La Corte d’Appello congela i trasferimenti, Meloni attacca: “Così fermano anche i rimpatri di chi stupra i minori”

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il braccio di ferro tra l’esecutivo e la magistratura, in queste settimane di campagna referendaria sulla riforma della giustizia, trova nei centri per migranti in Albania il suo campo di battaglia più visibile. Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, ha ripreso la sua requisitoria contro i magistrati, rei, a suo dire, di paralizzare l’operatività del protocollo con Tirana attraverso ordinanze di revoca dei trattenimenti che definisce “ingiustificabili”. E lo ha fatto portando l’esempio, nel tentativo di alzare la posta in gioco, di tre cittadini marocchini per i quali la Corte d’Appello di Roma ha negato la convalida del trasferimento a Gjader, nonostante a loro carico ci fossero condanne — già scontate, come precisano le carte — per reati che vanno dallo spaccio di droga alla resistenza a pubblico ufficiale, fino alla violenza sessuale di gruppo e, circostanza su cui la presidente del Consiglio ha scelto di insistere con particolare enfasi, alla violenza sessuale su minori.

La premessa, nel ragionamento della premier, è che il meccanismo dei centri in Albania sia pienamente conforme al diritto internazionale e alle direttive europee. Un’affermazione, la sua, che mira a spostare l’asse del dibattito sul piano della sicurezza, dipingendo le aule giudiziarie come l’ostacolo che impedisce all’Italia di rimpatriare soggetti considerati pericolosi. Eppure, a leggere le motivazioni depositate dai giudici romani, il quadro che emerge è radicalmente diverso e affonda le radici in un contrasto tra la normativa nazionale e i principi del diritto unionale, un contrasto che la stessa Corte d’Appello ha già rimesso alla Corte di Giustizia europea con due distinti rinvii pregiudiziali lo scorso novembre.

Il nodo, per i magistrati, non è la gravità dei reati commessi in passato dai migranti, ma la sequenza procedurale che si innesca nel momento in cui questi, una volta trasferiti nella struttura albanese, presentano domanda di protezione internazionale. A quel punto, come stabilito dall’articolo 9 della direttiva europea 32/2013, il richiedente asilo ha il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro — in questo caso l’Italia — fino a quando la sua istanza non sia stata esaminata. Una norma che i giudici definiscono “chiara, precisa ed incondizionata” e che, di fatto, rende incompatibile il trattenimento in un centro situato al di fuori dei confini dell’Unione, a prescindere dai precedenti penali dell’interessato.

Il protocollo con l’Albania e i dubbi di legittimità sollevati dalla magistratura

La Corte d’Appello di Roma, nei provvedimenti depositati nelle scorse settimane e relativi proprio ai casi citati dalla premier, non si è limitata a negare la convalida, ma ha motivato la decisione sollevando un’eccezione di fondo: “si deve osservare che la convalida richiesta del trattenimento operato non avrebbe potuto essere pronunciata dubitando questa Corte di Appello della legittimità della disciplina del Protocollo Italia-Albania e della conseguente legge di ratifica”. In altre parole, i giudici hanno applicato il diritto vigente, esattamente come richiesto dalla loro funzione, rimettendo alla Corte di Giustizia di Lussemburgo la parola finale sulla compatibilità dell’intero impianto voluto dal governo con l’ordinamento europeo. Un aspetto, questo, che i legali dei migranti non hanno mancato di sottolineare: Meloni, nelle sue dichiarazioni pubbliche, finirebbe per commentare sentenze che probabilmente non ha letto, le quali si limitano a congelare le procedure in attesa che la Corte europea si pronunci, cosa che avverrà non prima di giugno.

Il meccanismo che il governo ha cercato di aggirare modificando il protocollo con Tirana nella primavera del 2025 — quando si è deciso di trasferire in Albania non solo i migranti soccorsi in mare, ma anche quelli già trattenuti nei CPR italiani — presenta una falla strutturale. Se quei migranti fossero rimasti nei centri di permanenza per il rimpatrio sul territorio nazionale, di fronte a una richiesta d’asilo presentata in maniera pretestuosa, l’amministrazione avrebbe potuto continuare a trattenerli in attesa del respingimento della domanda. Portandoli a Gjader, invece, la presentazione della stessa istanza li ha trasformati, agli occhi della legge, in richiedenti asilo fuori dal territorio Ue, innescando l’obbligo del loro rientro in Italia per consentire l’esame della pratica. Un cortocircuito giuridico che la premier preferisce raccontare come un atto di sabotaggio da parte di una magistratura ostile, piuttosto che come una conseguenza prevedibile di un impianto normativo che si è voluto forzare.

I fatti, a ben guardare, raccontano di una strategia comunicativa che mira a utilizzare le decisioni dei giudici come carburante per la campagna referendaria. La stessa Corte d’Appello, nei dispositivi, ha osservato come in uno dei casi specifici non fosse stata nemmeno prodotta una documentazione certa circa l’avvenuta notifica di un precedente rigetto della domanda d’asilo, circostanza che avrebbe potuto configurare una reiterazione strumentale della richiesta. Elementi tecnici, certo, che però vengono spazzati via dalla narrazione politica, dove l’unico dato che conta è quello della pericolosità sociale dei soggetti rimpatriati, un argomento emotivamente potente ma giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione sulla legittimità del trattenimento in Albania.

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