Staffetta generazionale, il part-time che (forse) non conviene per la pensione
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Economia
-
L’impianto normativo introdotto dalla legge annuale per le Pmi, approvata in via definitiva nelle scorse settimane, ha messo a punto un meccanismo sperimentale per il biennio 2026-2027 che punta a coniugare l’esigenza di ricambio generazionale con la volontà, da parte dei lavoratori prossimi alla scadenza, di ridurre gradualmente il carico lavorativo. Il dispositivo, che nella sua struttura appare lineare, prevede che il dipendente a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, in possesso di un’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, possa concordare con il datore di lavoro una trasformazione a tempo parziale. La riduzione dell’orario, stando a quanto previsto dall’articolo 6 del provvedimento, deve collocarsi in una forbice che va dal 25 al 50 per cento, con la facoltà di inserire clausole elastiche o flessibili per gestire la prestazione su base settimanale o mensile.
Il meccanismo degli incentivi e l’obbligo di assunzione
Il beneficio economico per il lavoratore che sceglie di intraprendere questo percorso è duplice e si sostanzia in un aumento netto della busta paga, almeno nell’immediato. Da un lato, infatti, scatta un esonero totale del versamento della quota contributiva a suo carico – quella pari al 9,19 per cento della retribuzione – su un importo annuo che non può superare i 3.000 euro; dall’altro, l’Inps accredita contribuzione figurativa per il periodo di lavoro non effettuato, garantendo così che il montante contributivo non subisca penalizzazioni per effetto della riduzione oraria. Si tratta di un doppio binario volto a rendere appetibile l’opzione: il lavoratore vede aumentare lo stipendio grazie al mancato prelievo, mentre l’istituto previdenziale si fa carico di versare quanto manca per mantenere integra la posizione assicurativa.
Tuttavia, per il datore di lavoro l’accesso a questo regime è subordinato a una condizione stringente. Per ciascun dipendente che aderisce alla staffetta, l’azienda – che deve rientrare nella categoria delle imprese con un organico non superiore a 50 unità – è tenuta a procedere contestualmente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore ai 34 anni. Il legislatore, in questo caso, ha voluto legare indissolubilmente il beneficio al turnover, trasformando il part-time del senior in una leva per l’ingresso stabile dei giovani nel mercato del lavoro. L’operazione, limitata a un massimo di mille soggetti nel corso del biennio, rappresenta quindi una misura a numero chiuso, finanziata con risorse specifiche che l’Inps è incaricato di monitorare per evitare il superamento dei tetti di spesa.
Il rischio del minimale contributivo e l’impatto sul calcolo
Al di là delle agevolazioni immediate, un aspetto spesso trascurato nella valutazione di questa opportunità riguarda le regole generali che presiedono all’accredito dei contributi per i lavoratori a orario ridotto, specialmente quando la retribuzione si avvicina a determinate soglie minime. La circostanza di passare a un part-time, anche se incentivato, potrebbe innescare dinamiche complesse per chi ha avuto carriere discontinue o retribuzioni storicamente contenute. L’Inps, per la generalità dei lavoratori dipendenti, applica un criterio basato sul cosiddetto “minimale contributivo”: se il reddito annuo non raggiunge un limite stabilito annualmente dall’ente (per il 2026 l’importo settimanale di riferimento è fissato in 244,74 euro), l’anno di lavoro non viene conteggiato integralmente ai fini del diritto alla pensione.
In pratica, il numero di settimane valide per maturare l’anzianità contributiva viene ridotto in proporzione alla retribuzione effettivamente percepita rispetto a quel minimale. Per un lavoratore che, dopo la riduzione d’orario, si trovasse a guadagnare meno di quella soglia – ipotesi non remota se si considera che il part-time può arrivare al 50 per cento di riduzione – il rischio concreto è che il periodo lavorato valga meno di un anno intero ai fini del conteggio dei contributi. Sebbene la norma specifica della staffetta generazionale riconosca la contribuzione figurativa per le ore non lavorate, resta da chiarire come questo meccanismo di salvaguardia interagisca con i vincoli del minimale: si tratta di un tema tecnico che potrebbe determinare, per i lavoratori con stipendi più bassi, un allungamento dei tempi necessari per raggiungere effettivamente il requisito anagrafico o contributivo per uscire dal lavoro.
Il regime sperimentale e i paletti per l’accesso
L’accesso a questa forma di part-time incentivato, oltre ai limiti numerici già citati, è riservato a una platea molto ristretta di dipendenti privati. Oltre al requisito dimensionale dell’azienda (sotto i 50 dipendenti) e alla natura del contratto (tempo pieno e indeterminato), il lavoratore deve dimostrare di possedere i requisiti utili a conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028. Si tratta, quindi, di una finestra temporale stretta, pensata per chi si trova già nella fase terminale della propria carriera lavorativa.
Un altro elemento distintivo riguarda il sistema di calcolo: la possibilità di accedere è subordinata al possesso di un’anzianità contributiva maturata prima del 1996, il che di fatto esclude i lavoratori in regime esclusivamente contributivo. Questa scelta tecnica permette di applicare meccanismi di calcolo più favorevoli per la quota retributiva della pensione, ma circoscrive ulteriormente il campo degli aventi diritto. Il datore di lavoro, da parte sua, pur non ricevendo incentivi diretti per l’assunzione del giovane – se non quelli eventualmente già previsti dalla legislazione ordinaria come il bonus under 35 – si trova a gestire un passaggio di consegne che richiede una pianificazione accurata, dovendo bilanciare la presenza contemporanea di un senior a metà orario e di un nuovo ingresso a tempo pieno.
Infine, per quanto riguarda il versante fiscale, l’aumento in busta paga derivante dall’esonero contributivo non è esente da tassazione. L’importo che il lavoratore risparmia dal prelievo previdenziale entra a tutti gli effetti nella base imponibile Irpef, subendo quindi la normale tassazione progressiva del reddito da lavoro dipendente. Un dettaglio non secondario, perché riduce l’entità effettiva del beneficio netto percepito mese per mese, anche se la misura rimane oggettivamente vantaggiosa rispetto alla prosecuzione del full time senza alcun incentivo. Resta sullo sfondo, però, l’interrogativo circa l’effettiva convenienza per quelle fasce di reddito in cui il part-time, spingendo la retribuzione al di sotto dei minimali di legge, rischierebbe di vanificare proprio quell’obiettivo di maturazione contributiva che il provvedimento dichiara di voler tutelare.




