Il decreto Omnibus chiarisce il riporto delle perdite fiscali con i cambi di controllo

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il decreto Omnibus introduce un chiarimento sul riporto delle perdite fiscali stabilendo che i limiti previsti dall’articolo 84, comma 3, del TUIR possono applicarsi anche ai trasferimenti indiretti del controllo societario. La norma contenuta nell’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2026 interviene con un’interpretazione autentica per definire quando il cambio di controllo può incidere sulla possibilità di utilizzare le perdite maturate da una società.

La nuova interpretazione dell’articolo 84 del TUIR

La modifica riguarda la disciplina che limita il riporto delle perdite fiscali nelle situazioni considerate potenzialmente elusive. L’articolo 84, comma 3, del TUIR prevede infatti condizioni specifiche che possono impedire l’utilizzo delle perdite pregresse quando cambia la maggioranza dei diritti di voto della società che le ha generate e viene modificata anche l’attività principale esercitata.

Con l’intervento del decreto legislativo n. 148/2026 viene precisato che il trasferimento delle partecipazioni rilevanti non deve essere valutato soltanto quando riguarda direttamente la società titolare delle perdite. La stessa situazione può verificarsi anche quando vengono cedute le partecipazioni di una società che esercita il controllo sulla società che dispone delle perdite fiscali.

Il chiarimento riguarda quindi le strutture societarie articolate con holding o società controllanti poste a monte della società operativa. La norma considera rilevante il mutamento del controllo economico della società con perdite anche se il passaggio avviene attraverso un livello superiore della catena partecipativa.

Cosa cambia per gruppi societari e acquisizioni

L’obiettivo dell’intervento è evitare che il limite al riporto delle perdite possa essere aggirato attraverso operazioni nelle quali non viene trasferita formalmente la società che ha accumulato il credito fiscale, ma cambia il soggetto che ne detiene il controllo. La disposizione amplia quindi il perimetro di applicazione della norma antielusiva prevista dal TUIR.

Prima del chiarimento legislativo, il tema riguardava soprattutto il trasferimento diretto delle partecipazioni della società con perdite. La nuova lettura stabilisce invece che anche la cessione della società controllante può assumere rilievo ai fini della verifica del cambio di controllo, considerando l’intera struttura del gruppo.

La conseguenza operativa interessa le operazioni di acquisizione, riorganizzazione societaria e trasferimento di partecipazioni. Le imprese coinvolte dovranno valutare non soltanto il passaggio della proprietà della società che presenta perdite fiscali, ma anche eventuali variazioni nella catena di controllo che possono produrre effetti sulla loro utilizzabilità.

Il decreto Omnibus e gli altri interventi fiscali

Il D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, contiene diverse misure di correzione della riforma fiscale. Tra queste rientrano disposizioni sul ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale e modifiche su altri ambiti tributari.

Nel quadro delle modifiche al sistema fiscale, l’articolo 7 rappresenta l’intervento dedicato al riporto delle perdite d’impresa e alla definizione dell’ambito applicativo della disciplina antielusiva. La scelta dello strumento dell’interpretazione autentica mira a fornire un criterio uniforme per la lettura della norma già esistente.

La disposizione si inserisce in un percorso di revisione delle regole sulle perdite fiscali e sulle operazioni straordinarie, con particolare attenzione ai casi in cui il valore fiscale delle perdite potrebbe incidere sulle decisioni di acquisizione di società con risultati economici negativi.

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