Un “premio” per i rimpatri tra le pieghe del decreto sicurezza e la seduta fiume a Montecitorio

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Redazione Interno Redazione Interno   -   La macchina dei tempi serrati, quella stessa che spesso trasforma l’urgenza in cattiva legislazione, si è messa in moto anche stavolta a Montecitorio, dove la maggioranza ha ottenuto una seduta fiume per blindare il decreto sicurezza. Dopo il voto di fiducia – passato con 203 favorevoli, 117 contrari e tre astenuti – la richiesta avanzata dal deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci di procedere in modalità ininterrotta ha fatto immediatamente insorgere le opposizioni, le quali hanno denunciato una forzatura regolamentare che definiscono senza precedenti. Si voterà fino al mattino di venerdì, e l’esame dei 145 ordini del giorno (quasi una tagliola procedurale, secondo il centrosinistra) rappresenta l’ultimo atto prima del via libera finale a un testo che, nelle sue pieghe più discusse, contiene una norma destinata a far discutere a lungo gli ambienti giuridici.

L’avvocato non è un ausiliario: la funzione costituzionale in bilico

Vi sono norme giuridiche che, nel disciplinare specifiche attività anche di rilievo costituzionale, non si limitano a scolpire lo statuto di chi le esercita ma danno un indirizzo finalistico alle attività stesse, rendendolo al tempo stesso esemplare ed inderogabile; un esempio plastico di questa torsione è il comma 3 bis dell’articolo 14-ter del Testo Unico sull’Immigrazione, introdotto dall’emendamento 30-bis.

La disposizione, che ha ottenuto la fiducia della Camera insieme ad altri 32 articoli, prevede un contributo economico – quantificabile in circa 615 euro, parametrato alle “prime esigenze” del migrante – per l’avvocato che assiste il proprio cliente in un programma di rimpatrio volontario.

Il dettaglio che ha scatenato la bufera è la condizione posta dall’esecutivo: il compenso viene riconosciuto al legale “ad esito della partenza dello straniero”.

In altre parole, se il migrante non lascia il territorio nazionale, il professionista non vede un euro di quel premio, e questo – come hanno rilevato in coro Consiglio nazionale forense e Associazione nazionale magistrati – trasforma radicalmente la natura del mandato difensivo.

Il fondamento della professione dell’avvocato, va ricordato, va rinvenuto nel comma 2 dell’articolo 2 della legge 247 del 2012, laddove si stabilisce che il legale ha la funzione di garantire l’effettività della tutela dei diritti; una funzione che mal si concilia con un meccanismo che lega il guadagno all’insuccesso della strategia perseguita dall’assistito (che normalmente mira a restare).

L’ira delle toghe e lo stato di agitazione dell’avvocatura

La reazione delle istituzioni di garanzia non si è fatta attendere, anzi è stata così compatta e trasversale da attraversare l’intero arco forense e giudiziario.

L’Organismo congressuale forense ha proclamato lo stato di agitazione dell’intera categoria, denunciando che la norma “stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato”, riducendolo a una sorta di collaboratore delle politiche governative di remigrazione.

Persino il Consiglio nazionale forense, che secondo il testo avrebbe dovuto avere un ruolo nella gestione dei pagamenti, ha preso le distanze con una nota secca: “Non siamo mai stati informati, né prima della presentazione dell’emendamento né durante l’iter”, ha dichiarato il presidente Greco, aggiungendo che quelle attività non rientrano tra le competenze istituzionali dell’ente.

L’Unione delle camere penali ha parlato apertamente di “incompatibilità costituzionale”, sottolineando come sia inammissibile che un difensore venga pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato.

Anche la Giunta esecutiva centrale dell’Anm ha espresso “sconcerto”, rilevando che collegare un premio all’insuccesso della strategia difensiva contrasta con la logica prima ancora che con il diritto; insomma, un vero e proprio terremoto deontologico che ha messo in allarme i vertici di Palazzo di Giustizia.

La maratona notturna e il correttivo parallelo in arrivo

Mentre l’Aula procedeva a ritmo serrato nella notte, con il deputato del Pd Arturo Scotto addirittura espulso per aver occupato i banchi del governo in segno di protesta, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si recava al Colle per un confronto con il presidente Sergio Mattarella.

Il Quirinale, com’è noto, aveva già puntato il mirino su quel passaggio specifico relativo ai rimpatri, tanto che l’esecutivo ha dovuto studiare una soluzione d’emergenza: un decreto parallelo, da approvare in Consiglio dei ministri, che dovrebbe sanare i profili di incostituzionalità sollevati dai giuristi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso l’impianto definendolo “di assoluto buon senso”, chiedendosi retoricamente perché lo Stato debba pagare un avvocato solo quando fa ricorso contro l’espulsione e non quando assiste un migrante nella scelta volontaria di tornare a casa.

Una posizione, questa, che non ha però convinto né le opposizioni (Riccardo Magi di +Europa ha parlato di “taglia tipo selvaggio West”) né una parte rilevante della dottrina, con il costituzionalista Gaetano Azzariti che ha parlato di “segni di una grave degenerazione del processo legislativo”.

Numeri e meccanismi di un’operazione contesa

Sotto il profilo finanziario, il governo ha stanziato per quest’anno 246.000 euro, cifra destinata a salire a 492.000 euro annui nel 2027 e nel 2028; una proiezione che si basa sulla media dei rimpatri volontari assistiti degli ultimi tre anni, stimata intorno alle 800 pratiche annuali.

C’è da notare, e non è un dettaglio secondario, che lo stesso decreto prevede l’abrogazione del gratuito patrocinio per i migranti che intendono impugnare i decreti di espulsione, un’ulteriore mossa che secondo i magistrati mette a rischio l’effettività della tutela giurisdizionale.

A difendere la scelta è stato il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, secondo il quale oggi nessun legale perde nulla – anzi, molti verrebbero pagati per prestazioni che già svolgono a titolo gratuito – ma la tesi appare debole di fronte al principio cardine dell’ordinamento: l’avvocato è il garante dei diritti del cliente, non un ausiliario del governo.

Le risorse pubbliche destinate a questo meccanismo premiale, per quanto limitate nel contesto della spesa statale, rischiano di creare un pericoloso conflitto di interessi nella relazione tra difensore e assistito, minando quella fiducia che è alla base dello stato di diritto.

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