Licenziata durante le cure oncologiche per troppe assenze, il giudice di Lucca ordina il reintegro

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Era stata licenziata per aver superato il periodo di comporto mentre affrontava le terapie per una grave patologia tumorale. Ora il giudice del lavoro del Tribunale di Lucca, Antonella De Luca, ha dichiarato illegittimo e discriminatorio quel provvedimento e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di reintegrare un'assistente amministrativa di un istituto scolastico lucchese. La sentenza riconosce alla dipendente anche il diritto a percepire tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino all'effettivo rientro a scuola.

La richiesta di restituzione degli stipendi

A rendere ancora più pesante la vicenda era stata un'ulteriore richiesta recapitata all'impiegata: restituire circa 97.692 euro, somme che l'amministrazione considerava indebitamente percepite durante i periodi trascorsi a casa per curarsi. Una cifra che trasformava il licenziamento in una doppia condanna, quella di perdere il lavoro e quella di dover risarcire l'ente che aveva interrotto il rapporto. Il provvedimento del giudice ha bloccato anche questa pretesa, ricostruendo il quadro di una lavoratrice che si era trovata a dover scegliere tra le cure e la conservazione del posto.

Il comporto e la giurisprudenza sulla discriminazione indiretta

Il caso lucchese si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che negli ultimi anni ha profondamente ridefinito il rapporto tra malattia oncologica, assenze e licenziamento. La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce che vanno dal 2023 al 2024, ha stabilito che l'applicazione indistinta del periodo di comporto a un lavoratore affetto da grave patologia integra una discriminazione indiretta, perché assume come neutro un criterio che penalizza di fatto chi si trova in una condizione di maggiore fragilità sanitaria.

Il ragionamento dei giudici di legittimità muove da un dato elementare: un lavoratore disabile o affetto da una patologia cronica è fisiologicamente più esposto alla morbilità, accumula più assenze e raggiunge prima il limite massimo di conservazione del posto. Applicare a lui le stesse regole previste per la generalità dei dipendenti significa, in concreto, trattarlo allo stesso modo di chi non ha quel carico di malattia, producendo un risultato profondamente ineguale.

La conseguenza giuridica di questo orientamento è duplice. Da un lato, il licenziamento intimato per superamento del comporto diventa nullo per natura discriminatoria, con la reintegrazione nel posto di lavoro che torna a essere la tutela ordinaria.

Dall'altro lato, si rafforza l'obbligo in capo al datore di lavoro di attivare, prima di recedere, quel confronto con il lavoratore che la normativa definisce come accomodamento ragionevole: un adattamento organizzativo, una proroga del periodo di assenza, una qualsiasi soluzione che consenta di preservare il rapporto quando la condizione di salute è temporanea o in via di miglioramento.

In diverse pronunce di merito, i tribunali hanno sottolineato come la mera conoscenza della patologia da parte del datore di lavoro faccia scattare un dovere di verifica che non può essere eluso invocando l'automatismo del superamento del limite contrattuale.

Il quadro normativo di riferimento

Sul piano delle fonti, il licenziamento discriminatorio è disciplinato dall'articolo 18 della legge 300 del 1970, che nella sua formulazione attuale riserva alla reintegrazione un ambito specifico e circoscritto. La riforma Fornero del 2012 ha differenziato i regimi di tutela, riducendo lo spazio della reintegrazione per i licenziamenti illegittimi ordinari e conservandola invece per le ipotesi di nullità, tra cui rientrano appunto i licenziamenti discriminatori.

La discriminazione indiretta, categoria alla quale appartiene il caso lucchese, è definita dal decreto legislativo 216 del 2003, che recepisce le direttive europee in materia di parità di trattamento nell'impiego e nel lavoro. L'articolo 3, comma 3-bis, di quel decreto impone ai datori di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli per garantire il rispetto del principio di parità sostanziale nei confronti delle persone con disabilità.

La vicenda di Lucca ha coinvolto un'amministrazione pubblica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e riguarda personale non docente impiegato in un istituto scolastico. La sentenza del giudice del lavoro ha quindi annullato il provvedimento ministeriale che aveva disposto la cessazione del rapporto, sostituendolo con l'ordine di reintegrazione immediata e il pagamento delle retribuzioni pregresse.

Il ricorso presentato dalla lavoratrice ha trovato accoglimento integrale, con il riconoscimento della natura discriminatoria del recesso e il venir meno della pretesa restitutoria avanzata nei suoi confronti.

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