Crediti d’imposta, il correttivo Omnibus cambia le regole per i professionisti

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La giungla normativa che, fino a ieri, avvolgeva il trattamento fiscale dei cosiddetti "differenziali positivi" – quei guadagni, per intenderci, realizzati da un professionista quando acquista un credito d’imposta a prezzo scontato per poi cederlo o usarlo in compensazione a valore pieno – ha finalmente trovato un ordine, seppur complesso, con l’approvazione in prima lettura del quarto decreto correttivo della riforma fiscale, il c.d. "Omnibus", avvenuta durante la riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 10 giugno.

Si tratta di un intervento molto atteso, che ridisegna in modo organico la materia per gli esercenti arti e professioni, intervenendo direttamente sull'articolo 54 del Tuir per chiarire un aspetto che, fino a questo momento, era stato fonte di continue incertezze e di inevitabili contrasti con la prassi amministrativa.

La norma, che si inserisce in un più ampio pacchetto di disposizioni integrative e correttive, non si limita a ratificare un principio, ma lo struttura attraverso l’inserimento di nuovi commi (i 3-quater e 3-quinquies) che stabiliscono una volta per tutte cosa debba effettivamente finire nella base imponibile del professionista.

Un principio di chiarezza: tassare solo il guadagno reale

Il cuore pulsante della riforma, contenuta in questo decreto che deve ancora completare l’iter parlamentare, risiede nell’esplicito riconoscimento della rilevanza reddituale del solo "differenziale". In termini più semplici, se un commercialista o un architetto acquista un credito d’imposta dal valore nominale di 100mila euro pagandolo effettivamente 82mila euro, l’imponibile non sarà più l’intero ammontare del credito (come paventato da alcune interpretazioni estensive del principio di onnicomprensività), ma soltanto il margine positivo di 18mila euro realizzato nell’operazione.

Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), Elbano de Nuccio, ha accolto la novità con piena soddisfazione, sottolineando come questa scelta "restituisca organicità e sistematicità alla determinazione del reddito dei professionisti", eliminando di fatto le distorsioni provocate da un vuoto normativo che aveva lasciato campo libero a interpretazioni non sempre favorevoli ai contribuenti.

L’operazione, tuttavia, non si configura come una semplice esenzione né tantomeno come una tassazione ordinaria. La norma, infatti, prevede che questi proventi, pur concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo (e quindi rimanendo nell’alveo dell’articolo 54), vengano di fatto separati dal reddito progressivo Irpef per essere assoggettati a un’imposta sostitutiva. L’aliquota scelta, che ricalca quella prevista dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997, è del 26 per cento, la stessa che colpisce ad esempio le plusvalenze finanziarie.

Questa scelta tecnica non è secondaria: garantisce una semplicità applicativa che mancava, uniformando il trattamento per tutti e sottraendo queste operazioni alla progressività delle aliquote Irpef, una soluzione, quest’ultima, che il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, aveva già anticipato nel corso delle interlocuzioni con le categorie professionali.

Le esclusioni, il criterio di cassa e le partite aperte

Bisogna però fare attenzione a non cadere in fraintendimenti, perché il perimetro della nuova disciplina è molto preciso e lascia fuori alcune casistiche rilevanti. Restano totalmente escluse da questo regime agevolato (o meglio, "sostitutivo") tutte le ipotesi in cui il credito d’imposta rappresenti, sostanzialmente, il corrispettivo per una prestazione professionale.

In quel caso specifico, infatti, non ci troviamo di fronte a un mero "differenziale" finanziario, ma al pagamento dell’onorario: se il cliente paga la parcella del commercialista con un credito fiscale, quell’importo confluirà integralmente nel reddito professionale secondo le regole ordinarie, senza possibilità di applicare l’aliquota ridotta.

Inoltre, la norma ha scelto di ancorare la tassazione a un criterio di cassa puro, legato all’effettivo utilizzo del credito: se quest’ultimo viene compensato in F24 in più anni, l’imposta sostitutiva colpirà il margine in proporzione alle quote via via utilizzate.

Nonostante l’entusiasmo della categoria, rappresentato dal plauso del Cndcec che ha parlato di "intervento normativo da tempo richiesto", restano da chiarire gli aspetti transitori. Il decreto, così come approvato in prima lettura, prevede che la nuova disciplina si applichi ai crediti acquistati dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, viene concessa una finestra per il passato: coloro che hanno acquistato crediti già dal 2024 (l’anno nero dei maxi-bonus e delle cessioni massive) potranno optare per il nuovo regime presentando una dichiarazione integrativa.

Attenzione, però, a un dettaglio non da poco: in questo caso, la legge non prevede il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate in passato seguendo la vecchia interpretazione. Un aspetto, questo, che potrebbe frenare molti professionisti dal "sanare" le proprie posizioni, costringendoli a una valutazione caso per caso dei costi già sostenuti.

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