riconosciuta la natura non commerciale – dal 2026 l’approccio è cambiato completamente: è la natura dell’attività concretamente svolta, e in particolare il rapporto tra ricavi e costi, a determinare la classificazione fiscale. Per le OdV (Organizzazioni di Volontariato) e per le APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritte al Runts, sono ora previsti coefficienti di redditività specifici (rispettivamente l’1% e il 3%) che semplificano il calcolo della base imponibile, a patto naturalmente che rispettino i parametri dimensionali e qualitativi stabiliti dal nuovo quadro normativo.

La stretta sulle scadenze e la fine del regime delle Onlus

Sullo sfondo, ma con una pressione temporale che non può essere sottovalutata, rimane la questione delle Onlus. L’anagrafe delle Onlus è stata ufficialmente superata con la piena attuazione della riforma, e per quelle organizzazioni che non avessero ancora provveduto all’iscrizione nel Runts il termine ultimo per farlo è fissato al 31 marzo 2026, una data ormai imminente. Scaduto questo termine, per gli enti che non avranno completato il passaggio – o per quelli che lo avranno fatto in modo incompleto, ad esempio con statuti non ancora adeguati alle nuove disposizioni – le conseguenze sono drastiche: perdita immediata delle agevolazioni fiscali e obbligo di devolvere il patrimonio accumulato nel corso degli anni ad altri enti del Terzo settore. Un meccanico, questo, pensato per incentivare l’allineamento alla riforma, ma che rischia di trasformarsi in una tagliola per realtà più piccole o meno assistite da un punto di vista amministrativo. La modifica del decreto sul Runts, in questo senso, cerca proprio di agevolare la transizione, fornendo ai funzionari e agli enti strumenti interpretativi più chiari per gestire le pratiche di iscrizione e le eventuali irregolarità formali.

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