Curtarolo, multa da 15mila euro al Comune per il licenziamento della dipendente ripresa al ristorante
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Redazione Interno
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Un provvedimento disciplinare, basato su una prova ritenuta schiacciante, si è capovolto in una sanzione amministrativa per l'ente che lo aveva inflitto. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha infatti multato di quindicimila euro il Comune di Curtarolo, nel Padovano, stabilendo che le immagini utilizzate per giustificare il licenziamento in tronco di una dipendente assente per malattia costituiscono un illecito trattamento dei dati personali. La vicenda, che trae origine da un presunto caso di assenteismo, si è così trasferita su un piano giuridico del tutto diverso, quello della tutela della riservatezza, ribaltando le prospettive iniziali e imponendo all'amministrazione di fare i conti con un errore procedurale.
La raccolta illecita delle prove video
Le circostanze che hanno portato alla sanzione, secondo quanto accertato dall'Autorità, riguardano nel dettaglio le modalità di acquisizione e diffusione del materiale probatorio. Un collega della donna, infatti, la riprese di nascosto mentre si trovava a cena in un ristorante, catturando dunque immagini che la ritraevano in un momento di vita privata, sebbene in periodo di certificato medico. Quelle riprese, che alcuni definirebbero una prova inconfutabile di mala fede, non rimasero confinate all'ambito di un eventuale procedimento interno, ma presero una strada che il Garante ha giudicato del tutto arbitraria: finirono, infatti, in una chat di messaggistica istantanea sul telefono personale della sindaca, dove vennero condivise e presumibilmente discusse al di fuori di ogni canale ufficiale e protocollato.
La violazione del quadro normativo sulla privacy
Proprio questo passaggio, apparentemente secondario per chi mirava a dimostrare l'infrazione del contratto di lavoro, è risultato decisivo nella valutazione dei giudici della privacy. L'Autorità ha sottolineato come la diffusione non autorizzata di dati biometrici, quali sono le immagini del volto di una persona, attraverso canali informali e personali rappresenti una palese violazione dei principi di correttezza, necessità e liceità che devono governare qualsiasi trattamento di informazioni personali, specialmente quando queste vengono usate per adottare provvedimenti gravosi come un licenziamento. La circostanza che la dipendente fosse fuori casa durante la malattia, per di più in orari non coperti da obblighi di reperibilità, non giustificherebbe, secondo il quadro normativo richiamato dal Garante, una simile intrusione nella sua sfera privata e una gestione così poco trasparente dei dati che la riguardavano.
Le implicazioni per il rapporto di lavoro
La sanzione economica comminata al Comune, seppur significativa, non risolve automaticamente la posizione della dipendente licenziata, la cui sorte sul piano del diritto del lavoro dovrà essere definita in altra sede. Tuttavia, il provvedimento del Garante erode in maniera sostanziale la validità della motivazione addotta dall'ente per risolvere il rapporto, privandola della prova principale su cui era costruita. L'episodio di Curtarolo delinea, al di là del caso specifico, un confine netto che le pubbliche amministrazioni, e in generale tutti i datori di lavoro, non possono varcare nella vigilanza sui dipendenti, anche quando sospettino in modo fondato di trovarsi di fronte a un abuso. La ricerca della verità, insomma, non può prescindere dal rispetto delle regole che proteggono la persona, le quali, se violate, trasformano il presunto colpevole in una vittima di un sopruso procedurale.




