Addio alle ricevute Pos, adesso per la prova dei pagamenti basta l’estratto conto
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Redazione Economia
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Forse non tutti lo sapevano, ma fino a ieri – o meglio, fino all’entrata in vigore del decreto Pnrr – chiunque effettuasse un pagamento con carta di credito, debito o prepagata era tenuto a conservare la ricevuta cartacea che fuoriesce dal terminale, quella sottile striscia di carta termica destinata quasi sempre a perdersi in un cassetto o a sbiadire dopo poche settimane. L’obbligo, sancito da consuetudini contabili e da interpretazioni estensive dell’articolo 2220 del Codice Civile, imponeva la custodia decennale di quei frammenti per tutelarsi in caso di contestazioni, come un doppio addebito o un’operazione non andata a buon fine. Ebbene, questo adempimento è destinato a scomparire.
La svolta normativa, incastonata nell’articolo 8 del decreto legge 19/2026 (il provvedimento collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha incassato la fiducia alla Camera lo scorso 9 aprile e il definitivo ok del Senato il 15 aprile), stabilisce un principio di pragmatismo digitale: le comunicazioni inviate dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari – quindi l’estratto conto, che sia cartaceo o scaricabile in formato Pdf dall’home banking – valgono ora come prova regolare dell’avvenuta transazione. Il legislatore ha voluto agganciare questa novità alla trasparenza bancaria già disciplinata dall’articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB), creando un ponte diretto tra il mondo del credito e quello della documentazione fiscale ordinaria.
La digitalizzazione fiscale del 2026 e il collegamento dei registratori telematici
Non si tratta però di un provvedimento isolato, ma di un tassello di un mosaico più ampio che punta a disboscare la giungla degli adempimenti cartacei. La stessa Legge di Bilancio 2025 aveva infatti predisposto il terreno per l’obbligo di interconnessione tra i registratori telematici (gli ex registratori di cassa) e i Pos, un collegamento – spiega l’Agenzia delle Entrate – diventato operativo dal 1° gennaio 2026. In pratica, mentre prima la ricevuta del Pos era l’unica testimonianza fisica a disposizione del cliente per contestare un addebito, oggi è il flusso informatico della banca a certificare il movimento. L’esercente, dal canto suo, non è più gravato dall’obbligo di rilasciare materialmente quella carta, a meno che il consumatore non la richieda espressamente, e per la sua contabilità gli basterà consultare il riepilogo periodico inviato dall’istituto di credito.
Le condizioni di legge tra codice civile e pubblica amministrazione
Tuttavia, come spesso accade nelle riforme che toccano il rapporto tra fisco e cittadini, la semplificazione viene concessa a patto del rispetto di due condizioni precise, senza le quali la prova perderebbe valore legale. La prima condizione riguarda il contenuto dei documenti: l’estratto conto, o la comunicazione sostitutiva, deve riportare analiticamente le informazioni di ogni singola operazione, ossia la data, l’importo esatto, il beneficiario e – implicitamente – il soggetto ordinante. La seconda condizione, invece, non alleggerisce il carico temporale: il dovere di conservare questi dati resta ancorato all’articolo 2220 del Codice Civile, che impone un arco temporale di dieci anni, seppur in modalità elettronica certificata. Una precisazione, quest’ultima, che vale anche per i rapporti con la Pubblica Amministrazione; se un cittadino paga un tributo o una pratica attraverso i canali digitali come pagoPA, l’ente non potrà più chiedergli lo scontrino cartaceo, dovendo attingere direttamente ai flussi informatici per verificare l’avvenuto versamento.
Niente più scontrini fiscali e la specificità della ricevuta Pos
È fondamentale, a questo punto, non cadere in equivoci: la ricevuta del Pos non è mai stata un documento fiscale ai sensi delle imposte dirette. A differenza dello scontrino parlante o della fattura, quel pezzo di carta non descrive la natura del bene acquistato né la sua aliquota Iva, ma attesta soltanto che una certa somma è passata da un conto all’altro. Con l’entrata in vigore del decreto Pnrr, chiude quindi una prassi difensiva – quella di accumulare metri di ricevute termiche per paura di un accertamento o di un disconoscimento bancario – senza tuttavia modificare gli obblighi di certificazione fiscale che restano in capo all’esercente. Per il cliente finale, che magari conservava quelle carte per usufruire di detrazioni o bonus, la sostituzione con l’estratto conto risulta persino più razionale, dato che il rendiconto bancario offre una visione aggregata e inattaccabile dei flussi in uscita, scongiurando il rischio di smarrimento o deterioramento della copia cartacea.




