Fisco, le nuove regole sugli acconti 2026 per chi aderisce o rinnova il concordato preventivo

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Agenzia delle Entrate ha fornito, attraverso la pubblicazione di alcune FAQ datate 3 giugno 2026, i chiarimenti attesi sulla determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2026. Un passaggio cruciale, questo, per contribuenti e professionisti che si trovano a navigare le complesse acque del concordato preventivo biennale (CPB), un istituto la cui portata operativa si riverbera inevitabilmente sui versamenti da effettuare nell’anno corrente.

Il punto focale, emerso dalla prassi diramata dall’amministrazione finanziaria, riguarda la possibilità, per coloro che non rinnovano l’adesione, di utilizzare comunque il reddito concordato del 2025 come base di calcolo per gli acconti secondo il metodo storico, un meccanismo che garantisce una certa continuità anche a fronte di scelte fiscali differenti.

Le tre direttrici dell’adesione e il ruolo del modello Redditi 2026

Il panorama delle dichiarazioni 2026 si articola – di fatto – su tre scenari distinti, ciascuno con le proprie peculiarità: vi sono i contribuenti che si affacciano per la prima volta al patto con il fisco per il biennio 2026-2027, coloro che sono ancora vincolati al precedente biennio 2025-2026, e infine chi, avendo terminato il primo ciclo di adesione (2024-2025), decide di rinnovare l’intesa.

In questo contesto, il modello Redditi 2026 assume una funzione centrale, fungendo non solo da contenitore per la gestione delle dichiarazioni relative ai redditi 2025 ma anche – e questo è il dato più rilevante – da sede operativa per esercitare l’opzione per il nuovo biennio 2026-2027, un’opzione che, va ricordato, può essere espressa entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, data coincidente con la scadenza per l’invio telematico del modello dichiarativo.

Il calcolo degli acconti tra metodo storico e l’addio alla rateizzazione delle plusvalenze

La determinazione degli acconti per il 2026 segue, di base, le regole ordinarie, sebbene ancorata ai valori del reddito concordato per l’anno precedente. Tuttavia, una novità di rilievo introdotta dalla legge n. 199 del 2025 impone, per calcolare l’acconto del periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, di considerare l’imposta che sarebbe scaturita qualora le nuove disposizioni in materia di plusvalenze fossero state già in vigore. In termini pratici, e questo è il nocciolo della questione, viene meno la possibilità di diluire le plusvalenze realizzate nel 2025 su più esercizi.

L’esempio fornito dall’Agenzia è eloquente: a fronte di un reddito concordato di 1.200 euro e una plusvalenza di 500 euro – che in passato si sarebbe ripartita in quote – la base per l’acconto 2026 non sarà più di 1.300 euro, bensì di 1.700 euro, includendo l’intera plusvalenza nel periodo di realizzo. Questa rettifica, chiarisce il fisco, si applica pienamente anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, andando a modificare la base imponibile teorica di riferimento.

La maggiorazione del 10%: un costo solo per il primo ingresso nel CPB

Un altro aspetto, foriero di possibili equivoci, riguarda la maggiorazione prevista per la seconda rata di acconto, quel 10% in più che il decreto legislativo n. 13 del 2024 aveva introdotto. L’interpretazione autentica fornita con le FAQ chiarisce una volta per tutte che questa maggiorazione non è un tributo annuale, ma un onere che grava esclusivamente sul primo anno di effettiva adesione.

Ne consegue, in maniera piuttosto lineare, che chi ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intende rinnovare senza soluzione di continuità la propria partecipazione per il biennio 2026-2027 non sarà chiamato a versare quell’ulteriore 10% sugli acconti 2026. Discorso diverso, invece, per quei soggetti che, dopo una parentesi di fuoriuscita dal meccanismo, decidono di rientrarvi: in tal caso, la discontinuità determinerebbe una nuova “prima volta”, facendo scattare nuovamente l’obbligo della maggiorazione.

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