Addio ricevute pos cartacee, dal decreto Pnrr arriva la svolta digitale
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Redazione Economia
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L’articolo 8 del decreto Pnrr, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026, introduce una svolta significativa nella gestione dei documenti fiscali, eliminando l’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee rilasciate dai terminali Pos -1-5. La misura, che diventerà pienamente operativa dai primi giorni di marzo, si inserisce in un processo di digitalizzazione avviato da tempo, e mira a semplificare la vita di cittadini e imprese, sostituendo i vecchi scontrini cartacei con i tracciati digitali delle transazioni. La documentazione fornita da banche e intermediari finanziari, anche in formato digitale, potrà dunque essere utilizzata in luogo delle ricevute di carta emesse al momento del pagamento con carte di credito, debito o prepagate, e questo rappresenta un cambiamento non da poco per chi era abituato a riempire faldoni interi di scontrini -5-8.
Un collegamento ormai obbligatorio tra Pos e registratore telematico
Il provvedimento, però, non si limita a questa sola semplificazione, ma va a completare un quadro normativo più ampio che trova le sue radici nella Legge di Bilancio del 2025. La legge n. 207 del 31 dicembre 2024, all'articolo 1, commi 74 e 77, aveva infatti già stabilito l'obbligo, con decorrenza primo gennaio 2026, di collegare i registratori telematici (Rt) con gli strumenti di pagamento elettronico -2-6. Non si tratta di un collegamento fisico tra i dispositivi, sia chiaro, bensì di un abbinamento di tipo logico, che gli esercenti – o i loro intermediari – dovranno realizzare accedendo a un'apposita procedura online nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi” -2-7. Lì troveranno un elenco dei propri Pos, comunicati preventivamente dagli operatori finanziari, e potranno associarli alla matricola del registratore telematico già censito, completando l'operazione in pochi e semplici passaggi -9-10.
Le nuove tempistiche per l'abbinamento e le sanzioni previste
Il servizio web che consente l'accoppiamento sarà reso disponibile nei primi giorni di marzo, come comunicato con un avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia, e da quel momento scatteranno i termini per mettersi in regola -2-7. Per i Pos già in uso al primo gennaio 2026, gli esercenti avranno a disposizione 45 giorni di tempo dalla data di attivazione della piattaforma per completare la registrazione del collegamento -3-10. Per i nuovi Pos attivati dopo il 31 gennaio, invece, l'abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del dispositivo e, comunque, entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese -7-10. Chi non dovesse adeguarsi a questi nuovi obblighi rischia sanzioni pecuniarie da 1.000 a 4.000 euro, e non è esclusa, nei casi più gravi, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività -6-9.
La fine dell'archiviazione cartacea e le implicazioni per i contribuenti
Ma torniamo alla novità principale, quella che interessa direttamente milioni di contribuenti: lo stop alla conservazione delle ricevute cartacee. Il legislatore ha ritenuto che queste ricevute non abbiano natura di documento contabile in senso stretto, essendo piuttosto una mera prova dell'avvenuta transazione, e che la loro archiviazione per un decennio rappresentasse un onere sproporzionato rispetto all'effettiva utilità -4. Con l'entrata a regime del sistema, sarà sufficiente il tracciato digitale dell'operazione, inviato dalla banca, a garantire la prova del pagamento, anche ai fini delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi -5-8. La modalità di pagamento, infatti, risulterà già indicata nel documento commerciale (lo scontrino fiscale), rendendo quindi superfluo l'ulteriore e ingombrante accumulo di carta. Una semplificazione analoga è prevista anche per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso il sistema pagoPA: d'ora in avanti sarà l'amministrazione stessa a dover verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici, senza più pretendere dal cittadino l'esibizione della ricevuta -1-8.




