«Sei una donna, servi il caffè»: il giudice reintegra la manager e condanna l’azienda a 50mila euro di risarcimento
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Redazione Interno
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La routine delle riunioni aziendali, per una dirigente della Keyline di Conegliano, nota realtà specializzata nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici, si era trasformata in un rituale umiliante al quale era sottoposta con costanza, un appuntamento fisso con la discriminazione. Durante quegli incontri, alla presenza di altri dipendenti, le veniva intimato di alzarsi e preparare il caffè per i colleghi, un compito che, secondo quanto riferito e poi emerso nel corso del processo, le sarebbe stato assegnato in virtù del suo essere donna. Una frase secca, «sei una donna, servi il caffè», pronunciata ripetutamente e davanti a testimoni, che nel tempo ha finito per assumere i contorni di una vera e propria molestia, scavando un solco profondo nella sua dignità professionale.
A stabilirlo, con una sentenza destinata a lasciare il segno nel panorama giuridico del Nordest, è stata la giudice del lavoro di Treviso, Maddalena Saturni, che non solo ha annullato il licenziamento della manager – avvenuto peraltro durante il periodo di gravidanza, una fase in cui la legge italiana accorda tutele particolari – ma ha anche riconosciuto alla donna un sostanzioso risarcimento per il «danno da discriminazione» subito. Una somma, quella stabilita dal tribunale, che ammonta a cinquantamila euro, alla quale si aggiungono circa centododicimila euro di stipendi arretrati e un ulteriore importo, millesettecentoventicinque euro, a Titolo di risarcimento per lo stress patito. La dirigente, assistita dagli avvocati Francesco Furlan, Luigi Fadalti e Gabriele Mirabile, potrà così fare ritorno nel suo ufficio, nel medesimo contesto in cui aveva dovuto subire quelle condotte, sebbene la sentenza rappresenti innanzitutto una riaffermazione dei propri diritti calpestati.
Le accuse pretestuose e il clima da «dinasty» familiare
Il provvedimento di allontanamento, datato 29 luglio 2024, era stato giustificato dall’azienda con una serie di contestazioni disciplinari che, nel corso del dibattimento, hanno mostrato tutta la loro fragilità. Alla dirigente, che aveva ottenuto la qualifica solo pochi mesi prima, nel gennaio dello stesso anno, veniva contestato l’utilizzo della carta di credito aziendale per spese personali, per un ammontare di circa cinquemilaseicento euro, e una presunta responsabilità operativa in merito a un sovraccarico del magazzino verificatosi durante alcune attività negli Stati Uniti. Accuse che, alla luce delle prove raccolte e delle testimonianze, sono state smontate punto su punto. È emerso, infatti, come l’uso della carta per spese personali fosse una prassi consolidata e ampiamente tollerata all’interno del nucleo familiare che detiene il controllo della società; una sorta di consuetudine che, evidentemente, valeva per alcuni membri della famiglia ma non per altri. L’altra imputazione, quella relativa alla gestione del magazzino, è stata invece giudicata dal tribunale come generica e, in ogni caso, del tutto priva di riscontri probatori.
Dietro la vicenda giudiziaria, emerge il quadro di una «dinasty» imprenditoriale segnata da profonde e laceranti tensioni. I comportamenti vessatori, del resto, non provenivano da estranei ma da persone legate alla vittima da vincoli di parentela: il padre, la madre adottiva e il fratellastro, figure tutte collocate ai vertici della Keyline. Lo stesso avvocato della donna, nel corso della sua arringa, aveva parlato di «condotte vessatorie, mobbizzanti e gravemente offensive», delle quali era già stata fatta menzione in due distinte diffide inviate nella primavera del 2024, pochi mesi prima che scattasse il licenziamento. Un contesto, quello familiare-lavorativo, in cui le dinamiche personali e quelle professionali si sovrappongono e confondono, spesso con esiti drammatici come in questo caso, dove la subalternità imposta alla manager passava anche attraverso gesti simbolici, come appunto quello di dover servire il caffè.
La tutela della maternità e il valore della sentenza
Un elemento cardine della decisione del giudice Saturni risiede nella particolare condizione in cui versava la lavoratrice al momento del licenziamento. La dirigente era infatti in stato di gravidanza, una circostanza che la legge italiana, e in particolare il decreto legislativo 151 del 2001, pone sotto una campana di vetro, rendendo nullo qualsiasi licenziamento intimato dall’inizio del periodo gestazionale fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo i rarissimi casi di colpa grave da parte della lavoratrice. Nel caso specifico, il tribunale ha escluso categoricamente l’esistenza di tali «colpe gravi», riducendo le contestazioni a mere schermaglie disciplinari, pretestuose e infondate. La scelta del momento per allontanare la donna, proprio nei mesi della gravidanza, lungi dall’essere una casualità, è apparsa agli occhi della giudice come l’atto finale di una persecuzione iniziata molto tempo prima.
Parallelamente alla vicenda della dirigente, ne emerge un’altra, pressoché identica per dinamiche e tempistiche, che coinvolge la sorellastra della stessa, la quale sarebbe stata allontanata dall’azienda in un periodo analogo, appena un mese dopo aver dato alla luce la propria figlia. Un elemento, questo, che contribuisce a delineare un quadro aziendale ben preciso, fatto di scelte mirate a colpire le donne della famiglia proprio nei momenti di maggiore vulnerabilità legati alla maternità. La sentenza del tribunale di Treviso, al di là dell’importante riconoscimento economico e del reintegro sul posto di lavoro, assume quindi il valore di un forte monito: nessuna prassi aziendale, nessuna dinamica familiare, nessuna frase fatta come «sei donna, servi il caffè» può più essere tollerata quando lede la dignità e i diritti di una lavoratrice.




