Omessa dichiarazione Iva, scatta la liquidazione automatica con sanzione al 120%
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Redazione Economia
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L'Agenzia delle Entrate ha messo a punto le regole per la liquidazione automatica dell'Iva in caso di dichiarazione omessa, un meccanismo che trasforma i dati già in possesso del Fisco – fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni periodiche – in uno strumento operativo per quantificare il debito d'imposta senza attendere i tradizionali accertamenti. Il provvedimento n. 239129/2026, firmato il 28 agosto 2026, dà attuazione all'articolo 54-bis.1 del D.P.R. n.
633/1972, una novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026 che segna un cambio di passo nelle strategie di contrasto all'evasione e che, secondo le stime, dovrebbe produrre maggiori entrate per 646 milioni di euro già nel corso del biennio 2026-2027.
Come funziona il calcolo automatizzato del debito Iva
La procedura messa a punto dall'Agenzia si basa sull'incrocio di informazioni già disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria: per ricostruire l'IVA dovuta, il sistema somma l'imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici trasmessi quotidianamente e dai dati delle liquidazioni periodiche (LIPE); da questo importo vengono poi sottratti l'IVA a credito emergente dalle fatture elettroniche ricevute e dalle stesse LIPE, oltre ai versamenti già effettuati dal contribuente per il periodo d'imposta oggetto di controllo
. Una limitazione di non poco conto, però, riguarda l'esclusione del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, che non viene considerato in questa fase di calcolo automatizzato. Il termine entro il quale l'Agenzia può attivare questa procedura è ampio: la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, e resta comunque impregiudicata l'eventuale successiva azione accertatrice.
Dichiarazioni incomplete equiparate all'omissione
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la definizione stessa di omessa dichiarazione, che è stata estesa anche a quei modelli presentati ma completamente privi dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, informazioni indispensabili per determinare il volume d'affari e liquidare l'imposta.
In pratica, la dichiarazione inviata senza i quadri essenziali per il calcolo del tributo – i cosiddetti quadri VE, VF, VL e VH – viene equiparata a una dichiarazione omessa, facendo così scattare la procedura automatizzata anche in presenza di un adempimento formale ma sostanzialmente inutile. Questa equiparazione chiude la strada a una pratica piuttosto diffusa, quella di presentare modelli dichiarativi incompleti per guadagnare tempo, e rende il sistema molto più efficiente dal punto di vista del recupero del gettito.
Le tempistiche per il contraddittorio e le sanzioni
Una volta effettuata la liquidazione, l'Agenzia comunica l'esito al contribuente tramite PEC all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC) o al domicilio digitale speciale, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento in caso di mancato recapito; la comunicazione viene contestualmente resa disponibile nel Cassetto fiscale e si intende ricevuta il giorno stesso del recapito.
Da quel momento il contribuente ha 60 giorni di tempo per segnalare eventuali dati non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti o procedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Se il versamento avviene entro questo termine, la sanzione amministrativa – che in caso di omessa dichiarazione è pari al 120% dell'imposta – viene ridotta a un terzo, scendendo quindi al 40%, e gli interessi vengono calcolati al tasso del 3,5% annuo anziché al 4%.
Divieto di compensazione e mancata rateizzazione
Due vincoli di rilievo caratterizzano questa nuova procedura: il pagamento delle somme dovute, sia in fase di adesione tempestiva che in caso di successiva iscrizione a ruolo, non può essere effettuato tramite compensazione con altri crediti d'imposta; inoltre, non è ammessa alcuna forma di dilazione per il pagamento, che deve avvenire in un'unica soluzione.
Se il contribuente non provvede al versamento entro i 60 giorni, le somme – comprensive di imposta, sanzione piena e interessi – vengono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'assistenza e il supporto per risolvere eventuali problematiche sono affidati alla direzione provinciale competente per territorio, mentre per i contribuenti con volume d'affari o ricavi pari ad almeno 100 milioni di euro la competenza passa alle direzioni regionali.
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