Naspi 2026, il lato nero della disoccupazione: diritti negati e soldi da restituire
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Redazione Economia
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L’indennità mensile di disoccupazione, meglio nota come Naspi, si conferma anche per quest’anno un campo minato per i lavoratori italiani, specialmente alla luce dei recenti interventi normativi e, va detto, di una serie di pronunce giurisprudenziali che hanno assottigliato drasticamente i margini di manovra per chi perde il posto. Se da un lato la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto modifiche sostanziali alle modalità di erogazione – pensiamo in particolare alla ripartizione in due rate dell’incentivo all’autoimprenditorialità – dall’altro la Corte di Cassazione, con un’azione quasi a raffica, ha tracciato linee di demarcazione ferree che rischiano di trasformare il sostegno in un boomerang per i più distratti. Il 2026 si apre quindi con un paradosso amaro: ci sono casi concreti, e sempre più frequenti, in cui il diritto a ricevere i soldi viene meno e, cosa ben peggiore, scatta l’obbligo di restituire quanto già incassato, gettando molti disoccupati in uno stato di profonda incertezza patrimoniale.
Il caso delle dimissioni silenti e l’insidia della giusta causa
Il primo grande scoglio riguarda la natura della cessazione del rapporto. La Naspi, è bene ricordarlo, è nata per tutelare la disoccupazione involontaria; e qui sta il nodo centrale che la giurisprudenza ha stretto con forza nel corso di quest’anno. Prendiamo il caso del trasferimento, una delle cause più frequenti di mobilità spontanea. Contro ogni intuizione, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10559/2026) ha chiarito che trovarisi davanti a un trasferimento a una sede distante oltre cinquanta chilometri, magari da Genova a Catania, non costituisce di per sé una giusta causa per dimettersi mantenendo il diritto alla Naspi. La semplice lontananza geografica, per quanto vessatoria, non basta. Per i giudici di legittimità è necessario andare a fondo e dimostrare che quel trasferimento nasconde un grave inadempienza del datore di lavoro; in assenza dell’accertamento di una condotta datoriale oggettivamente insopportabile, le dimissioni sono considerate volontarie e l’assegno – se già erogato – diventa indebito.
La trappola delle dimissioni in gravidanza e la formalità della convalida
Un altro versante, forse ancora più delicato per le tutele deboli, riguarda il periodo protetto della maternità. Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 6979 del 24 marzo 2026, le lavoratrici che si dimettono durante il periodo di gravidanza senza aver ottenuto la formale convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro rischiano di trovarsi in una terra di nessuno. La logica dei magistrati è spietata ma lineare: quelle dimissioni, mancando della necessaria certificazione pubblica, sono giuridicamente inefficaci. Ora, se il rapporto di lavoro tecnicamente non si è mai interrotto (è come se la lettera di dimissioni non avesse prodotto effetti), viene meno il presupposto stesso dell’indennità. Non si può chiedere la Naspi se, sulla carta, si è ancora dipendenti dell’azienda. In questi frangenti, l’INPS non solo nega la prestazione, ma procede al recupero coatto delle somme eventualmente erogate nelle more dell’istruttoria, un vero e proprio salasso per chi ha appena affrontato una gravidanza.
La doccia fredda della risoluzione consensuale e dell’onere della prova
Ma il vero terreno di scontro si gioca sul piano procedurale. Per molto tempo, molti lavoratori hanno creduto che accordarsi con il datore di lavoro – magari davanti a un sindacato o con un incentivo all’esodo – fosse una scorciatoia per avere la Naspi. La Cassazione (ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026) ha però chiuso definitivamente a queste interpretazioni estensive: fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge (come la procedura di licenziamento per giustificato motivo), l’accordo consensuale non dà diritto all’indennità. Anche se il lavoratore è stato di fatto costretto ad andarsene, se non c’è un licenziamento formale o una conciliazione ex articolo 7 della legge 604/1966, la Naspi non spetta. E qui entra in gioco anche l’ordinanza n. 8564 del 6 aprile 2026, che ha ulteriormente aggravato la posizione del dipendente: la prova della “giusta causa” grava infatti interamente su chi si dimette. Non basta inviare una lettera dall’avvocato contestando un illecito; bisogna portare evidenze concrete e puntuali del comportamento inadempiente del datore, un onere probatorio che nella pratica è spesso difficilissimo da sostenere per un singolo lavoratore.
La burocrazia dell’autoimprenditorialità: rischi e restituzioni
Infine, non possiamo ignorare le novità della Legge di Bilancio 2026 che riguardano chi cerca di ributtarsi in gioco aprendo un’attività. L’incentivo all’autoimprenditorialità, che permetteva di ricevere la Naspi in un’unica soluzione per finanziare la partita IVA, è stato riformulato: ora l’erogazione avviene in due tranche, rispettivamente del 70% e del 30% (messaggio INPS n. 1215/2026). Tuttavia, la stretta riguarda la condizionalità: se il neoimprenditore trova un lavoro subordinato (salvo rarissime eccezioni) prima della scadenza del periodo coperto dall’anticipo, scatta l’effetto sorpresa. Non solo perde il diritto al 30% residuo, ma è obbligato a restituire per intero il 70% già incassato. Un meccanismo che disincentiva di fatto la rioccupazione rapida, trasformando un’opportunità in un debito imprevisto per chi, magari, aveva già investito tutto nella nuova impresa.




