Incompatibilità commercialisti, il Cndcec chiarisce la stretta sui Ced: la soglia del 20% si calcola sul fatturato complessivo
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Redazione Economia
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La recente diffusione dell’Informativa n. 70/2026 da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha finalmente sciolto i nodi interpretativi che, sin dalla pubblicazione delle Note interpretative del dicembre 2025, avevano gettato nello sconcerto migliaia di professionisti, specialmente quelli che gestiscono strutture ibride come i centri di elaborazione dati o le società di servizi.
Il cuore della questione, lo si diceva già a gennaio con l’uscita dell’Informativa n. 5/2026, riguarda il drastico abbassamento della soglia di tolleranza per il fatturato generato da queste strutture societarie, che – se da un lato rappresentano un supporto logistico e operativo insostituibile per lo studio – dall’altro rischiano di configurare un’incompatibilità con l’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005. Se in passato, ci si basava su un parametro del 50% calcolato su un quinquennio, la nuova disciplina riduce questa forbice al 20%, restringendo notevolmente gli spazi di manovra per chi aveva strutturato il proprio business su un modello “Studio + CED”.
Il calcolo che cambia: reddito diretto e quota societaria si sommano
Il dubbio più angoscioso per gli iscritti all’Albo riguardava la base di calcolo di questo famoso 20%: va rapportato al solo fatturato professionale diretto (quello della partita Iva del singolo) oppure a una base più ampia? L’Informativa n. 70/2026, nel rispondere ai quesiti degli Ordini territoriali, ha optato per una lettura sistematica della norma, escludendo la visione restrittiva che avrebbe portato a risultati distorsivi. Il Consiglio nazionale, quindi, ha stabilito che il parametro del 20% debba essere calcolato sul fatturato complessivo imputabile al professionista.
Cosa significa questo in termini pratici? Che il denominatore della frazione non è composto solo dai compensi derivanti dalla propria posizione IVA individuale o dalla quota di partecipazione in uno studio associato o in una Stp, ma include anche la quota di fatturato della società di servizi (o del Ced) riferibile al professionista stesso, solitamente in proporzione alla sua partecipazione agli utili. In parole povere, si somma il reddito da lavoro autonomo con la fetta di reddito d’impresa che gli appartiene; solo a questo punto, si verifica che il secondo non superi il 20% del totale. Se si utilizzasse solo il primo dato come base – spiega il Cndcec – si amplificherebbe artificiosamente il peso della componente societaria, tradendo la ratio della legge che mira a valutare il peso economico effettivo dell’attività d’impresa rispetto a quella professionale.
La decorrenza e il meccanismo transitorio fino al 2029
Per quanto riguarda l’entrata in vigore di queste nuove rigidezze, il Consiglio nazionale ha chiarito che la nuova disciplina non ha effetti retroattivi immediati, concedendo ai professionisti un periodo di adattamento, sebbene il conto alla rovescia sia già scattato. La decorrenza ufficiale è fissata a partire dall’anno successivo a quello di approvazione delle Note interpretative, il che significa che i primi fatturati a essere scrutinati con la lente del 20% sono quelli dell’anno 2026. Tali dati diventeranno rilevanti ai fini delle autocertificazioni che i professionisti dovranno rendere nel corso del 2027, con le verifiche formali che scatteranno a partire dal 1° gennaio 2027.
Tuttavia, la transizione dal vecchio regime (50% su 5 anni) al nuovo (20% su 3 anni) non sarà un taglio netto. L’Informativa n. 70/2026 ribadisce l’esistenza di una disciplina transitoria quadriennale: mentre per le certificazioni relative al 2025 (e le verifiche del 2026) valgono ancora i criteri previgenti, per il 2026 la soglia del 20% si applica in un contesto di osservazione ancora quadriennale, mescolandosi gradualmente con il vecchio parametro del 50% per gli anni precedenti. Solo a partire dal 2029, a regime, la verifica sarà effettuata sulla media del triennio precedente applicando integralmente e senza correttivi la stretta del 20%.
La soluzione strategica nella trasformazione in Stp
Di fronte a questo irrigidimento normativo, che rischia di travolgere i modelli organizzativi più datati, l’unica via d’uscita per evitare l’incappare nella causa di incompatibilità (che esporrebbe il professionista a sanzioni disciplinari) sembra essere quella di una ristrutturazione aziendale radicale. La semplice riduzione del fatturato del Ced potrebbe non essere sufficiente per molti, considerato il drastico abbassamento della soglia.
La dottrina e le prime misure strategiche suggerite dai consulenti del settore indicano nella trasformazione del Ced in Società tra Professionisti (Stp) la soluzione più pulita sul piano giuridico. Diversamente dalla società di servizi “pura”, che produce reddito d’impresa e finisce nel calcolo della quota di fatturato incompatibile, la Stp è un soggetto professionale che abilita l’esercizio diretto della professione al suo interno. In questo caso, il fenomeno del “doppio binario” (reddito da p.iva e reddito da Ced) viene meno e viene ricondotto a unità, eliminando alla radice il rischio che la struttura strumentale venga percepita dall’Ordine come un’attività d’impresa concorrente o prevalente rispetto a quella professionale.




