Ue, la carenza di jet fuel diventa “circostanza straordinaria”: niente risarcimento se il volo è cancellato
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Redazione Economia
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La guerra in Medio Oriente, che tiene ancora chiuso lo Stretto di Hormuz, sta obbligando le istituzioni europee a riscrivere – seppur parzialmente – le regole del cielo. Nelle linee guida che la Commissione europea si accinge a pubblicare, infatti, viene tracciata una linea di demarcazione netta tra ciò che è un disagio economico gestibile e ciò che costituisce un evento eccezionale. E mentre è stato ribadito con chiarezza che il caro carburante, di per sé, non esonera i vettori dalle loro responsabilità verso i passeggeri, le cose cambiano radicalmente se a mancare è fisicamente il cherosene. In quest’ultimo scenario, l’Unione ha stabilito che la compensazione economica aggiuntiva – che può toccare quota 600 euro a seconda della tratta – non sarà più automaticamente dovuta al viaggiatore rimasto a terra. Il diritto al rimborso del biglietto, lo si è precisato, resta invece un caposaldo intoccabile della normativa comunitaria.
L’assenza fisica del combustibile fa la differenza
Non è la prima volta che i giudici europei si interrogano sulla natura delle “circostanze straordinarie”, una clausola che ha sempre alimentato contenziosi tra le associazioni di consumatori e le compagnie aeree. Stavolta, però, il discrimine è più sottile che mai e riguarda la materiale impossibilità di rifornire gli aerei – un’evenienza che, fino a pochi mesi fa, sembrava appartenere a uno scenario da manuale di geopolitica piuttosto che alla cronaca daily. La carenza di carburante, se certificata come temporanea e localizzata, potrebbe quindi trasformarsi in un titolo di esonero per i vettori, che si vedrebbero sollevati dall’obbligo di sborsare le indennità forfettarie. Lo stesso principio, viene sottolineato, non si applica qualora la compagnia decida autonomamente di cancellare un volo per evitare i costi elevati del jet fuel: in questo caso, non trattandosi di una forza maggiore oggettiva, i diritti dei passeggeri rimangono pienamente in vigore.
Vietati i rincari retroattivi sui biglietti già venduti
In parallelo, e per evitare speculazioni o pratiche commerciali aggressive, Bruxelles ha messo un paletto anche sul fronte dei prezzi. I vettori, è scritto nero su bianco nei documenti, non possono certo rivalersi sui clienti aumentando il prezzo di un biglietto già emesso per compensare l’impennata delle quotazioni petrolifere. Un principio, questo, che ha visto schierati dalla stessa parte sia l’Antitrust – già attivatosi nei mesi scorsi dopo un esposto del Codacons – sia lo stesso esecutivo comunitario, determinato a non far ricadere l’intero peso della crisi sulle spalle dei viaggiatori. Per i pacchetti vacanza, invece, la normativa lascia un piccolo spiraglio: l’organizzatore potrà ritoccare il prezzo finale (fino a un massimo dell’8%) a causa del caro carburante, purché ne dia comunicazione al consumatore almeno venti giorni prima della partenza.
La battaglia del Codacons e il veto ai supplementi
Proprio sulla scia di questi chiarimenti, l’associazione Codacons ha rivendicato il risultato ottenuto contro gli extra-costi legati al cherosene, definendo il dietrofront dell’Ue una vittoria della propria battaglia a livello europeo. L’Authority garante della concorrenza, d’altronde, aveva già annunciato verifiche dopo le segnalazioni relative a casi di supplementi richiesti da alcune compagnie (tra cui si era fatta notare la spagnola Volotea) per confermare le prenotazioni in essere. La posizione odierna di Bruxelles, dunque, cristallizza il principio per cui il rischio d’impresa legato alla volatilità dei mercati energetici – acuitasi drammaticamente dopo la crisi in Iran – non può essere traslato integralmente sul consumatore finale attraverso rincari occulti. Le compagnie restano libere di adeguare le tariffe future, ma se il biglietto è stato già saldato, quel prezzo è ormai blindato.




