Bonus Renzi, ecco importo, requisiti e limiti di reddito per il trattamento integrativo 2026

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Lo chiamano ancora bonus Renzi, e probabilmente continueranno a farlo, ma la misura che vale fino a cento euro in più in busta paga, o meglio fino a milleduecento euro nell’arco di dodici mesi, ha una denominazione ufficiale diversa: è il trattamento integrativo, disciplinato da una norma ormai strutturale dell’ordinamento fiscale. Confermato anche per il 2026, questo sostegno al reddito, che in molti continuano ad associare all’ex presidente del Consiglio, si rivolge ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, seppur con una serie di condizioni e paletti che è bene conoscere per orientarsi tra aliquote Irpef e detrazioni varie. La sua erogazione, va detto subito, non è automatica per tutti e l’importo, contrariamente a quanto si pensi, non è uguale per ciascun beneficiario.

Il meccanismo del bonus e la forbice dei redditi

Il meccanismo di funzionamento del trattamento integrativo si regge su una distinzione fondamentale, quella che corre lungo la linea dei quindicimila euro di reddito annuo lordo. Al di sotto di questa soglia, fino a toccare il limite minimo degli ottomilacentosettantaquattro euro, il lavoratore ha diritto all’importo pieno del bonus, quei cento euro mensili tanto attesi, a patto che si verifichi una specifica condizione di capienza fiscale: l’imposta lorda, calcolata sul reddito da lavoro dipendente, deve risultare superiore alla detrazione spettante per quello stesso lavoro, detrazione che, stando alle regole attuali, va ridotta di settantacinque euro rapportati al periodo lavorato. Chi, invece, si colloca al di sotto della soglia minima, ovvero sotto gli ottomilacentosettantaquattro euro, rientra nella cosiddetta no tax area e, di conseguenza, non vede riconosciuto alcun importo a Titolo di trattamento integrativo.

La questione si fa più complessa per coloro il cui reddito si posizioni nella fascia compresa tra i quindicimila e i ventottomila euro. In questo scaglione, il diritto al bonus non è affatto scontato e la sua eventuale erogazione segue una logica diversa, legata alla capacità di carico fiscale del singolo. Qui il trattamento integrativo spetta, ma solo a condizione che la somma di alcune detrazioni fiscali specificamente individuate dalla norma – quelle per carichi di famiglia, per esempio, o per gli interessi passivi su mutui contratti fino al 2021, per le spese sanitarie, per l’istruzione o ancora per gli interventi di recupero edilizio – risulti superiore all’imposta lorda dovuta. In pratica, il bonus serve a compensare il lavoratore di quelle detrazioni che non ha potuto sfruttare appieno per abbattere le imposte, e il suo ammontare viene calcolato come differenza tra la somma di queste detrazioni e l’Irpef lorda, con il limite invalicabile, in ogni caso, dei milleduecento euro annui.

Il contesto fiscale e le soglie da non superare

L’intero impianto del trattamento integrativo si inserisce nel più ampio quadro della riforma dell’Irpef, che per il 2026 ha reso strutturale il sistema a tre aliquote. Il primo scaglione, quello che arriva fino a ventottomila euro, è tassato al ventitré per cento, e al suo interno si collocano le due diverse modalità di accesso al bonus che abbiamo appena descritto. Per i redditi che superano i ventottomila euro, invece, il discorso si chiude definitivamente: nessun trattamento integrativo, nemmeno parziale, viene riconosciuto, anche se per chi guadagna fino a cinquantamila euro è prevista una riduzione di due punti percentuali dell’aliquota, scesa dal trentacinque al trentatré per cento.

Un aspetto di non poco conto, che chiunque rientri nei parametri dovrebbe tenere a mente, riguarda la natura previsionale dell’erogazione. Il datore di lavoro, infatti, riconosce il bonus in busta paga basandosi su una stima del reddito annuo del dipendente, e qui si annidano potenziali insidie. Chi si trova a cavallo delle soglie, magari per via di straordinari, premi di produzione o della compresenza di più redditi, rischia di vedersi chiedere la restituzione delle somme percepite se, a consuntivo, il reddito complessivo dovesse superare i limiti previsti. Per questa ragione, e per evitare di dover restituire l’intero importo in un'unica soluzione, chi non ha certezza sulla propria posizione reddituale può optare per la rinuncia al pagamento mensile, per poi eventualmente recuperare quanto gli spetta in sede di dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730 o il Redditi Pf.

I soggetti interessati e le modalità di erogazione

La platea dei potenziali beneficiari del trattamento integrativo, oltre ai tradizionali lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, include una serie di categorie a questi assimilate. Rientrano tra i possibili aventi diritto, ad esempio, i soci lavoratori di cooperative, i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti e gli stagisti, così come i percettori di indennità di disoccupazione come la Naspi o la Dis-Coll. Ne restano esclusi, per contro, i pensionati, per i quali esistono altre forme di detrazione, i lavoratori autonomi e le partite Iva, oltre a coloro che, come detto, presentano un reddito troppo basso per generare imposta.

L’erogazione avviene direttamente in busta paga da parte del sostituto d’imposta, che anticipa le somme per conto dello Stato. In busta paga, la voce è identificata dalla sigla TIR, acronimo di trattamento integrativo. Per chi, invece, avesse rinunciato al pagamento mensile o non lo avesse ricevuto per qualsiasi altra ragione, la strada maestra rimane quella della dichiarazione dei redditi: compilando l’apposita sezione del modello 730, e facendo riferimento ai dati presenti nella Certificazione Unica, sarà possibile recuperare l’intero importo spettante in un'unica soluzione, trasformando di fatto il bonus in un piccolo rimborso annuale.

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