Pensionato prende 300 euro per una comparsa sul set di “Ferrari”, l’Inps perde il ricorso in appello e non avrà i 34mila euro chiesti
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Redazione Interno
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Aveva inseguito per anni il sogno di calcare un set cinematografico, accettando un piccolo ruolo come comparsa nel film “Ferrari” di Michael Mann, pellicola dedicata alla figura di Enzo Ferrari, e per due giornate di riprese, trascorse insieme ad altre figure animate dalla stessa passione, aveva ricevuto un rimborso spese di 300 euro lordi. Quell’esperienza, vissuta nel 2022 sul territorio modenese, si è però trasformata in un incubo burocratico quando l’Inps, venuta a conoscenza della partecipazione, aveva interpretato quella presenza come un’attività di lavoro subordinato, quindi incompatibile con il regime di pensione anticipata “Quota 100” di cui l’uomo, un 64enne del modenese, godeva. Da qui la decisione dell’istituto di previdenza, che aveva revocato l’intero trattamento pensionistico per l’anno in corso, pretendendo la restituzione di circa 34mila euro, una somma sproporzionata se paragonata al compenso ricevuto per i due giorni di lavorazione.
La vicenda, dopo un primo ricorso vinto dall’uomo al Tribunale di Modena con l’assistenza del patronato Inas-Cisl, è proseguita in Corte d’Appello a Bologna, dove i giudici hanno nuovamente bocciato la richiesta dell’ente previdenziale, confermando l’illegittimità della pretesa restitutoria e sancendo il diritto del pensionato a vedersi restituire quanto già eventualmente trattenuto. La sentenza, come riportano i quotidiani locali, ha sottolineato come l’attività della comparsa, limitata a posizionarsi sul set senza ricevere direttive specifiche né mansioni particolari, fosse da inquadrare al più come lavoro occasionale autonomo, una tipologia di reddito che, entro il limite dei cinquemila euro annui, risulta perfettamente cumulabile con la pensione anticipata. L’interpretazione restrittiva dell’Inps, che configurava quel breve cameo come un rapporto di lavoro subordinato tale da giustificare la revoca dell’assegno per l’intero anno solare, è stata dunque smontata dai magistrati d’appello, i quali hanno riaffermato un principio che i legali del pensionato, intervistati dal Resto del Carlino, hanno definito come qualcosa che avrebbe dovuto essere già acquisito.
La linea difensiva dell’istituto di previdenza e la risposta dei giudici
L’Inps, nel suo ricorso, insisteva sulla natura subordinata della prestazione resa sul set, una tesi che avrebbe comportato la violazione del divieto di cumulo previsto per i pensionati anticipati, i quali, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non possono svolgere attività lavorativa dipendente. La produzione cinematografica, dal canto suo, aveva formalizzato il rapporto con il figurante attraverso un rimborso spese, una pratica comune per questo genere di partecipazioni che non configurano un vero e proprio contratto di lavoro con obbligo di sottostare a direttive e orari rigidi. I giudici bolognesi hanno accolto proprio questa distinzione, evidenziando come mancassero gli elementi tipici della subordinazione e come il compenso, irrisorio e una tantum, fosse da ricondurre alla cessione dei diritti d’immagine più che a una retribuzione periodica, rendendo così legittima la compresenza della pensione con quel modesto introito.
La definizione del rapporto di lavoro e il principio affermato in aula
L’udienza ha chiarito un aspetto cruciale per tutti i beneficiari del medesimo trattamento previdenziale, ovvero che l’onere della prova, nel caso in cui l’istituto contesti la natura autonoma di una prestazione, ricade sull’ente stesso, che deve dimostrare l’esistenza di un vincolo di subordinazione. Nel caso specifico del pensionato modenese, la sua apparizione sullo schermo, limitata a pochi secondi nella pellicola con attori del calibro di Adam Driver e Penelope Cruz, non è bastata a trasformarlo in un lavoratore dipendente, e la Corte ha quindi dichiarato illegittimo il recupero delle somme operate dall’Inps, mettendo la parola fine a una vicenda che aveva gettato nello sconforto l’uomo e la sua famiglia. Non è la prima volta che situazioni analoghe finiscono davanti a un tribunale, con episodi simili registrati in Trentino e in Piemonte, dove altri pensionati si sono visti recapitare richieste di restituzione di intere annualità per somme percepite irrisorie, ma in questo frangente la decisione dei giudici d’appello rafforza l’orientamento che vede nella proporzionalità della sanzione un elemento da non trascurare.
La conclusione del procedimento giudiziario e le conseguenze per l’ente
La pronuncia della Corte d’Appello di Bologna ha dunque sancito che l’attività svolta dal 64enne, per quanto inconsueta e legata al mondo del cinema, non può essere equiparata a un impiego regolare, bensì rientra a pieno Titolo tra le prestazioni occasionali autonome, cumulabili con l’assegno previdenziale. L’Inps, che aveva già perso in primo grado, si è vista respingere anche l’appello, e oltre a non ottenere i 34mila euro richiesti, dovrà probabilmente farsi carico delle spese processuali, come stabilito dalla sentenza. L’uomo, che aveva temuto di dover restituire una cifra spropositata rispetto ai 300 euro guadagnati, può ora tirare un sospiro di sollievo, forte di una decisione giudiziaria che ha riportato la ragione dalla sua parte, confermando che un’esperienza di due giorni come figurante non può e non deve mettere a repentaglio una vita di contributi versati.




