Il tribunale reintegra la lavoratrice sostituita dall’Ia: a Genova la prima sentenza che frena Maersk
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Redazione Economia
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Nel vorticoso processo di digitalizzazione che sta riscrivendo gli equilibri del mercato del lavoro, un verdetto arrivato dal Tribunale di Genova segna un potenziale spartiacque per la giurisprudenza italiana. Il giudice monocratico della sezione lavoro, Maria Ida Scotto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una dipendente del colosso danese dei trasporti marittimi Maersk, ordinando il suo immediato reintegro in azienda e il risarcimento dei mesi di stipendio perduti; una pronuncia, quest’ultima, che assume un peso specifico notevole se si considera che si tratta del primo contenzioso in Italia legato alla sostituzione di una risorsa umana con l’intelligenza artificiale.
La riunione che non era una riunione e la delocalizzazione tecnologica
La vicenda, riportata alla ribalta dalle agenzie di stampa e dalle ricostruzioni sindacali, affonda le sue radici nel gennaio del 2025. Quattro dipendenti dell’ufficio genovese dedicato alla customer experience, tra cui la ricorrente che per motivi di riservatezza viene chiamata Giulia, furono convocati dalla loro responsabile con il pretesto di una verifica ordinaria dei risultati. L’incontro, durato appena mezz’ora, si trasformò in una formale intimazione a raccogliere le proprie cose e lasciare l’edificio: quelle mansioni, fu loro comunicato, sarebbero state delocalizzate in India. Nel dettaglio, i compiti (riclassificazione delle richieste, smistamento delle pratiche e gestione dei flussi operativi) sarebbero confluiti in centri asiatici dove l’intelligenza artificiale, agevolata da legislazioni più permissive di quella italiana, viene già impiegata sistematicamente per l’automazione dei processi. Se tre dei lavoratori coinvolti hanno accettato l’indennizzo economico proposto dalla multinazionale, Giulia (assistita dagli avvocati Filippo Andrea Zorzi e Chiara Ramberti) ha invece scelto la via giudiziaria, impugnando il licenziamento.
Il principio del repêchage come scudo contro l’algoritmo
Secondo la sentenza emessa il 21 aprile, il fulcro della decisione non risiede tanto nella natura tecnologica della riorganizzazione, quanto nella violazione di un principio cardine del diritto del lavoro italiano: l’obbligo di repêchage. Prima di procedere a un licenziamento per motivi economici o organizzativi, il datore di lavoro ha il dovere giuridico di verificare la concreta possibilità di ricollocare il dipendente in un’altra mansione all’interno dell’azienda, anche se questa è diversa da quella originariamente svolta o prevede un orario ridotto. Il giudice Scotto ha ritenuto che Maersk abbia invece omesso questa valutazione, limitandosi a giustificare il taglio del personale con l’efficientismo digitale. In pratica, l’introduzione di sofisticati software decisionali o la delocalizzazione di interi workflow non costituiscono una “scorciatoia” che esonera l’imprenditore dal cercare una soluzione interna, rendendo il licenziamento illegittimo non tanto per l’uso della tecnologia in sé, ma per la mancata prova dell’impossibilità di un riutilizzo della risorsa.
Il contesto e il precedente in un mercato globale
La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per il gruppo Maersk, il secondo operatore mondiale nel settore dei container, alle prese con conti in rosso e l’annuncio di un piano di tagli globale che prevede un migliaio di esuberi. Tuttavia, i legali dell’azienda non sono riusciti a dimostrare che la trasformazione digitale dei processi di customer service rendesse assolutamente impossibile mantenere un legame lavorativo con la dipendente genovese, magari attraverso un repêchage in aree limitrofe o in compiti diversi dalla gestione dei flussi standardizzati. La sentenza di Genova si configura quindi come un monito operativo per tutte quelle realtà imprenditoriali che, sull’onda dell’entusiasmo per l’Ia, decidono di ridisegnare gli organici senza rispettare la gradualità delle tutele previste dallo statuto dei lavoratori. La donna, che aveva accumulato 24 anni di anzianità all’interno della società danese, dovrà pertanto essere riammessa in servizio, ricevendo un indennizzo commisurato ai mesi di assenza forzata dal lavoro.




