Decreto lavoro 2026, addio account condivisi: per i rider arriva l’obbligo dello Spid e la tracciabilità dei dati
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Redazione Economia
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Il panorama normativo italiano relativo alla cosiddetta “gig economy” ha subito una svolta significativa con l’entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62. In Parlamento per la conversione, il provvedimento – noto come decreto Lavoro bis – dedica un’intera sezione al contrasto del “caporalato digitale”, quella forma di intermediazione illecita e sfruttamento che, profittando dell’opacità tecnologica, ha trasformato la consegna dei pasti in un terreno minato tra precarietà e illegalità. L’elemento forse più immediato della riforma, che interessa direttamente chi ogni giorno pedala per le vie cittadine, è il giro di vite sull’identificazione: niente più account prestati o ceduti dietro compenso, perché ora per lavorare su una piattaforma di delivery bisognerà autenticarsi obbligatoriamente tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o sistemi di autenticazione multifattore.
La stretta sugli account fantasma e la tracciabilità dei dati
Dietro questa misura, che a prima vista potrebbe sembrare un mero adempimento burocratico, si cela l’intenzione precisa di smantellare il meccanismo di “subaffitto” dei profili. In pratica, fino ad oggi, un lavoratore regolarmente iscritto poteva prestare o affittare le proprie credenziali a un altro individuo – spesso privo di permessi di soggiorno o inserito in circuiti di irregolarità – il quale operava nell’ombra, percependo compensi decurtati da una sorta di “pizzo” digitale. Il nuovo articolo 47-bis del D.Lgs. 81/2015, modificato dal decreto, stabilisce il divieto assoluto di cessione delle credenziali a terzi, punendo l’infrazione con sanzioni amministrative che oscillano tra gli 800 e i 1.200 euro; le piattaforme, dal canto loro, non potranno rilasciare più di un account per singolo codice fiscale, pena multe fino a 1.500 euro per ogni profilo fantasma. Per rendere efficace questa tracciabilità, le aziende sono obbligate a conservare per un quinquennio i dati analitici relativi ad accessi, rifiuti delle consegne, tempi di lavoro e compensi erogati, dati che diventano accessibili sia al lavoratore stesso sia agli organi ispettivi come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’obbligo formativo e il Libro Unico del Lavoro
Ma l’intervento del legislatore non si limita alla pura identificazione digitale. Il decreto introduce, infatti, un pacchetto di tutele accessorie che mirano a scardinare la logica della precarietà strutturale. Tra queste spicca la formazione obbligatoria: entro trenta giorni dalla prima prestazione, il lavoratore dovrà completare un corso di base sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa); un adempimento, questo, che in caso di mancato rispetto protratto per tre mesi scatenerà una sanzione per il committente fino a 2.400 euro, scaricando di fatto sui rider il peso di una nuova incombenza burocratica. Non solo: dal prossimo primo luglio scatterà l’obbligo, per le aziende, di redigere e consegnare il Libro Unico del Lavoro (LUL), un documento mensile nel quale dovranno essere specificati il numero esatto di consegne effettuate e l’importo totale erogato, includendo anche le mance digitali. Questo prospetto, nelle intenzioni del governo, dovrebbe sostituire l’attuale “zona grigia” informativa con un rapporto più misurabile e contestabile.
Trasparenza algoritmica e presunzione di subordinazione
La vera rivoluzione, però, forse riguarda il rapporto tra l’uomo e la macchina, ovvero il funzionamento degli algoritmi. Fino a ieri, l’assegnazione degli ordini, la determinazione dei compensi e la valutazione delle performance (attraverso sistemi di punteggio o rating) avvenivano spesso in una “scatola nera” che il lavoratore non poteva in alcun modo decifrare. L’articolo 14 del decreto forza questa opacità, imponendo alle piattaforme l’obbligo di informare i lavoratori, in modo chiaro e accessibile, sui criteri adottati dai sistemi automatizzati. In particolare, se un rider subisce una decisione negativa – come la riduzione degli incarichi o la sospensione – egli avrà il diritto di ottenere una “spiegazione intelligibile” basata sui dati concreti e, cosa forse più importante, la possibilità di richiedere un riesame umano della decisione. A completare il quadro interviene l’articolo 12, che sancisce un principio destinato ad avere ripercussioni profonde sui bilanci aziendali: se dall’analisi delle “concrete modalità di svolgimento” della prestazione emergono indici di controllo o eterodirezione esercitati anche tramite algoritmi, scatta una presunzione (iuris tantum, cioè superabile con prova contraria) di subordinazione. Il che, tradotto, significa che chi è gestito da un software potrebbe a tutti gli effetti essere considerato un dipendente, con diritto a ferie, malattia e contributi. Resta tuttavia ancora incompleto il recepimento della direttiva europea di settore, lasciando aperti alcuni nodi cruciali legati ai segreti industriali e ai costi di gestione di queste nuove trasparenze.




