Certificazione unica 2026, la scadenza del 16 marzo si avvicina tra novità e ravvedimento
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Redazione Economia
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Mancano ormai pochi giorni al 16 marzo 2026, termine ultimo per la consegna della Certificazione unica ai lavoratori e per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, un adempimento che coinvolge non solo i datori di lavoro privati ma anche enti pubblici e, naturalmente, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale, in qualità di sostituto d’imposta, deve rendere disponibili online i dati relativi a pensioni, Naspi e altre prestazioni corrisposte nel 2025. La scadenza, come noto, riguarda la gran parte delle certificazioni, quelle cioè che attestano redditi di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo non abituale e redditi diversi; per chi, invece, deve certificare esclusivamente redditi derivanti dall’esercizio abituale di arte o professione, oppure provvigioni legate a rapporti di agenzia, mediazione o rappresentanza di commercio, il termine per la trasmissione telematica slitta al 30 aprile 2026, mentre resta ferma al 16 marzo la consegna della certificazione sintetica al percipiente. Un’ulteriore deroga, va ricordato, è prevista per le certificazioni che contengono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata, per le quali l’invio può essere effettuato entro il 2 novembre 2026, data che tiene conto del sabato e che allinea l’adempimento ai termini del modello 770.
Le insidie del modulo e l’esonero per i forfetari, ma con eccezioni rilevanti
La compilazione del modello, che deve recepire le novità normative introdotte nel corso dell’anno, richiede particolare attenzione per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per l’omesso, tardivo o errato invio, le quali, stando alla disciplina dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998, ammontano a 100 euro per ogni singola certificazione, con un massimo di 50mila euro per sostituto. Una delle principali novità, che semplifica la vita a molti contribuenti, è l’esonero dall’obbligo di emissione della Certificazione unica per i compensi corrisposti a lavoratori autonomi in regime forfetario, esonero che, introdotto dal Decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024), si basa sulla circostanza che i dati di tali redditi transitano già attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica, rendendo la CU un doppione informativo. Questo esonero, tuttavia, non è universale: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 132 del 2025, ha chiarito che l’obbligo permane per i compensi erogati ai medici in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, anche se questi operano in regime forfetario, poiché tali somme vengono liquidate con modalità che non transitano dallo SdI. Allo stesso modo, restano soggette all’obbligo di certificazione le indennità, come quelle di maternità o altri assegni, corrisposte a soggetti forfetari che non emettono fattura, le quali vanno indicate in CU con i codici specifici previsti per queste fattispecie.
La finestra di cinque giorni per le correzioni e il ravvedimento operoso
Per i sostituti d’imposta, e in particolare per l’INPS che deve gestire milioni di posizioni previdenziali, la mole di dati da elaborare è imponente, e non è infrequente che si rendano necessarie delle correzioni; la normativa, in questi casi, offre una finestra di tolleranza: se una certificazione viene scartata dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, il sostituto ha cinque giorni di tempo, decorrenti dalla data della comunicazione di scarto, per ritrasmettere correttamente il file senza incorrere in sanzioni. Analoga finestra di cinque giorni, ma decorrenti dalla scadenza del 16 marzo, è concessa a chi si accorge autonomamente di aver omesso dati o di averli inseriti in modo incompleto; se la correzione avviene entro questo lasso di tempo, nessuna sanzione è dovuta. Qualora, invece, la regolarizzazione avvenga entro i successivi sessanta giorni, la sanzione viene ridotta a un terzo, scendendo quindi a 33,33 euro per ogni certificazione corretta, con un massimo di 20mila euro per sostituto, un’ipotesi che rende comunque conveniente l’operazione di rettifica rispetto all’inerzia.
Le modalità per i cittadini e la dematerializzazione dei servizi INPS
Per i cittadini, in particolare per i pensionati o per coloro che nel 2025 hanno percepito la disoccupazione o altre prestazioni INPS, la Certificazione unica non arriverà più a casa in forma cartacea, ma dovrà essere scaricata autonomamente accedendo al portale dell’Istituto con le proprie credenziali digitali, come lo Spid o la Carta d’identità elettronica, oppure tramite l’app INPS Mobile, un percorso che, sebbene semplice per molti, può rappresentare un ostacolo per le fasce più deboli della popolazione. Per questi ultimi, l’INPS mette a disposizione canali alternativi, come il contact center o la possibilità di inviare una richiesta tramite posta elettronica certificata, allegando un documento di identità, per ottenere la CU all’indirizzo di posta da cui si è partiti. Chi, invece, nel corso dell’anno ha avuto più datori di lavoro o ha cumulato redditi da pensione e da lavoro, riceverà più certificazioni, e sarà poi cura del contribuente, o del Caf che lo assiste, sommarle all’atto della dichiarazione dei redditi, per evitare di incorrere in errori che l’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati in suo possesso, non mancherebbe di contestare.




