Attentato a Ranucci, il Riesame smonta la versione di Lavitola

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il Tribunale del Riesame di Roma giudica inverosimile la ricostruzione fornita da Valter Lavitola sull'attentato a Sigfrido Ranucci e conferma la custodia cautelare in carcere per l'ex editore, accusato di essere il mandante dell'azione esplosiva compiuta il 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista. Nelle 31 pagine di motivazioni depositate dopo il rigetto della richiesta di arresti domiciliari, i magistrati evidenziano contraddizioni tra le dichiarazioni dell'indagato e gli elementi raccolti durante le indagini. La valutazione riguarda soprattutto il sopralluogo precedente all'attacco, le modalità concordate per eseguirlo e le spiegazioni offerte sul movente.

Il sopralluogo davanti alla casa e la versione smentita dai telefoni

Una delle contestazioni riguarda gli spostamenti dell'imprenditore prima dell'esplosione. Il 15 settembre, secondo la ricostruzione investigativa, Lavitola avrebbe raggiunto insieme a Gomes Clesio Tavares la zona di Torvajanica, dove si trova l'abitazione del giornalista. L'obiettivo sarebbe stato verificare personalmente il luogo scelto per l'attacco. Durante le dichiarazioni spontanee e il successivo interrogatorio, l'indagato aveva negato di avere effettuato quel sopralluogo, sostenendo di essere impegnato altrove. L'analisi del traffico telefonico avrebbe invece documentato la presenza dei due nella zona e il loro immediato rientro a Roma. Per il collegio giudicante, questo elemento contraddice una parte della ricostruzione difensiva e assume particolare importanza nella valutazione della preparazione dell'attentato.

Un altro punto riguarda la scelta dell'esplosivo. L'ex faccendiere aveva sostenuto di avere inizialmente previsto un'azione dimostrativa con alcuni colpi di pistola contro l'abitazione, attribuendo al suo collaboratore la decisione di utilizzare una bomba. I magistrati considerano poco credibile che quest'ultimo abbia modificato autonomamente le modalità operative senza consultare chi gli aveva affidato l'incarico. A rendere problematica tale spiegazione sarebbe soprattutto il rapporto personale tra i due, descritto dallo stesso indagato come quasi filiale e caratterizzato da una fiducia reciproca particolarmente forte. Secondo il Riesame, non risulta convincente che una persona legata da un simile rapporto abbia assunto unilateralmente responsabilità tanto gravi, comprese quelle economiche derivanti dall'organizzazione dell'azione.

Il movente dell'attentato e il rapporto personale con il giornalista

Le dichiarazioni dell'imprenditore hanno riguardato anche le ragioni dell'aggressione. Davanti ai giudici, Lavitola aveva sostenuto di avere agito per proteggere Ranucci da un attentato del quale sarebbe venuto a conoscenza. Aveva inoltre riferito di avere contattato il giornalista nei mesi successivi all'esplosione per sollecitare un rafforzamento della sua scorta. Un'altra parte della spiegazione riguardava l'amicizia tra i due: l'indagato aveva riconosciuto di considerare quel legame un'occasione di riscatto sociale dopo le precedenti vicende giudiziarie. Attraverso la frequentazione di una figura pubblica conosciuta, sperava di recuperare credibilità e di uscire dalla condizione di isolamento nella quale riteneva di essere finito. Gli investigatori hanno tuttavia preso in considerazione anche una possibile matrice politica dell'attacco, ipotesi contestata dai difensori.

Il provvedimento affronta anche l'aggravante del metodo mafioso, confermata dal Tribunale della Libertà in relazione alle caratteristiche intimidatorie dell'azione. I giudici richiamano le dichiarazioni della persona offesa, che aveva denunciato precedenti minacce e avvertimenti collegati alla propria attività giornalistica e alle inchieste sulla criminalità organizzata. Proprio per questi rischi, dall'agosto 2021 al conduttore era stata assegnata una misura di tutela personale. Nella valutazione della gravità dell'attentato viene inoltre considerato il pericolo rappresentato dall'esplosione nelle vicinanze delle automobili della vittima, alimentate a gas, con possibili conseguenze particolarmente gravi.

Il pericolo di fuga e la decisione dei difensori

Tra le ragioni del mantenimento della misura cautelare figura anche il rischio di fuga. I magistrati citano intercettazioni dalle quali sarebbe emersa l'intenzione dell'indagato di partire per l'Africa a partire dal primo luglio 2026, subito dopo l'esecuzione delle misure nei confronti dei quattro presunti esecutori materiali. I giudici hanno valutato anche il pericolo di inquinamento probatorio, elemento considerato nella decisione sulla posizione cautelare dell'ex editore. I difensori Sergio e Arturo Cola hanno espresso dissenso rispetto alle motivazioni dell'ordinanza, contestando in particolare le valutazioni sull'aggravante del metodo mafioso e annunciando ricorso in Cassazione.

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