Stop ai pagamenti Pa per i professionisti indebitati, dal 15 giugno scatta la compensazione con le cartelle

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Una sorta di pignoramento diretto, se vogliamo usare un termine crudo per descrivere la misura che è ufficialmente entrata in vigore lunedì 15 giugno, ha iniziato a interessare le parcelle di avvocati, ingegneri, commercialisti e di tutti coloro che intrattenendo rapporti con lo Stato vantano compensi per lavoro autonomo. Il meccanismo, che era stato originariamente disegnato dalla legge di Bilancio 2026 e poi modificato in corsa dal decreto fiscale (il D.L. n.

38/2026), introduce di fatto un sistema di compensazione telematica: quando un ente pubblico deve saldare una fattura, è obbligato a verificare prima la situazione debitoria del professionista. Se quest’ultimo – che si tratti di un medico che presta servizio per una Asl o di un architetto che ha vinto un appalto per un Comune – risulta avere cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro, la Pa non gli versa un euro, ma storna direttamente il denaro al Fisco.

Il superamento della soglia e l’azzeramento delle fatture

Rispetto a quanto molti addetti ai lavori temevano nei mesi scorsi, quando si parlava di un blocco generalizzato senza limiti minimi, la stretta finale non è stata così draconiana, ma mantiene una durezza notevole in particolare per chi ha pendenze di media entità. L’emendamento approvato in sede di conversione ha infatti sostituito le parole "di qualunque ammontare" con la soglia dei 5.000 euro; significa che se un professionista deve ricevere 20.000 euro ma ha debiti per 6.000, l’amministrazione trattiene comunque l’intera somma fino a concorrenza del debito, inviando la differenza (14.000 euro) al diretto interessato. Il punto dolente, come evidenziato nella prima fase applicativa, è che per i debiti superiori alla singola fattura (o per chi ha debiti consistenti ma compensi esigui) l’importo del bonifico rischia di azzerarsi del tutto. Non si tratta di una semplice sospensione in attesa di chiarimenti, come avveniva in passato per le irregolarità formali, bensì di un prelievo coattivo immediato.

Le categorie coinvolte e le esclusioni tecniche

La platea dei soggetti coinvolti è vastissima e comprende non solo le libere professioni tradizionali – come geometri, geologi, psicologi e consulenti del lavoro – ma anche figure specifiche come gli ausiliari del giudice e i periti di parte, senza dimenticare gli avvocati che operano in regime di patrocinio a spese dello Stato.

Per questi ultimi, la situazione è paradossale: chi difende un cittadino indigente vedrà il proprio compenso (già pagato dallo Stato con anni di ritardo) decurtato automaticamente se ha debiti con il Fisco, un meccanismo che le associazioni di categoria hanno più volte definito "irragionevole" perché colpisce un credito che per sua natura è assistito da una garanzia pubblica.

Esistono comunque delle valvole di sicurezza: il blocco non scatta se il debito è oggetto di un piano di rateizzazione valido (ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/73) o se rientra in una definizione agevolata come la rottamazione quinquies, a patto che i pagamenti siano regolari.

Il nodo della liquidità e i riflessi operativi

L’aspetto più critico per gli studi professionali, specialmente quelli di piccole dimensioni che vivono di cassa, riguarda la trasformazione del ruolo della Pubblica Amministrazione da semplice debitrice a sostituto d’imposta di fatto. In passato, prima di questa riforma, le verifiche scattavano solo per importi superiori ai 5.000 euro e portavano a un blocco temporaneo del pagamento; oggi, invece, l’operatore pubblico è costretto a versare direttamente la somma alla Riscossione "fino a concorrenza del debito", senza possibilità per il professionista di opporsi in quella fase.

La decorrenza della norma, come confermato dalle prime circolari operative, si applica a tutti i mandati di pagamento emessi dal 15 giugno 2026 in poi, indipendentemente da quando la prestazione è stata eseguita o la fattura emessa: un ingegnere che ha concluso una progettazione nel 2025 e vede liquidata la pratica solo oggi subirà comunque la trattenuta.

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