Bonus Renzi 2026, la misura che non si chiama più così ma che ancora integra lo stipendio
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Redazione Economia
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In molti, ancora oggi, lo cercano con il vecchio nome: bonus Renzi. Un’abitudine lessicale difficile da estirpare, che però rischia di far perdere di vista la natura attuale del beneficio, diventato ormai da anni “trattamento integrativo” del reddito. Una misura, quest’ultima, che nel 2026 continua a rappresentare uno dei principali strumenti di sostegno fiscale per i redditi da lavoro dipendente, sebbene il suo meccanismo di erogazione – tutt’altro che automatico – richieda un’attenta verifica di requisiti ben precisi legati a due variabili: la fascia di reddito e il rapporto tra l’Irpef dovuta e le detrazioni spettanti.
Redditi fino a 15mila euro, il bonus pieno ma con un “se” determinante
La platea principale dei beneficiari rimane quella dei lavoratori dipendenti – sia del settore privato che pubblico – con un reddito complessivo annuo non superiore a 15mila euro. Per questa fascia, la norma prevede l’erogazione dell’importo massimo, ovvero 1.200 euro annui (che si traducono, mediamente, in circa 100 euro lordi al mese in busta paga). Attenzione, però: la somma viene riconosciuta in via piena solo se sussiste la cosiddetta “capienza fiscale”. Un termine tecnico che, in pratica, impone che l’imposta lorda calcolata sul reddito da lavoro dipendente risulti superiore alla detrazione spettante per lo stesso tipo di reddito, la quale – a seguito delle ultime modifiche strutturali dell’Irpef – ammonta a 1.955 euro annui, aumentando di fatto la no tax area a 8.500 euro. In sostanza, per vedere i 100 euro al mese, il lavoratore deve avere un’imposta da pagare almeno pari a quella detrazione, al netto di una riduzione di 75 euro rapportata al periodo lavorato.
Fascia intermedia tra 15 e 28mila euro, il beneficio legato alle detrazioni
Per chi supera la soglia dei 15mila euro ma si mantiene al di sotto del limite dei 28mila euro, il discorso si fa più complesso e, per certi versi, più incerto. In questo caso, il trattamento integrativo non è garantito a priori. La sua spettanza è condizionata dal fatto che la somma di alcune detrazioni fiscali – quelle per carichi di famiglia, per interessi passivi su mutui (contratti fino al 2021), per spese sanitarie, per interventi di recupero edilizio o per riqualificazione energetica – superi l’importo dell’Irpef lorda dovuta. Se questa condizione si verifica, il lavoratore riceve una cifra pari alla differenza tra la somma di quelle detrazioni e l’imposta lorda, con un tetto massimo che comunque non può superare i 1.200 euro annui. Una meccanica, questa, che rende il bonus estremamente variabile da un contribuente all’altro: chi non ha familiari a carico né spese detraibili significative, in questa fascia di reddito, potrebbe non vedere un euro di integrazione in busta paga.
Esonero totale oltre i 28mila euro e i casi di restituzione a conguaglio
Superata la soglia dei 28mila euro di reddito complessivo, il diritto al trattamento integrativo viene meno in modo definitivo. È un punto fermo, chiarito dalla normativa, che non lascia spazio a interpretazioni alternative. Ed è proprio questo limite a generare le situazioni più critiche nella gestione quotidiana del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, agendo come sostituto d’imposta, anticipa il bonus in busta paga sulla base di una stima del reddito. Se, a fine anno, il reddito effettivo – magari a causa di straordinari, premi di produzione o altre entrate – supera i 28mila euro, il lavoratore si trova costretto a restituire quanto ricevuto. Il recupero, se l’importo supera i 60 euro, avviene tramite trattenuta in otto rate mensili di pari importo a partire dal conguaglio di fine anno, trasformando quella che sembrava un’entrata in un’uscita improvvisa. Per questo motivo, chi ha redditi incerti o variabili può richiedere al proprio datore di lavoro di non erogare il bonus in anticipo, recuperandolo eventualmente in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730) per evitare spiacevoli sorprese.
Chi rientra nella platea e le categorie escluse dalla misura
Non solo i classici dipendenti a tempo indeterminato o determinato. Il trattamento integrativo spetta anche a una serie di categorie cosiddette “assimilate”, tra cui rientrano i lavoratori in cassa integrazione, i percettori di Naspi e Dis-Coll, i soci di cooperative, i tirocinanti e stagisti purché il compenso rientri nella definizione fiscale di reddito assimilato. Per questi soggetti, valgono le medesime regole reddituali viste in precedenza. Restano invece escluse dalla platea dei beneficiari alcune figure ben precise: i pensionati, per i quali il legislatore ha previsto forme di detrazione differenti, i lavoratori autonomi e titolari di partita Iva, e infine gli “incapienti totali”, ossia quei lavoratori che, percependo un reddito inferiore agli 8.500 euro circa, non risultano debitori di alcuna imposta lorda. Una esclusione, quest’ultima, che conferma come il bonus sia stato strutturato non come un assistenzialismo a pioggia, ma come un vero e proprio credito fiscale destinato a chi, pur pagando le tasse, ha bisogno di un sostegno per alleggerirne il peso.




