Iva non dichiarata, partono 1.400 lettere del Fisco: 60 giorni per pagare
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Redazione Economia
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Entra nel vivo la stretta sul recupero dell'Iva non dichiarata. L'Agenzia delle Entrate ha avviato l'invio delle prime 1.400 comunicazioni ai contribuenti che, pur avendo emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici, non hanno presentato la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto. La procedura nasce dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e consente al Fisco di calcolare l'imposta dovuta attingendo ai dati già presenti nei propri archivi, senza attendere i tempi dell'accertamento ordinario.
La dichiarazione in bianco diventa omessa ai fini della liquidazione
Il perno della nuova disciplina è l'articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, inserito dalla legge n. 199/2025 e reso operativo dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026. La norma stabilisce che, ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione Iva priva dei quadri necessari a determinare l'imposta dovuta. L'inciso circoscrive l'equiparazione alla sola procedura automatizzata: per ogni altro effetto, la dichiarazione cosiddetta in bianco resta una dichiarazione presentata, sia pure infedele.
La precisazione non è marginale, perché delimita l'ambito di un meccanismo che altrimenti avrebbe potuto estendersi ben oltre le intenzioni del legislatore.
Come il Fisco ricostruisce il debito d'imposta
La liquidazione si fonda su un perimetro informativo preciso. L'Agenzia utilizza le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici trasmessi e gli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Dal totale dell'Iva a debito vengono sottratti l'imposta a credito risultante dalle fatture di acquisto e dalle Lipe, nonché i versamenti già effettuati per il periodo oggetto di controllo.
Resta invece escluso, in questa fase, il credito eventualmente riportato dalla dichiarazione dell'anno precedente, una scelta che penalizza i contribuenti fisiologicamente in posizione creditoria ma che mira a impedire l'utilizzo difensivo di crediti non dichiarati. All'imposta così determinata si aggiungono gli interessi nella misura del 4% annuo e la sanzione per omessa dichiarazione, pari al 120% dell'imposta: un importo che si riduce a un terzo se il pagamento avviene entro il termine concesso.
I nuovi codici tributo per chi sceglie il versamento parziale
Per consentire il versamento delle somme richieste, la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 ha istituito il codice tributo 9005, da indicare nella sezione Erario del modello F24 per il pagamento complessivo dell'importo riportato nella comunicazione. A questo si affiancano i codici 95AA, 95BB e 95CC, rispettivamente destinati a imposta, interessi e sanzioni, utilizzabili quando il contribuente intende versare solo una parte del dovuto. In entrambi i casi occorre riportare il codice atto e l'anno di riferimento presenti nella comunicazione ricevuta.
Le somme non possono essere compensate con eventuali crediti fiscali né rateizzate secondo la disciplina ordinaria.
Il contraddittorio entro sessanta giorni e il ruolo residuale
La comunicazione viene trasmessa tramite Pec all'indirizzo risultante dall'indice nazionale Ini-Pec o al domicilio digitale eletto; in caso di mancato recapito, si procede con raccomandata con avviso di ricevimento. Il dettaglio analitico delle fatture e dei corrispettivi utilizzati per il calcolo è consultabile nel Cassetto fiscale, nella sezione dedicata alle comunicazioni dell'Agenzia. Entro sessanta giorni dal ricevimento, il contribuente può segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure versare quanto dovuto con la riduzione della sanzione.
Se non arriva alcuna risposta, o se i chiarimenti non modificano l'importo liquidato, le somme vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo, senza passare per un avviso di accertamento. L'assistenza è affidata alla direzione provinciale competente per domicilio fiscale, mentre per i soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi pari ad almeno 100 milioni di euro resta ferma la competenza della direzione regionale.
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