Garlasco, Dna maschile sulla bici di Stasi: Fabbri accusa il Ris
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Redazione Interno
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Nuove analisi sul Dna trovato sulla bicicletta di Alberto Stasi riaprono le polemiche sulle indagini per il delitto di Garlasco. Dagli archivi del Ris di Parma sono emersi documenti relativi a un test negativo per la presenza di sangue umano e a un campione contenente materiale genetico maschile, risultati che non comparivano nelle relazioni tecniche trasmesse agli inquirenti nel 2007. Matteo Fabbri, ex consulente della difesa dell'uomo condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, denuncia la mancata comunicazione degli accertamenti e contesta le ragioni con cui gli venne impedito di effettuare ulteriori verifiche.
Il test negativo sul sangue e l'esame negato alla difesa
La controversia riguarda un appunto manoscritto del 20 settembre 2007, redatto dall'allora capitano Alberto Marino durante gli accertamenti sui pedali della bicicletta sequestrata. Nel documento vengono descritte alcune tracce brune risultate positive al Combur test, un esame preliminare utilizzato per individuare possibili residui ematici. L'annotazione riporta però anche un Obti test negativo, un accertamento specifico per la ricerca di sangue umano. Quest'ultimo risultato non figurava nella relazione ufficiale del reparto scientifico, nella quale erano stati riportati gli esiti positivi della verifica preliminare. La distinzione è importante perché un risultato positivo al primo esame non dimostra, da solo, che il materiale analizzato sia effettivamente sangue umano.
Intervenendo alla trasmissione Ignoto X su La7, Fabbri ha ricostruito un episodio avvenuto il 25 settembre dello stesso anno. L'esperto ha raccontato di aver chiesto a Parma di effettuare proprio l'accertamento specifico, ricevendo un rifiuto motivato con dubbi sulla quantità di campione ancora disponibile. La scoperta dell'annotazione cambia, a suo giudizio, il significato di quella risposta: il laboratorio avrebbe già eseguito una verifica analoga senza comunicarne l'esito alla difesa. Il consulente ha spiegato di aver conosciuto soltanto adesso l'esistenza del documento, sollevando interrogativi sulle modalità con cui furono gestiti e condivisi i risultati delle operazioni scientifiche.
La sua contestazione riguarda soprattutto la responsabilità di chi conduceva gli accertamenti. A suo parere, la mancata trasmissione dei dati non avrebbe riguardato soltanto gli avvocati dell'imputato, ma anche i magistrati destinatari delle relazioni. L'ex consulente sostiene che la conoscenza degli esiti negativi avrebbe permesso di impostare diversamente l'attività difensiva e di chiedere approfondimenti sulle tracce biologiche. Ha definito quanto sta emergendo «la pagina più triste delle indagini tecnico-scientifiche», affermando che il deposito integrale della documentazione avrebbe potuto incidere sull'andamento del procedimento. Si tratta della valutazione dell'esperto, non di una conclusione giudiziaria sull'effetto delle omissioni.
Il campione di Dna maschile mai attribuito a una persona
Un secondo documento riguarda un campione prelevato dai pedali, identificato dalla sigla tecnica «bu_p_bis» e analizzato il 26 settembre 2007. Il foglio di lavoro registra la quantificazione di materiale genetico umano e di una componente maschile. Il risultato, tuttavia, non risulta accompagnato dall'identificazione del soggetto al quale apparteneva quel Dna. Non si tratta quindi di un profilo geneticamente attribuito a una persona determinata, né di una prova che consenta di collegare automaticamente quel materiale all'autore dell'omicidio. Il documento dimostra invece che venne effettuata una misurazione della componente biologica maschile, rimasta fuori dalla documentazione tecnica successivamente esaminata.
A individuare questa ulteriore discrepanza sono stati Pierangela Grignani e Carlo Previderé, consulenti genetici della Procura di Pavia. Nella loro relazione segnalano che il risultato non era rinvenibile nelle relazioni tecniche o nei verbali delle operazioni consultate. Il foglio è stato acquisito dai magistrati l'11 settembre 2026, durante gli approfondimenti sulla documentazione conservata dal reparto investigativo. La sua esistenza introduce una questione distinta da quella della ricerca del sangue: la quantificazione del Dna non equivale all'identificazione genetica e, senza un profilo confrontabile, non consente di stabilire l'origine individuale della traccia.
Le controanalisi negative e gli accertamenti della Procura
Le verifiche più recenti hanno portato all'attenzione degli investigatori anche due tracciati genetici negativi ottenuti il giorno successivo a un'analisi che aveva rilevato materiale biologico attribuito alla vittima. Quei risultati di controllo non erano confluiti negli atti processuali conosciuti dalla difesa. I dati grezzi sono stati ottenuti dai consulenti del condannato nel novembre 2025, facendo emergere una differenza tra gli esiti delle prove effettuate in laboratorio. La presenza di risultati discordanti non annulla automaticamente l'accertamento originario, ma costituisce un elemento tecnico che può richiedere ulteriori verifiche sulla riproducibilità delle analisi e sulle condizioni dei campioni.
Su questo punto era intervenuto anche Francesco Maria Avato, altro componente del gruppo di esperti incaricato dai legali dell'imputato. Il professore aveva dichiarato che i tracciati negativi non erano mai stati consegnati ai consulenti di parte e che, conoscendo la discrepanza, avrebbero organizzato diversamente il proprio lavoro. Aveva inoltre sostenuto la necessità di ripetere gli esami e informare il pubblico ministero dell'anomalia riscontrata. Il tema riguarda dunque non soltanto il valore scientifico delle tracce, ma anche la completezza della documentazione messa a disposizione durante il procedimento penale.
La Procura pavese sta esaminando l'operato del Ris nell'ambito della nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi, nella quale Andrea Sempio è indagato per omicidio aggravato. Gli approfondimenti riguardano le ipotizzate omissioni nella trasmissione degli accertamenti scientifici effettuati durante le prime indagini, all'epoca coordinate dalla Procura di Vigevano. La documentazione oggetto di verifica comprende sia le annotazioni manoscritte sia i fogli di laboratorio non presenti nei fascicoli consultati dai consulenti. L'acquisizione di questi atti permette agli inquirenti di confrontare le operazioni effettivamente registrate nei laboratori con quelle formalizzate nelle relazioni destinate all'autorità giudiziaria.
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