La manager incinta licenziata perché “donna da caffè” ottiene il reintegro e un maxi risarcimento
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Redazione Interno
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Il tribunale del lavoro di Treviso, con una sentenza destinata a lasciare il segno nel panorama giuridico nazionale, ha scritto la parola fine – almeno sul piano giudiziale – a una vicenda di discriminazione di genere consumatasi all’interno di una delle aziende più note del Coneglianese. La protagonista è una dirigente della Keyline, realtà imprenditoriale attiva nella progettazione e produzione di chiavi e macchine duplicatrici, la quale, durante il periodo della sua gravidanza, è stata prima sottoposta a umiliazioni costanti e poi licenziata. Il giudice Maddalena Saturni, chiamato a valutare il caso, ha non solo annullato il provvedimento espulsivo adottato il 29 luglio del 2024, disponendo il reintegro immediato della professionista, ma ha anche quantificato in cinquantamila euro il cosiddetto “danno da discriminazione”, oltre a riconoscere alla donna gli stipendi arretrati, pari a centododicimila euro, e un ulteriore risarcimento di millesettecentoventicinque euro per lo stress patito.
“Tu non meriti la dirigenza, io avrei bisogno di un uomo”
Il cuore della vicenda, come emerge dagli atti processuali e dalle motivazioni depositate dalla magistratura trevigiana, affonda le radici in un clima aziendale divenuto, col tempo, sempre più ostile e dequalificante per la manager, la quale tra l’altro faceva parte della stessa famiglia proprietaria della società. Durante le riunioni, e sempre alla presenza di altri dipendenti, le veniva sistematicamente ordinato di preparare e servire il caffè ai colleghi: un compito che, secondo quanto riferito dai vertici aziendali – il padre, la madre adottiva e il fratellastro della vittima – le spettava di diritto “in quanto donna”. Una frase, quest’ultima, che da sola basterebbe a delineare il perimetro di una mentalità arcaica, ma che nel caso specifico si accompagnava a dichiarazioni ancor più esplicite e pesanti. “Tu non meriti la dirigenza e la posizione che ricopri – le diceva il suo superiore, secondo quanto ricostruito nell’aula di giustizia – io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza”. Parole che, nella loro crudezza, fotografano un quadro di molestie ripetute e continuate, le quali hanno finito per configurare quella che la legge definisce discriminazione di genere.
La strategia difensiva dell’azienda e le contestazioni disciplinari
La reazione datoriale alle rimostranze della dirigente, peraltro già formalizzate in due diffide nella primavera del 2024, non si è fatta attendere e si è sostanziata in una serie di contestazioni disciplinari culminate, appunto, con il licenziamento in piena gravidanza. Alla manager veniva imputato, da un lato, l’utilizzo della carta di credito aziendale per spese personali per un importo complessivo di circa cinquemilaseicento euro, e dall’altro, una presunta responsabilità operativa legata al sovraccarico del magazzino in occasione di alcune attività svolte negli Stati Uniti. Accuse che, almeno in apparenza, potevano apparire gravi, ma che i legali della donna – gli avvocati Francesco Furlan, Luigi Fadalti e Gabriele Mirabile – hanno saputo smontare punto su punto nel corso del dibattimento. È emerso infatti, con chiarezza, che l’utilizzo della carta per esigenze personali costituiva una prassi consolidata e ampiamente tollerata all’interno del nucleo familiare che controlla la Keyline, una consuetudine, verrebbe da dire, che coinvolgeva indistintamente tutti i membri della dinastia imprenditoriale. Quanto alla seconda contestazione, quella relativa al magazzino, il giudice l’ha ritenuta generica, vaga e, in ultima analisi, del tutto priva di riscontri probatori.
La tutela della maternità e il valore del precedente
La decisione del tribunale di Treviso poggia, in maniera significativa, anche sulla normativa che in Italia tutela la maternità. L’articolo 54 del decreto legislativo 151 del 2001, come noto, vieta il licenziamento delle lavoratrici dall’inizio del periodo gestazionale fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo che ricorrano specifiche e tassative ipotesi di colpa grave, ipotesi che nel caso di specie, ha rilevato la giudice Saturni, non sussistevano affatto. La manager, al momento del licenziamento, rientrava a pieno Titolo in quella categoria protetta, e le accuse mosse dall’azienda, una volta cadute le contestazioni, si sono rivelate un pretesto. Peraltro, la vicenda giudiziaria ha portato alla luce un contesto familiare e imprenditoriale complesso e segnato da profonde lacerazioni: la stessa sorellastra della donna, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata allontanata dall’azienda in quello stesso periodo, appena un mese dopo aver dato alla luce la propria figlia. Un insieme di circostanze, queste, che delineano un quadro di tensioni interne alla governance familiare, dove le discriminazioni di genere sembrano essersi intrecciate inestricabilmente con dinamiche personali e conflitti di potere.




