Obblighi di nomina e scadenze di bilancio, il risiko degli adempimenti per le Srl
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Redazione Economia
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La campagna per i bilanci 2026, quella relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha già messo in moto il meccanismo degli adempimenti civilistici, un processo strutturato che coinvolge amministratori e organi di controllo in una sequenza di passaggi la cui conclusione naturale è il deposito presso il Registro delle Imprese. Un passaggio, quest’ultimo, che non è solo una formalità burocratica, ma rappresenta il cardine per garantire quella trasparenza e pubblicità legale che il legislatore richiede. In questo contesto, l’attenzione degli addetti ai lavori si concentra su un doppio binario: da un lato la corretta gestione delle tempistiche di approvazione, dall’altro la verifica puntuale degli obblighi relativi alla nomina dell’organo di controllo, specialmente per le società a responsabilità limitata, dove la disciplina, spesso fraintesa, cela insidie sanzionatorie.
Mancata nomina del revisore, i rischi concreti per gli amministratori
Nelle Srl, l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore legale non sussiste in via permanente, ma scatta automaticamente al verificarsi di specifiche condizioni soglie individuate dall’articolo 2477 del codice civile. La norma, profondamente modificata dal D.Lgs. 14/2019 e dai successivi interventi correttivi, stabilisce che la nomina diviene obbligatoria quando la società supera per due esercizi consecutivi almeno uno di tre parametri: un totale attivo di quattro milioni di euro, ricavi delle vendite e prestazioni pari a quattro milioni, o una media di venti dipendenti occupati durante l’esercizio. È proprio l’assemblea che approva il bilancio in cui si registra il superamento di questi limiti ad avere l’onere di provvedere, entro trenta giorni, alla scelta del professionista o dell’organo deputato al controllo.
Il rischio per gli amministratori, in caso di inerzia, non è meramente teorico. Laddove l’assemblea non provveda, l’articolo 2477, quinto comma, del codice civile attiva un meccanismo suppletivo piuttosto incisivo: il tribunale competente può provvedere alla nomina su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, ma anche su semplice segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. Le verifiche compiute dalle Camere di Commercio, come emerge da recenti avvisi pubblici, evidenziano come diverse società abbiano superato i suddetti limiti senza che risulti iscritta la nomina dell’organo di controllo, esponendosi così all’avvio di un procedimento d’ufficio che può concludersi con l’applicazione di sanzioni amministrative. Si tratta, in sostanza, di un’insidia concreta per chi sottovaluta la natura cogente di un adempimento che, pur essendo condizionato al superamento di parametri dimensionali, una volta scattato richiede tempestività.
Il progetto di bilancio, le tempistiche e la centralità del deposito
Parallelamente agli obblighi di nomina, il calendario che porta all’approvazione del bilancio 2025 segue una sua logica rigorosa, scandita da termini che quest’anno presentano variabili strutturali. Il processo si avvia con la redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione, che gli amministratori devono predisporre entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio, salvo i termini estesi per i casi di approvazione a centottanta giorni. Se l’assemblea opta per il termine ordinario, la trasmissione del progetto all’organo di revisione deve avvenire entro il 30 marzo, con la relazione di quest’ultimo che deve essere resa disponibile agli amministratori entro il 15 aprile.
La fase culminante è rappresentata dal deposito telematico, un obbligo che grava su tutte le società di capitali e che va adempiuto utilizzando la piattaforma del Registro delle Imprese. La giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di precisare come il mancato deposito non costituisca solo un illecito formale, ma possa rappresentare un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2484, numero 3, del codice civile, configurando quella “impossibilità di funzionamento” che legittima l’intervento dell’autorità giudiziaria. Sul fronte sanzionatorio, l’articolo 2630 del codice civile prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 103 a 1.032 euro per chi omette il deposito; una cifra che, nel caso specifico dei bilanci, subisce un ulteriore aumento di un terzo, mentre è prevista una riduzione a un terzo se l’adempimento avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza.
Strumenti operativi e nuovi modelli di relazione del collegio sindacale
A supporto dei professionisti impegnati in questa delicata fase di reporting, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha recentemente messo a disposizione l’aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale, specificamente calibrati per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2025. Si tratta di strumenti tecnici e operativi che, come spiegano gli stessi estensori, mirano a fornire un supporto concreto nell’analisi delle novità normative e contabili, consentendo di affrontare in modo strutturato i riflessi di queste ultime sull’attività di vigilanza e, laddove prevista, sulla revisione legale.
Particolarmente significativa, in questo quadro, la previsione della “relazione unitaria” per il collegio sindacale a cui sia attribuito anche l’incarico di revisione legale. Questo documento, infatti, rappresenta il momento di sintesi finale in cui confluiscono, in una visione organica, gli esiti della vigilanza prevista dall’articolo 2429 del codice civile e le risultanze delle procedure di revisione svolte per esprimere il giudizio sul bilancio. Pur mantenendo distinte le funzioni sotto il profilo normativo, l’integrazione delle informazioni nella relazione unitaria consente di offrire ai soci una rappresentazione più chiara e sistematica, migliorando la qualità del dialogo tra gli organi sociali e i destinatari dell’informativa.




