Reverse charge nei trasporti, l'Agenzia delle Entrate delinea il perimetro del nuovo regime opzionale

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con una circolare di fine anno, la numero 14/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative per l’applicazione del regime transitorio opzionale, il cosiddetto reverse charge, esteso al settore dei trasporti e della logistica dalla legge di bilancio. Tale meccanismo, che attende ancora l’autorizzazione definitiva da parte delle istituzioni europee, rappresenta una significativa modifica procedurale per gli operatori del comparto, i quali, lo si ricorda, sono spesso al centro di intricate indagini sulla frode del carosello Iva, fenomeno che negli anni ha eroso consistenti risorse pubbliche attraverso fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento, che si inserisce in un quadro normativo volto a contrastare queste criticità, consente di invertire la responsabilità del versamento dell’imposta, demandandola al committente piuttosto che al fornitore del servizio.

Il criterio dell'Ateco per l'accesso all'opzione

La circolare, emanata il 18 dicembre, chiarisce senza ambiguità che l’elemento discriminante per stabilire quali soggetti possano avvalersi della nuova opzione risiede nel codice Ateco. Sono infatti le imprese che esercitano, come attività principale, quelle di trasporto, movimentazione di merci e servizi logistici – identificate appunto da specifici codici di classificazione – a poter scegliere il reverse charge per le prestazioni di servizi ricevute. Questo criterio oggettivo, delimitando il campo di applicazione, mira a blindare il regime, escludendo automaticamente quelle realtà che, pur operando marginalmente nel settore, potrebbero altrimenti accedervi senza un reale collegamento con le finalità anti-evasione della norma.

Meccanismo operativo e responsabilità solidale

Nel dettaglio operativo, il regime opzionale prevede che sia il cliente committente, ossia l’impresa di trasporto o logistica che acquista il servizio, a versare l’Iva direttamente al fisco “in nome e per conto” del proprio fornitore. Una disposizione, questa, che introduce una duplice responsabilità, poiché sia il prestatore che il committente rispondono in solido dell’adempimento. Sul piano contabile, l’Iva assolta attraverso questo meccanismo diventa per il committente un credito immediatamente detraibile, secondo le normali regole, mentre per il fornitore costituisce un’operazione non imponibile, che non grava sul suo flusso di cassa e che deve essere evidenziata in fattura con un’apposita dicitura.

Adempimenti fatturazione e modalità di versamento

Proprio la fatturazione rappresenta uno degli snodi cruciali su cui l’Agenzia fornisce delucidazioni. La documentazione emessa dal prestatore deve riportare in modo esplicito l’applicazione del regime opzionale, consentendo così al committente di adempiere correttamente ai propri obblighi. Per il versamento dell’imposta, il committente utilizza il modello F24, indicando nel campo specifico l’ammontare dell’Iva dovuta “per conto terzi”. Questo passaggio burocratico, seppur apparentemente tecnico, è essenziale per tracciare l’intera operazione e garantire la corretta applicazione della normativa, che resta in vigore in via transitoria in attesa del via libera formale dell’Unione Europea al meccanismo strutturale di reverse charge per il settore.

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